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Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'impresa individuale Campodonico Pierluigi - 29 maggio 2008 [1545378]

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[doc. web n. 1545378]

Ordinanza ingiunzione nei confronti dell´impresa individuale Campodonico Pierluigi - 29 maggio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 27 del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 24 aprile 2006 nei confronti dell´impresa individuale Campodonico Pierluigi, con sede in Genova, via Sparta n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che Carlo Testori ha inviato una segnalazione al Garante datata 27 febbraio 2004, riguardante l´invio di messaggi promozionali indesiderati via fax al proprio studio professionale;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 19058/33602 del 26 ottobre 2005 regolarmente notificata a mezzo raccomandata A/R in data 4 novembre 2005, ha formulato, ai sensi dell´art. 157 del Codice, una richiesta di informazioni per valutare la liceità e correttezza del trattamento di dati personali effettuato mediante l´invio di materiale pubblicitario tramite fax, invitando l´impresa medesima a fornire, entro il termine del 18 novembre 2005, ogni informazione ed elemento in merito;

RILEVATO che, come evidenziato nella nota interna datata 6 febbraio 2006, l´impresa individuale non ha fornito entro la data sopraindicata il prescritto riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 9235/33602 del 24 aprile 2006, notificata in data 2 maggio 2006, con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti curata in particolare dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´impresa individuale Campodonico Pierluigi, con sede in Genova, via Sparta n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Genova" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545378
Data
29/05/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca