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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'impresa individuale G.F.A. marketing di Cavezzali Patrizia - 20 novembre 2008 [1583613]

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[doc. web n. 1583613]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´impresa individuale G.F.A. marketing di Cavezzali Patrizia - 20 novembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 63 del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 21 dicembre 2006 nei confronti dell´impresa individuale G.F.A. marketing di Cavezzali Patrizia, con sede in Milano, Corso Sempione n. 50, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg5. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 4406 datata 3 marzo 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 4420 del 3 marzo 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni dell´8 marzo 2006 dai quali è emerso, tra l´altro, che l´impresa individuale acquista i dati personali dei clienti destinatari dei fax pubblicitari contenuti in specifici cd-rom, da Addressvitt s.r.l. e Telextra s.r.l.;

RILEVATO che il Garante, in data 8 marzo 2007, si è già pronunciato in ordine alla liceità e correttezza del trattamento dei dati;

VISTA la nota n. 24445/45836 del 21 dicembre 2006, notificata in data 15 gennaio 2007, con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale di audizione delle parti, datato 12 marzo 2008, nel quale l´impresa individuale ha rappresentato che, non essendo a conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali, ha dato credito alle assicurazioni della società che ha fornito i recapiti fax, ritenendo, in buona fede, legittima l´attività promozionale effettuata;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´impresa individuale non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa (art. 3 legge n. 689/1981);

RILEVATO che l´impresa individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere un´idonea informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

all´impresa individuale G.F.A. marketing di Cavezzali Patrizia, con sede in Milano, Corso Sempione n. 50, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli