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Provvedimento del 3 febbraio 2009 [1597566]

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[doc. web n. 1597566]

Provvedimento del 3 febbraio 2009 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 3 novembre 2008 nei confronti di R.t.i.-Reti televisive italiane S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Gianmarco Bertone), concessionario di un cantiere nautico e titolare di una scuola nautica, in relazione a un servizio predisposto (ma non andato in onda) per la trasmissione televisiva "Le Iene Show" che conterrebbe una sua intervista, ha ribadito la richiesta – già avanzata a R.t.i. S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) – volta a opporsi all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano contenuti in tale servizio, chiedendone la cancellazione; rilevato in particolare che il ricorrente ritiene illecito il trattamento effettuato, considerando che la raccolta dei dati che lo riguardano sarebbe avvenuta in violazione dei principi di cui all´art. 11 del Codice: lo stesso, infatti, inconsapevole di trovarsi dinanzi a un collaboratore di "Le Iene Show", su pressione di questi (che, non esternando "la propria identità e qualifica", lo aveva avvicinato durante un salone nautico, si era dichiarato interessato all´acquisto di un´imbarcazione e aveva chiesto informazioni circa la possibilità di conseguire anche la necessaria patente nautica con modalità il più possibile celeri e semplificate), aveva rilasciato alcune dichiarazioni che gli sarebbero state riproposte successivamente, a telecamere accese, da un inviato della trasmissione televisiva che aveva fatto illazioni circa la possibilità che il ricorrente vendesse insieme "imbarcazioni e patente nautica", consentendo – per il tramite della sua scuola nautica – di "conoscere in anticipo le domande"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 29 dicembre 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota e la memoria anticipate via fax il 17 e il 19 novembre 2008 con le quali la resistente, nel richiamare il riscontro fornito al ricorrente a seguito dell´interpello preventivo, ha dichiarato di detenere "immagini criptate relative a soggetti intervistati" in occasione del salone nautico cui fa riferimento il ricorrente, "convogliate in un servizio che, per scelta editoriale, non è stato oggetto di diffusione"; rilevato che la resistente ha precisato che la "schermatura" delle immagini sarebbe stata effettuata "in modo tale da non consentire l´identificazione di chicchessia. Non vengono ritratti o mostrati né volti, né targhette identificative", né indicazioni del cantiere per il quale il ricorrente opera; rilevato che l´editore resistente ha inoltre sostenuto la liceità del trattamento tenuto conto che la raccolta delle informazioni in questione è stata realizzata, anche per il tramite di una telecamera nascosta, "con modalità non gratuitamente artificiose ma indispensabili per acquisire una notizia che altrimenti sarebbe stato impossibile conseguire" (e rispetto alla quale sussiste, a suo avviso, un interesse sociale alla conoscenza) e che l´essenzialità della notizia ("a prescindere dal fatto che le scelte editoriali inclinino verso la sua pubblicazione o meno") sarebbe comunque garantita dal momento che la sua divulgazione non sarebbe "accompagnata dall´identificazione del responsabile della condotta"; a parere della resistente, il servizio in questione sarebbe infatti stato confezionato proprio in termini tali da "non provocare pregiudizio alla sfera privata delle persone intervistate ma al contempo idonei a garantire al pubblico la conoscenza di un´ennesima vicenda di indubbia gravità";

VISTA la memoria anticipata via fax il 20 novembre 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste rilevando come, dalla ricostruzione dei fatti, risulti chiaro che la raccolta dei dati personali che lo riguardano "e in particolare, delle sue immagini" sia stata effettuata "in violazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell´obbligo sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici di rendere note le finalità della raccolta e (…) di evitare l´uso di artifici";

VISTA la memoria del 10 dicembre 2008 con la quale la resistente, nell´inviare copia del supporto contenente il servizio in questione, ha rappresentato come "i dati detenuti da R.T.I. siano anonimi, perché privati – ancorchè ex post – di ogni elemento idoneo ad associare le immagini presenti nel servizio a soggetti determinati" e come il loro trattamento sia lecito comunque sotto il profilo dell´essenzialità dell´informazione in relazione a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici; rilevato che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO inoltre che la specifica disciplina dettata per l´attività giornalistica non esonera chi tratta dati personali per questa finalità dall´obbligo di rispettare alcune garanzie di correttezza e trasparenza, cosicchè, "il giornalista che raccoglie notizie (…) rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (…) evita artifici e pressioni indebite"; rilevato tuttavia che tale obbligo non si configura qualora "ciò (…) renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa" (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica) e che la sussistenza di tale presupposto deve essere valutata caso per caso, verificando se i dati personali e le modalità della loro raccolta e diffusione siano proporzionati e realmente giustificati rispetto allo scopo informativo altrimenti non conseguibile;

RITENUTO sussistente, nel caso di specie, tale presupposto, tenuto anche conto della natura non sensibile dei dati raccolti, e rilevato che, alla luce della documentazione acquisita in atti, risultano effettivamente essere state adottate nella redazione del servizio in questione misure idonee a rendere non identificabili gli interessati ripresi dalle telecamere (inquadrature limitate, oscuramento del volto e delle targhette identificative, trasmissione in bianco e nero che non consente di distinguere i colori dei vestiti o delle divise e quelli degli ambienti, mascheramento della voce) e che dunque non appare violato il principio di essenzialità dell´informazione rispetto a un fatto (dubbie modalità di conseguimento della patente presso alcune scuole nautiche) che risulta di interesse pubblico; ritenuto pertanto che, allo stato, il trattamento dei dati in questione non appare effettuato in violazione di legge e di dover pertanto dichiarare infondato il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese per il procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 3 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
De Paoli