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RELAZIONE 2007 - PARTE II - L'ATTIVTÀ SVOLTA DAL GARANTE - PAR. 13 Concessionari di pubblici sevrizi

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[doc. web n. 1549456]

Relazione 2007 Relazione 2007 - 16 luglio 2008
Parte II - L´attività svolta dal Garante

 

Indice generale 

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13. Concessionari di pubblici sevrizi
L´attività dell´Autorità in continuità con le azioni intraprese nel 2006, si è concentrata, in particolare, su due filoni di intervento: le cd. "dichiarazioni stragiudiziali" e le modalità di trattamento di dati poste in essere dall´Agenzia delle entrate (in qualità di titolare del trattamento) e dalla Rai-Radiotelevisione italiana (quale responsabile del trattamento), mediante il ricorso ad "agenti" privati (comunemente noti come "ispettori Rai") per contrastare il fenomeno del mancato pagamento del canone per i servizi radiotelevisivi.

Sono giunte diverse segnalazioni sulle "dichiarazioni stragiudiziali" che il concessionario del servizio per la riscossione dei tributi può chiedere (ai sensi dell´art. 75-bis del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla legge n. 211/2004, recante la legge finanziaria per il 2005, art. 1, comma 425) anche prima di procedere al pignoramento presso terzi, ai debitori del soggetto iscritto a ruolo, per conoscere le cose e le somme da essi dovute al soggetto medesimo.

 
Dichiarazioni stragiudiziali

In relazione a tale normativa, dalla formulazione piuttosto generica, il Garante aveva previsto l´obbligo dei concessionari suddetti di informare preventivamente il soggetto iscritto a ruolo circa la possibilità, in caso di mancato pagamento, dell´acquisizione presso terzi della dichiarazione medesima (cfr. Provv. 25 maggio 2005, [doc. web n. 1131826] e Relazione 2006, p. 115).

A seguito dell´adozione del provvedimento, sono pervenute numerose segnalazioni, da parte di cittadini, concernenti prevalentemente violazioni dell´obbligo di rilascio della previa informativa.

Successivamente, la legge n. 286/2006 ha riscritto l´art. 75-bis del d.P.R. n. 602/73, stabilendo espressamente che gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati personali acquisiti tramite dichiarazione stragiudiziale senza rendere l´informativa prevista all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L´attività del Garante, in parte ancora in corso, ha tenuto conto di tale ulteriore modifica del quadro normativo e ha peraltro rilevato, in diverse occasioni, il mancato rispetto dei princìpi di pertinenza e di non eccedenza nei trattamenti posti in essere dagli agenti della riscossione.

Il Garante ha definito con provvedimento del 5 marzo 2008 [doc. web n. 1501024] l´istruttoria condotta nel 2007 sul trattamento di dati personali effettuato dall´Agenzia delle entrate-Sportello abbonamenti TV e presso Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per finalità di promozione e di recupero del canone radiotelevisivo.

 
Agenzia
delle entrate
e Rai-
Radiotelevisione
Italiana S.p.A.

Numerose segnalazioni avevano lamentato comportamenti irrituali da parte di "ispettori" Rai, con toni minacciosi e modalità ritenute "inquisitorie" e "intimidatorie" nella raccolta di dati personali, anche in relazione alla prospettazione di possibili accertamenti intrusivi in caso di mancato conferimento di determinate informazioni.

Il Garante ha, in primo luogo, preso atto che in base alla convenzione in fase di applicazione tra l´Agenzia delle entrate e la Rai, quest´ultima può affidare a persone fisiche lo svolgimento di attività di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi, anche attraverso contratti di agenzia, designandole come incaricati del relativo trattamento di dati personali.

Sotto il profilo della correttezza del trattamento, il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate, per ciò che concerne l´attività svolta per suo conto da Rai, l´adozione entro il 30 aprile 2008 di misure che garantiscano che il trattamento dei dati personali, effettuato a cura degli incaricati suddetti, sia conforme ai princìpi del Codice. Ciò, in particolare, deve avvenire evitando induzioni in errore degli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi.

L´informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati deve recare corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati.

Nelle sollecitazioni rivolte di persona agli interessati, inoltre, deve essere evitata l´indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale.

L´Autorità si è riservata, nell´ambito di un autonomo procedimento, la verifica della corretta predisposizione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali svolto per il recupero dell´evasione del canone radiotelevisivo.