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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Circolo privato 'Astoria' - 29 maggio 2008 [1545312]

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[doc. web n. 1545312]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Circolo privato "Astoria" - 29 maggio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 luglio 2006 nei confronti del Circolo privato "Astoria", con sede in Piacenza, via Calzolai n. 67/c, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che l´Ufficio, sulla scorta della segnalazione della Questura di Piacenza n. 4816 PAS Q2-2 del 13 aprile 2006, pervenuta il 21 aprile 2006, ha accertato che il Circolo effettua trattamenti di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza che rende identificabili gli interessati; considerato, altresì, che il Circolo non ha fornito agli interessati la prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice, nemmeno nelle forme semplificate di cui al comma 3 del citato articolo e al punto 3.1 del provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 recante disposizioni circa l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

VISTO il provvedimento n. 15014/47565 del 13 luglio 2006, notificato in data 4 agosto 2006, con cui è stata contestata al Circolo la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Circolo ha rappresentato che:

  • la violazione non è stata contestata nell´immediatezza dell´accertamento posto in essere dalla Questura di Piacenza in data 13 aprile 2006, ma è stata notificata in data 4 agosto 2006 e quindi oltre il termine di 90 giorni previsto dall´art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il sistema di videosorveglianza, non riprendendo cortili comuni o strade pubbliche, pur essendo "in grado di identificare coloro che si accingono ad entrare nel circolo privato (leggasi luogo privato)", non richiederebbe l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

RILEVATO che il Circolo privato Astoria effettua un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza costituito da una telecamera posta all´esterno del circolo collegata a un monitor posto all´interno della sede;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato, in quanto:

  • l´accertamento della violazione amministrativa, disciplinato dall´art. 13 della legge n. 689/1981, consiste nel rilievo di fatti integranti un illecito amministrativo che implica anche una valutazione e una qualificazione dei fatti. L´attività di accertamento dell´illecito, pertanto, non coincide sempre e necessariamente con il momento in cui viene semplicemente constatato un "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario a valutare i dati afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell´infrazione e, quindi, delle determinazioni da adottare all´esito. Risulta dagli atti che la segnalazione della Questura di Piacenza è pervenuta all´Autorità il 21 aprile 2006, ma che soltanto il 15 giugno 2006 si è conclusa la fase dell´accertamento, volta a verificare la sussistenza delle circostanze segnalate (anche tramite l´esame dei numerosi rilievi fotografici effettuati), a determinare la corretta individuazione del titolare del trattamento, nonché a predisporre la contestazione;
  • la circostanza che la telecamera posta all´esterno del Circolo sia in grado di identificare soltanto coloro che si accingono a entrare nel locale privato non esclude che il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza sopra descritto sia soggetto all´applicazione del Codice e, quindi, all´obbligo di rendere l´informativa nelle forme previste dall´art. 13 del medesimo Codice e dal punto 3.1 del citato provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dall´Ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

al Circolo privato "Astoria" con sede in Piacenza, via Calzolai n. 67/c, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Circolo di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite bollettino postale, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Piacenza" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545312
Data
29/05/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca