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Giornalismo: trattamento di dati personali nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione - 12 febbraio 2009 [1598380]

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[doc. web n. 1598380]
[v. doc. web nn. 1571719,
 1523831]

Giornalismo: trattamento di dati personali nel rispetto del principio di essenzialità dell´informazione - 12 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso del 7 novembre 2008, presentato nei confronti di Editoriale Libero s.r.l. in qualità di editore del quotidiano "Libero", con il quale R.a.i.-Radio televisione italiana S.p.A., a seguito della pubblicazione, sull´edizione del YK 2008 del quotidiano, di un "presunto organigramma della Rai" in cui "amministratori, dirigenti e giornalisti" della società erano indicati con colori diversi a seconda della loro asserita appartenenza all´area di "centrosinistra", "centrodestra" o all´"area tecnica", insieme a due articoli di commento (dal titolo "ZX" e "KZ"), ha ribadito le richieste (già avanzate ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano relativi alla vicenda e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la cancellazione dei dati in questione e si è opposta al loro ulteriore trattamento, ritenendo che gli stessi, insuscettibili di essere verificati nella loro veridicità, siano stati trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle norme previste per il trattamento effettuato per finalità giornalistiche, comportando una lesione dell´identità personale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione del 16 dicembre 2008 e la nota del 30 dicembre 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 147 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota del 3 dicembre 2008 e la memoria del 12 dicembre 2008 con le quali Editoriale Libero s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Berardino Libonati, Raffaele Cappiello e Luca Silvagni) ha fornito riscontro alle richieste che la ricorrente ha avanzato ex artt. 7, commi 1 e 2, del Codice, dichiarando tra l´altro di non detenere altri dati oltre quelli contenuti negli articoli e nell´organigramma allegati dalla ricorrente medesima all´interpello preventivo e al ricorso; rilevato che, in ordine alle richieste avanzate ex art. 7, commi 3 e 4, la stessa ha sostenuto che il trattamento dei dati personali realizzatosi mediante la pubblicazione dell´organigramma e degli articoli in questione ("che offrono ai lettori commenti di ampio respiro riguardanti l´esistenza stessa del documento (l´organigramma) formato all´interno della Rai, quale ennesimo segnale della lottizzazione dell´azienda di Stato da parte della politica") è stato effettuato in modo lecito nell´ambito dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica e nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, "sia in ragione dei soggetti coinvolti (…), sia in ragione dell´originalità del documento dal quale è scaturita l´informazione e del suo contenuto"; rilevato che la resistente, nel dichiarare di aver verificato, "attraverso fonti ritenute attendibili", la veridicità del documento (pervenuto alla società "in busta anonima"), ha rappresentato comunque che "i giornalisti (…), pur confermando la provenienza dell´organigramma pubblicato dall´interno della Rai, non hanno mai affermato la rispondenza a verità delle appartenenze politiche ivi indicate limitando la propria critica alla esistenza stessa di tale documento ed alla sua provenienza": elementi questi che si evincerebbero dai testi stessi degli articoli (vedi ad esempio il passaggio secondo cui: "E che sia vero o presunto, mutante nel tempo e transumante a seconda del governo pro tempore, ciò nulla toglie che intanto sia il colore a contare, perché così va avanti da tempo immemorabile la Rai, lottizzata per colore politico e partitico sino all´ultima maniglia della sua più scassata finestra");

VISTA la memoria inviata via fax il 12 dicembre 2008 con la quale la ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatta del riscontro fornito, in particolare in ordine all´origine dei dati, ha insistito nelle richieste formulate con il ricorso, ribadendo di ritenere il trattamento effettuato in violazione dei principi di liceità e correttezza: a suo parere, il fatto che non siano state indicate "nominativamente le fonti ritenute attendibili" dimostrerebbe "che non è stato effettuato il doveroso controllo sulle fonti della notizia" e che non sarebbe quindi "stata verificata la verità dei fatti attribuiti alla persona giuridica Rai" e ai suoi dipendenti, contenuti negli articoli di cui al ricorso;

VISTA la memoria del 23 dicembre 2008 con la quale l´editore resistente, nel contestare  "la genericità dei dati riferibili alla Rai oggetto del presente procedimento", ha sostenuto la liceità del trattamento dei dati della ricorrente, rilevando che "la finalità di cronaca e di critica connessa alla pubblicazione del documento concerneva la esistenza stessa del documento come proveniente dall´interno della stessa Rai" – circostanza di cui "i giornalisti hanno avuto ampia conferma da proprie fonti attendibili della stessa Azienda" – non quella "di far conoscere ai lettori l´appartenenza politica di questo o quel dirigente" attribuita, come si desumerebbe dal tenore stesso degli articoli, "verosimilmente (…) all´insaputa degli stessi nominati";

VISTA la memoria inviata via fax il 23 dicembre 2008 con la quale la ricorrente, sottolineando di ritenere falso l´organigramma pubblicato dalla resistente e il suo contenuto, ritenendo eccedente la pubblicazione dei dati personali relativi ai singoli dipendenti della società e lamentando l´assenza di una previa informativa da parte dei giornalisti che hanno pubblicato la notizia, ha ribadito le richieste già avanzate con il ricorso;

RILEVATO che il citato "organigramma" contiene tanto informazioni personali, di carattere oggettivo, proprie della società ricorrente (quali quelle relative al suo assetto organizzativo alla data del 20 gennaio 2008, ivi compresi i nominativi dei soggetti che vi prestano la propria attività), quanto altre che, sebbene riferibili direttamente alle singole persone fisiche (quali la ritenuta appartenenza a una determinata area politica) devono essere considerate dati personali riconducibili, sia pure indirettamente, anche alla medesima ricorrente anche alla luce delle finalità per le quali le stesse sono state trattate (dedurne argomentazioni in ordine alla sua cd. "lottizzazione"); rilevato inoltre che gli articoli pubblicati a suo corredo contengono anche commenti e opinioni dei giornalisti che appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto di critica e di cronaca (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e ora riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO inoltre che la specifica disciplina dettata per l´attività giornalistica non esonera chi tratta dati personali per questa finalità dall´obbligo di rispettare alcune garanzie di correttezza e trasparenza, cosicchè, in ossequio all´art. 139, comma 1, del Codice (che demanda al codice deontologico la possibilità di prevedere modalità semplificate per le informative di cui all´art. 13 del medesimo Codice), l´art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia pone esclusivamente in capo al "giornalista che raccoglie notizie" l´obbligo di rendere "note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta" (salvo il caso in cui ciò comporti rischi per la sua incolumità o che si renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa) e prevede che, assolto, solo ove necessario, tale obbligo, il giornalista non è tenuto a fornire altrimenti gli elementi di cui all´informativa prevista dall´art. 13 del Codice; rilevato che l´obbligo in questione mira a soddisfare "un´esigenza di correttezza nei confronti delle persone intervistate" e che a carico degli editori sono invece posti gli obblighi di informativa di cui all´art. 2, comma 2, del medesimo codice deontologico (cfr. Provv. dell´11 agosto 1998 in Bollettino n. 5, 1998, p. 27);

RITENUTO, alla luce di ciò, che, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti e fermo restando che la valutazione circa la veridicità dell´organigramma e delle informazioni in esso contenute (con i ritenuti, possibili effetti diffamatori) potrà aver luogo solo nelle competenti sedi giudiziarie, il trattamento dei dati personali relativi alla ricorrente, allo stato, non risulta illecito; ciò dal momento che gli stessi – che peraltro non risultano raccolti secondo le modalità di cui al citato art. 2, comma 1, del codice di deontologia – sono stati pubblicati nel quadro dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica rispetto ad un fatto (l´esistenza dell´organigramma che la resistente assume formato all´interno dell´azienda medesima) che costituisce l´elemento essenziale della notizia pubblicata e che si inserisce nell´ampio e annoso dibattito, di evidente interesse pubblico, sulla struttura e sull´organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo e soprattutto sulle sue interrelazioni con il sistema politico e partitico; ritenuto pertanto di non poter accogliere l´istanza con la quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati e si è opposta a un eventuale ulteriore analogo loro trattamento;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, con riferimento alle restanti istanze ex art 7, commi 1 e 2, del medesimo Codice cui la resistente ha fornito riscontro nel corso del procedimento; ciò tenuto conto in particolare che, in ordine alla specifica richiesta di accesso, la resistente ha dichiarato di conservare (nell´edizione del quotidiano del 7 febbraio 2008 e non in altri archivi) solo i dati personali della ricorrente dalla stessa allegati al ricorso e che, in ordine all´origine dei dati, la stessa ha fornito indicazioni che devono essere ritenute sufficienti alla luce dell´art. 138 del Codice, il quale non pregiudica l´applicazione delle norme relative al segreto professionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia;

RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare, come detto, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o comunque lesivi della propria immagine o identità personale;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara infondate le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 12 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli