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Videosorveglianza: vietata negli spogliatoi di poliambulatorio - 4 dicembre 2008 [1576125]

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[doc.  web n. 1576125]
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Videosorveglianza: vietata negli spogliatoi di poliambulatorio - 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004, in , doc. web n. 1003482, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza;

VISTA la nota in atti con la quale è stato segnalato che l´Ambulatorio Polbic Institute s.a.s. (ambulatorio medico) effettua un trattamento di dati personali mediante l´installazione di telecamere collocate, oltre che presso l´ingresso esterno della sede, negli spogliatoi e nell´ambulatorio dove si effettuano visite mediche;

VISTA la nota rivolta alla società con la quale è stato rappresentato che l´eventuale controllo di ambienti sanitari deve essere limitato ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie (Provv. 29 aprile 2004, punto 4.2.) e che va adottato ogni ulteriore accorgimento necessario per garantire un livello elevato di tutela della riservatezza e della dignità delle persone nelle prestazioni sanitarie (art. 83, comma 2, lett. d) ed e) del Codice in materia di protezione dei dati personali; Provv. 9 novembre 2005, in , doc. web n. 1191411);

Considerato che, nella medesima nota, nel richiamare l´attenzione sulla particolare delicatezza del trattamento, in ragione della natura dei dati, veniva chiesto di informare questa Autorità in ordine alle iniziative che si intendeva assumere per conformarsi alle disposizioni del Codice e alle misure prescritte nei citati provvedimenti;

VISTA la comunicazione di riscontro della società con la quale è stato inizialmente dichiarato che:

  • "negli ambulatori dove si eseguono le visite mediche non vi sono telecamere";
  • "le telecamere a circuito chiuso sono ben visibili, ampiamente segnalate e collocate in locali dove si sono in passato verificati numerosi furti; che le immagini si auto-cancellano ogni 36-48 ore e vi è rigorosa limitazione per la visione nel caso vi sia contestazione per cui la si ritenga necessaria";
  • l´informativa a disposizione del pubblico fa "espresso riferimento alla presenza di telecamere a circuito chiuso";

RILEVATO che, in relazione a quanto rappresentato dalla società circa i locali interessati dall´installazione di telecamere, è stata effettuata una verifica in loco ai sensi dell´art. 157 del Codice, volta ad accertare l´eventuale utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche negli spogliatoi e negli ambulatori medici, come prospettato dalla segnalante (ma non confermato dalla società);

VISTO che, nell´ambito di tale verifica ispettiva, effettuata in data 19 giugno 2007, il direttore sanitario e legale rappresentante della società, ha dichiarato che:

  • la società ha installato un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, composto da cinque telecamere fisse che non consentono brandeggio, "a seguito dei numerosi furti avvenuti negli spogliatoi dell´ambulatorio da parte di clienti, nonché di cinque furti con scasso della cassaforte regolarmente denunciati all´autorità giudiziaria";
  • le cinque telecamere sono così localizzate: "una telecamera posta al di fuori dell´ambulatorio, immediatamente sopra la porta di ingresso, che riprende la medesima porta; una telecamera posta all´entrata, accesso vano scale, prima della reception riprende la porta d´ingresso; due telecamere ubicate nello spogliatoio delle donne, una telecamera ubicata nello spogliatoio degli uomini";
  • "le telecamere ubicate negli spogliatoi registrano su apposito nastro sito in un videoregistratore ubicato in un armadio chiuso a chiave e posto a due metri di altezza all´ingresso del reparto cure donne";
  • "le immagini vengono cancellate ogni ventiquattro ore dalle nuove che vengono sopra registrate, sono consultabili solo in caso di necessità (ad es. furti) e solo da personale incaricato";
  • la società "non ha telecamere installate nei reparti cure";
  • "le informative relative al sistema di videosorveglianza sono state affisse sulla porta di ingresso all´ambulatorio, sulla scala di accesso alla reception, nella sala di attesa, nella porta di accesso al reparto cure e negli spogliatoi; l´informativa completa è stata affissa nella zona reception e fornita su richiesta al paziente che ne fa domanda";

VERIFICATO, nel corso del medesimo accertamento ispettivo, che delle cinque telecamere due riprendevano le immagini dell´ingresso dei locali della società e tre erano posizionate all´interno dei locali spogliatoio (due in quello femminile e una in quello maschile);

VERIFICATO che, contrariamente a quanto comunicato nella segnalazione, nessuna telecamera veniva trovata nei locali dove si effettuano le visite mediche;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito di quanto è emerso nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati presso i locali della società dalla Guardia di finanza, e nel richiamare le norme dell´ordinamento civile e penale vigenti in tema di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (Provv. 29 aprile 2004, punto 2.1.), ha chiesto alla società di fornire idonee assicurazioni circa il rispetto del citato provvedimento del Garante;

VISTA la successiva comunicazione di riscontro con la quale la società ha ribadito che "le telecamere si trovano all´entrata, alla reception e negli spogliatoi dei pazienti";

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali da parte della società deve essere lecito e conforme ai princìpi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali; provv. cit., punto 2.3.);

CONSIDERATO che il medesimo trattamento svolto sulla base dell´installazione di telecamere negli spogliatoi, non risulta, allo stato degli atti, effettuato in modo lecito;

CONSIDERATO, in particolare, che la collocazione di telecamere operanti in modo continuo negli spogliatoi di un ambulatorio medico determina, nel caso concreto, un´intromissione ingiustificata nella vita privata delle persone che vi si recano e risulta, pertanto, essere lesiva della loro riservatezza e dignità;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, può vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali;

RILEVATA la necessità di vietare alla società, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ulteriori trattamenti illeciti aventi per oggetto i dati personali raccolti mediante il descritto sistema di videosorveglianza installato negli spogliatoi;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta all´Ambulatorio Polbic Institute s.a.s. l´ulteriore trattamento dei dati personali raccolti mediante l´impianto di videosorveglianza installato negli spogliatoi.

Roma, 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli