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Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 25 settembre 2008 [1562780]

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Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all´informativa; visto che, in riferimento ai casi in cui l´interessato ha manifestato il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali o promozionali, l´indirizzo o, a seconda dei casi, il numero telefonico sono contrassegnati da un simbolo apposito che indica la disponibilità dell´abbonato a ricevere pubblicità per telefono oppure materiale pubblicitario a domicilio;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l´Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l´utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale (fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo a talune modalità di contatto degli interessati) di alcune categorie di dati e, in particolare di quelli: a) presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) riportati negli elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1°agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTE le risultanze istruttorie dell´ispezione svolta in data 5 giugno 2008 dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale funzione pubblica e privacy presso Capital casa s.r.l. (con sede in Vigodarzere (PD), Via del Lavoro n. 35) nonché la relativa documentazione acquisita, dalla quale è emerso che tale società ha acquistato da Italia Adverlab s.n.c. (di Alberto Schiesari e Giorgio Pretto, con sede in Padova, Via Pierpaolo Vergerio n. 31) dati personali in data 1° ottobre 2006, dati che sono stati utilizzati per finalità promozionali tramite l´attività del call center Eurocasa s.r.l. (con sede in Limena (PD), Via delle Industrie n. 1/a), cui Capital casa s.r.l. ha comunicato i dati;

RITENUTO che, anche in relazione alla assenza di un´idonea designazione di Eurocasa s.r.l. quale responsabile del trattamento, deve ritenersi che tale società e Capital casa s.r.l. svolgano autonome attività di trattamento di dati personali di cui devono ritenersi, allo stato degli atti, distintamente titolari;

VISTA la nota inviata da Italia Adverlab s.n.c. in data 10 luglio 2008, a seguito di una richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale la società ha confermato di aver venduto dati personali a Capital casa s.r.l. distinti su base regionale e ha affermato, riguardo alle modalità e forme della loro raccolta, che i dati erano stati acquistati da Edipro s.r.l. (con sede in Treviso, Viale della repubblica n. 193/m) ("il data base "telefonico nazionale" cedutoci quali elenchi, conoscibili da chiunque, è costituito da files e archiviato su supporto magnetico (cd rom) e raccoglie l´elenco telefonico abbonati d´Italia – telefonia residenziale");

RILEVATO che, a seguito di specifica richiesta di informazioni, Edipro s.r.l. ha dichiarato, in una nota del 3 settembre 2008, di aver tratto i dati personali, comunicati a Italia Adverlab s.n.c., "dagli elenchi telefonici pubblicati (…) fino al primo semestre dell´anno 2005";

RILEVATO inoltre che Edipro s.r.l., nella medesima nota, ha dichiarato che l´informativa sarebbe stata fornita da Edipro s.a.s., "all´epoca titolare del trattamento dei dati, agli elettori, in occasione delle campagne elettorali prima dell´anno 2005"; considerato, pertanto, che allo stato non risulta che l´attuale titolare del trattamento (Edipro s.r.l.) abbia fornito alcuna informativa agli interessati;

RILEVATO che Italia Adverlab s.n.c. ha dichiarato, nella citata nota del 10 luglio 2008, relativamente all´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, che "non ha fornito direttamente tale informativa agli interessati (utenti presenti nell´elenco telefonico), in quanto trattasi di utenti presenti nell´elenco telefonico nazionale" e di aver ritenuto erroneamente che non occorresse il consenso per l´utilizzo dei dati a fini promozionali; pertanto, "non ha provveduto direttamente a ottenere il consenso da parte degli interessati (utenti presenti nell´elenco telefonico), in quanto trattasi di utenti presenti nell´elenco telefonico nazionale (…) e quindi espressamente esenti ex art. 24 comma 1 lettera c del d. lg. 30/06/2003, n. 196";

CONSIDERATO che i predetti dati trattati da Edipro s.r.l. sono stati ceduti a Italia Adverlab s.n.c. il 9 maggio 2006, in vigenza del nuovo regime applicabile agli elenchi telefonici;

RILEVATO che, dagli atti dell´istruttoria preliminare, risulta che Italia Adverlab s.n.c. ha acquisito dati personali che Edipro s.r.l. non poteva comunicare lecitamente a terzi;

CONSIDERATO che Italia Adverlab s.n.c. ha poi ceduto la banca dati a Capital casa s.r.l.;

RILEVATO che, dagli atti dell´istruttoria preliminare, risulta che Capital casa s.r.l. ha acquisito dati personali che Italia Adverlab s.n.c. non poteva comunicare lecitamente a terzi;

RILEVATO che, dalla documentazione istruttoria acquisita, Capital casa s.r.l. ha successivamente comunicato i medesimi dati a Eurocasa s.r.l. per un´attività di telemarketing;

CONSIDERATO che dopo il 1° agosto 2005 i dati personali già estratti dagli elenchi telefonici potevano essere oggetto di comunicazione solo qualora tale trattamento fosse stato indicato in un´informativa e l´interessato avesse manifestato uno specifico consenso (art. 23 del Codice);

RILEVATO che, dalla documentazione acquisita, non risulta che Edipro s.r.l. abbia fornito un´idonea informativa agli interessati né entro la data del 1° agosto 2005, né successivamente; rilevato altresì che non risulta che sia stato acquisito un idoneo consenso alla comunicazione dei di dati a terzi, in particolare a Capital casa s.r.l. e Italia Adverlab s.n.c.;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RILEVATO che nel provvedimento del 29 maggio 2003 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840) l´Autorità ha stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve accertare che questi ultimi abbiano acconsentito validamente alla comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´omessa o inidonea informativa rilasciata da ciascun titolare del trattamento (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

rilevato che i dati personali di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono, per espressa previsione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), essere ulteriormente utilizzati, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta a:

  1. Edipro s.r.l. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto dalla legge, senza consenso;
  2. Italia Adverlab s.n.c. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali acquisiti da Edipro s.r.l.;
  3. Capital casa s.r.l. di utilizzare i dati personali acquisiti da Italia Adverlab s.n.c.;
  4. Eurocasa s.r.l. di utilizzare i dati personali acquisiti da Capital casa s.r.l.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli