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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eutelia S.p.A. - 11 dicembre 2008

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[doc. web n. 1588248]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eutelia S.p.A. - 11 dicembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 71 del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 gennaio 2007 nei confronti di Eutelia S.p.A., con sede in Arezzo, piazza Calamandrei n. 173, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che Gruppo Chicco s.n.c. ha rivolto al Garante una segnalazione datata 23 giugno 2006 nei confronti di Eutelia S.p.A. inerente all´attivazione non richiesta del servizio telefonico di preselezione automatica dell´operatore  (Cps);

RILEVATO che, dagli elementi forniti sulla base della richiesta di informazioni n. 17829/48525 dell´8 settembre 2006, emerge che Eutelia S.p.A. ha effettuato, sia pure per un asserito errore, un trattamento di dati personali inerenti alla segnalante senza fornire la prevista informativa di cui all´art. 13 del Codice, "a seguito della migrazione del cliente sul codice operatore 10040 di Eutelia" e di una sua configurazione "in modalità CPS anziché CS";

VISTA la contestazione n. 747/48525 del 16 gennaio 2007 notificata in data 22 gennaio 2007, con cui è stata contestata a Eutelia S.p.A. la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che Eutelia S.p.A. non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che Eutelia S.p.A. ha effettuato il predetto trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, alla condotta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche (volume d´affari) e tenuto conto anche di ulteriori contestazioni di violazioni amministrative effettuate nei riguardi della società stessa, nella somma di diciottomila euro;

VISTO l´art. 161 del Codice che prevede la facoltà di aumentare fino al triplo la sanzione edittale quando, in ragione delle rilevanti condizioni economiche del contravventore, la stessa risulti inefficace;

CONSIDERATE le condizioni economiche della società (volume d´affari), le quali inducono a ritenere necessaria e congrua l´applicazione di tale coefficiente nella misura del triplo;

RITENUTO, pertanto, di dover quantificare la misura della sanzione in euro cinquantaquattromila;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Eutelia S.p.A., con sede in Arezzo, piazza Calamandrei n. 173, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1588248
Data
11/12/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca