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Social card: privacy garantita per i meno abbienti - 18 settembre 2008 [1553367]

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Social card: privacy garantita per i meno abbienti - 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Ministero dell´economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto concernente il rilascio della "carta acquisti" a favore di fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno (art. 81, comma 33, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008).

Con il decreto devono essere definiti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto della situazione economica dei cittadini e del nucleo familiare, nonché l´ammontare del beneficio unitario e le modalità di utilizzo del Fondo destinato ad alimentare il beneficio stesso.

Lo schema di decreto individua nel Ministero dell´economia e delle finanze il titolare del trattamento dei dati personali necessari per la gestione e l´assegnazione della carta acquisti e prevede che tale amministrazione si avvalga, per lo svolgimento dei propri compiti, di soggetti esterni da designare responsabili del trattamento dei dati: un "soggetto attuatore" e un "gestore del servizio" (artt. 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1; 4, comma 1, dello schema). E previsto, poi, che il Ministero, mediante convenzione, disciplini le modalità del trattamento dei dati acquisiti dai soggetti predetti, nel rispetto delle garanzie in materia (art. 13, comma 1, dello schema).

Lo schema prevede, inoltre, che nei moduli di richiesta del beneficio da compilare a cura dei cittadini sia riportata un´idonea informativa agli interessati (art. 3, comma 1, lett. a), dello schema).

Lo schema prevede infine che sulla carta acquisti, non personalizzata e senza il nome dell´intestatario, possono essere riportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali e uno o più simboli che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentire la sua associazione a benefici accessori a favore dei beneficiari (art. 15 dello schema). Si sottolinea, tuttavia, la necessità di predisporre un modello di carta acquisti non dissimile, per formato e caratteristiche, da quello in uso per altre carte di pagamento correnti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto concernente il rilascio della "carta acquisti" a favore di fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno, ai sensi dell´articolo 81, comma 33, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1553367
Data
18/09/08

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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