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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eurolaurea Caserta s.r.l. - 18 settembre 2008 [1559389]

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[doc. web n. 1559389]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eurolaurea Caserta s.r.l. - 18 settembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 56 del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 giugno 2006 nei confronti di Eurolaurea Caserta s.r.l. con sede in Caserta (CE) Piazza generale Amico n. 9 per la violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 2648 datata 8 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 2653 dell´8 febbraio 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 23 marzo 2006 dai quali è emerso, tra l´altro, che l´informativa agli interessati di cui all´art. 13, relativa ai dati personali raccolti via web tramite il sito Internet www.eurolaurea.com, viene resa solo mediante la dicitura: "Legge 675/96 sulla privacy. Attraverso l´invio autorizzo Eurolaurea ad utilizzare i miei dati nelle sue liste per l´invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale ai sensi della Legge 675/96 secondo l´art. 13 della stessa legge potrò avere accesso ai miei dati, chiederne l´aggiornamento o l´integrazione oppure oppormi al loro utilizzo. Si prega cortesemente di completare i campi contrassegnati con l´asterisco al fine di poterla più facilmente ricontattare. Non diamo la certezza di risposta a tutti";

VISTO il verbale n. 13326/46610 del 19 giugno 2006, notificato in data 20 giugno 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con la quale la società, ritenendo illegittima la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:

a) la copia cartacea dell´informativa sulla privacy che appare nel sito www.eurolaurea.com, fornita alla Guardia di finanza nel corso dell´attività di controllo e inerente ai dati personali raccolti via web, non è quella presente on line al momento dell´accertamento, derivando da una schermata prontamente reperibile salvata sull´hard disk del computer;

b) contrariamente a quanto disposto dall´art. 14, primo comma, della legge n. 689/1981, la violazione amministrativa in argomento non è stata contestata immediatamente;

c) l´informativa, inerente ai dati personali raccolti via web e fornita alla Guardia di finanza, contiene comunque il nucleo essenziale delle prescrizioni di cui all´art. 13 del Codice e menziona, in particolare, il diritto di accesso dell´interessato ai dati personali, la possibilità di ottenerne l´aggiornamento e l´integrazione e di opporsi al loro utilizzo. Nel caso di specie, nessun soggetto avrebbe quindi subito una lesione dei diritti garantiti dalla normativa in questione;

VISTA la richiesta di audizione, formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 22119/46610 del 17 novembre 2006, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 12 febbraio 2007 nel quale la società ha ribadito quanto rappresentato nella memoria difensiva;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa o inidonea informativa agli interessati in quanto:

a) diversamente da quanto asserito dalla società nello scritto difensivo, la copia cartacea dell´informativa fornita alla Guardia di finanza nel corso dell´attività di controllo, riporta, in calce, la dicitura http://www.eurolaurea.com/info.htm; si deve quindi ritenere che la stessa sia stata scaricata dal sito on-line il giorno dell´accertamento, come confermato anche dalla data di stampa coincidente con quella del verbale di operazioni compiute (23 marzo 2006). Inoltre, la società non ha fornito, nel corso del procedimento, alcun elemento idoneo a comprovare l´esistenza on-line di una diversa informativa rispetto a quella acquisita con il verbale di operazioni compiute dalla Guardia di finanza;

b) l´immediatezza della contestazione di violazione amministrativa di cui all´art. 14, primo comma, della legge n. 689/1981 deve essere intesa in senso lato e non in chiave di materiale e assoluta contestualità. Sul punto, come ribadito dalla Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. Sez. un. n. 12545/1992),  "l´eventuale inosservanza del relativo obbligo (contestazione immediata) non costituisce causa di estinzione dell´obbligazione di pagamento della sanzione, quando si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione, ai sensi del secondo comma dell´art. 14 della medesima legge (legge n. 689/1981)". Peraltro, nel caso di specie, l´autorità competente, oltre ad accertare la violazione amministrativa in data 5 giugno 2006, come risulta in atti, ha provveduto a una tempestiva notificazione entro il termine (novanta giorni) di cui al secondo comma del medesimo art. 14 della legge n. 689/1981 (20 giugno 2006) tenendo anche conto della data di redazione del varbale di operazioni compiute della Guardia di finanza;

c) diversamente da quanto asserito dalla società, l´informativa agli interessati deve indicare tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice e non solo quelli relativi alla finalità del trattamento e ai diritti di cui all´art. 7. In atti, anche per stessa ammissione della società, risulta comprovata la mancanza degli elementi previsti dall´art. 13, comma 1, lett. a), del Codice (con riferimento alle modalità del trattamento), nonché lett. b), c), d) e f) (atteso che, per una puntuale individuazione del titolare del trattamento dei dati, è necessaria nel caso di specie l´indicazione della ragione sociale completa, accompagnata da un idoneo recapito). Inoltre, va evidenziato che, diversamente da quanto asserito e in base alla disciplina dettata dal Capo I, Sezione I della legge n. 689/1981, la sanzione amministrativa contestata non necessita, tra i suoi presupposti, il verificarsi di un evento lesivo;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccogliendo dati personali tramite il proprio sito web e rendendo un´informativa inidonea ai sensi dell´art. 13, come si evince dall´informativa acquisita dalla Guardia di finanza;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Eurolaurea Caserta s.r.l. con sede in Caserta (Ce) Piazza generale Amico n. 9, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Caserta", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559389
Data
18/09/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca