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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di agenzia funebre floricoltura Rampura di Loi Alessandro - 11 dicembre 2008

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[doc. web n. 1588206]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di agenzia funebre floricoltura Rampura di Loi Alessandro - 11 dicembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 69 del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 9 agosto 2007 nei confronti dell´impresa individuale agenzia funebre floricoltura Rampura di Loi Alessandro, con sede in Alghero (Ss), via Leonardo da Vinci n. 83, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 21285/31905 datata 7 novembre 2006) e su delega di questa Autorità (n. 21288/31905 del 7 novembre 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 20 dicembre 2006 dai quali si è rilevato che la predetta impresa individuale tratta dati personali;

VISTA la contestazione n. 14008/51270 del 9 agosto 2007, notificata in data 22 agosto 2007, con cui è stata contestata alla medesima impresa individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, con riferimento all´inidoneità dell´informativa resa ai clienti, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che l´impresa individuale non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che l´impresa individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, al genere di trattamento di dati personali, nella somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

all´ impresa individuale agenzia funebre floricoltura Rampura di Loi Alessandro, con sede in Alghero (Ss), via Leonardo da Vinci n. 83, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla  medesima impresa di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1588206
Data
11/12/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca