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Diritto di ispezione al libro soci nelle società per azioni - 26 marzo 2009 [1606023]

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Diritto di ispezione al libro soci nelle società per azioni - 26 marzo 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dal sig. Donato Di Vece nei confronti di Finmeccanica S.p.A., concernente l´esercizio del diritto di ispezione al libro dei soci della società;

Visto il provvedimento del Garante del 19 dicembre 2000;

Visti gli artt. 143 e 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1.1. Il sig. Donato Di Vece, socio azionista di Finmeccanica S.p.A., ha lamentato il mancato riscontro della società a proprie richieste, ripetutamente avanzate (anche in occasione della partecipazione ad alcune assemblee ordinarie della società) volte ad ispezionare il libro dei soci ai sensi dell´art. 2422 cod. civ. e ad ottenere il rilascio di copia del medesimo su supporto digitale. Per tale ragione ha chiesto l´intervento del Garante al fine di consentirgli "la consultazione integrale del libro soci e [ottenere la] consegna delle copie dei supporti digitali completi di tale libro sociale pubblico" (cfr. segnalazione del 1° agosto 2006); richiesta, questa, successivamente reiterata, esplicitando la volontà di ottenere l´ispezione "del solo libro dei soci aperto in tutto e senza alcuna schermatura o mascheratura" (cfr. comunicazione del 18 aprile 2007).

1.2. Le istanze volte ad ispezionare detto libro, motivate dalla volontà del segnalante di mettersi in contatto con altri soci al fine di tutelare i propri diritti e quelli dell´azionariato di minoranza (v. pure nota del 9 novembre 2007), risultano allo stato disattese dalla società. Quest´ultima, infatti, richieste alcune precisazioni (cfr. comunicazione del 5 giugno 2006), si sarebbe resa disponibile a consentire la presa visione da parte del segnalante del libro dei soci, precludendo però l´esibizione degli indirizzi riferiti ai medesimi (cfr. nota del segnalante del 28 giugno 2006, allegata alla segnalazione del 1° agosto 2006; v. pure nota Finmeccanica del 5 ottobre 2006, allegata dal segnalante alla propria comunicazione del 14 ottobre 2006, nella quale vengono reiterate le proprie ragioni).

In particolare, con riferimento all´istanza presentata per iscritto dal segnalante il 9 giugno 2006 volta a conoscere tutti gli azionisti registrati nel libro dei soci alla data del 20 maggio 2006, la società ha precisato che "la stessa è in corso di valutazione sia in relazione alla sua ampiezza (la legge parla di estratti e non di copia integrale) sia in relazione alla possibilità di divulgare taluni dati personali senza il consenso dei soci interessati, ulteriori rispetto a quelli previsti dall´art. 2421 cod. civ., così come stabilito nel parere dell´Autorità Garante per la protezione dei dati personali" (cfr. nota di Finmeccanica S.p.A. del 23 giugno 2006).

Posizione, questa, confermata dalla società, che ha precisato di volersi attenere al parere del Garante reso il 19 dicembre 2000 e di non potere, alla luce dello stesso e della procedura n. 7 del 21 luglio 2006 denominata "Accesso ai Libri Sociali da parte degli Azionisti" (pubblicata in www.finmeccanica.it/Holding/IT/Corporate/Investor_relations/Documenti_societari/index.sdo) rendere noti gli indirizzi dei soci senza il loro consenso (cfr. note del 5 ottobre 2006 e del 25 maggio 2007).

2. Il 12 settembre 2007 la società, riscontrando la richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, nel confermare quanto già rappresentato in più occasioni al segnalante, ha precisato che in base a quanto previsto dall´art. 2422 cod. civ. ai soci è riconosciuto dalla legge il diritto di accedere alle informazioni obbligatoriamente annotate nel libro dei soci ai sensi dell´art. 2421 cod. civ. e non anche alle ulteriori informazioni che in tale libro potrebbero comunque essere riportate quali, nel caso di specie, gli indirizzi degli azionisti. Rispetto a queste ultime informazioni troverebbero applicazione le regole stabilite per la comunicazione di dati a soggetti terzi previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) e 24 del Codice).

Pertanto, tenuto anche conto della impossibilità di chiedere ai singoli soci il loro consenso alla comunicazione dei dati sopra indicati, considerato il numero cospicuo degli azionisti coinvolti (circa 700.000 sulla base delle risultanze indicate nella nota citata), la società ha ritenuto di dover acconsentire all´esercizio del diritto di ispezione da parte del segnalante limitatamente alle informazioni la cui annotazione è prescritta dalla legge, precludendo allo stesso di prendere conoscenza degli indirizzi degli azionisti.

3.1. Salvo quanto si dirà (al punto successivo) in ordine al provvedimento richiesto dal segnalante, merita in anteparte chiarire l´estensione del diritto di ispezione riconosciuto al socio, atteso che la società fa in più occasioni riferimento alle indicazioni formulate in passato da questa Autorità (cfr. Provv. 19 dicembre 2000, doc. web n. 1426274). Il Garante ha affermato che la disciplina di protezione dei dati personali non si pone in contrasto con le disposizioni del codice civile relative alla documentazione e alla trasparenza dell´attività societaria, e segnatamente con la disciplina che prevede il diritto di ispezione del libro dei soci (art. 2422 cod. civ.). A questo proposito, infatti, la comunicazione dei dati contenuti nel libro soci (anzitutto dei dati indicati all´art. 2421, comma 1, n. 1, cod. civ.: "il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti"), trattandosi di un obbligo previsto dalla legge (che ne fissa modalità e condizioni), può avvenire senza che sia a tal fine necessario il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. a), del Codice).

L´Autorità ha altresì puntualizzato che nel caso in cui la richiesta di accesso concerna altri dati che non sono oggetto in base alla normativa di riferimento di necessaria pubblicità, le società potranno valutare l´opportunità di chiedere il consenso dei soci ai fini della comunicazione dei dati richiesti da altri soci.

3.2. Nel caso di specie, utile anche al fine di precisare le indicazioni generali fornite in merito dal Garante nel menzionato provvedimento, il segnalante puntualizza la propria richiesta formulata nell´esercizio del diritto di ispezione con riguardo ad una specifica tipologia di elementi informativi non espressamente menzionati all´art. 2421, comma 1, n. 1 cod. civ., quella relativa all´indirizzo dei soci.

Rispetto a tale specifico profilo, pertanto, occorre valutare se la normativa di riferimento ne preveda l´obbligatoria comunicazione, restando diversamente possibile una sua comunicazione solo in presenza del consenso dell´interessato o di uno degli altri requisiti equipollenti previsti dall´art. 24 del Codice.

Orbene, l´art. 4 R.D. 29 marzo 1942, n. 239 ("Norme interpretative, integrative e complementari del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella L. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari") prevede che "l´intestazione dei titoli azionari e l´annotazione dei trasferimenti dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l´indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli" e "quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale"; gli elementi contenuti nell´intestazione sono riportati anche nel libro dei soci (cfr. art. 1, comma 2, R.D. n. 239/1942; v. altresì artt. 2, 3, 4, comma 3 e 7, R.D. n. 239/1942).

Tale disposizione è poi richiamata nell´art. 5, l. 29 dicembre 1962, n. 1745 ("Istituzione di una ritenuta d´acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari"), ove è stabilito che "prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l´intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall´art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo […]. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l´intestazione e l´annotazione di cui al citato art. 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza". Il comma 4 della medesima previsione pone in capo alla società emittente l´obbligo (sanzionato amministrativamente dall´art. 13, l. n. 1745/1962) di "aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma".

Dalla lettura complessiva delle disposizioni menzionate può quindi desumersi che il libro dei soci ha un contenuto informativo più ampio rispetto alle indicazioni contenute nell´art. 2421 cod. civ., dovendo contenere, tra l´altro, il domicilio di ciascun socio.

Anche tali informazioni, quali risultano registrate nel libro dei soci al momento della richiesta di ispezione, devono quindi essere comunicate al socio che ne faccia richiesta, eventualmente ottenendone "estratti a proprie spese", in occasione dell´esercizio del diritto di ispezione previsto dall´art. 2422 cod. civ. senza che a tal fine sia necessario il consenso degli interessati; ciò, anche per consentire l´esercizio del diritto di convocazione all´assemblea (art. 2367 cod. civ.) e i diritti di denuncia (artt. 2408 e 2409 cod. civ.), i quali, per trovare concreta attuazione, presuppongono il previo soddisfacimento dell´esigenza di mettere i soci in contatto fra di loro (così da consentire poi di raggiungere il quorum previsto dalle disposizioni menzionate: in tal senso v. anche Comunicazione Consob DM/99008319 dell´8 febbraio 1999).

4. Così precisata l´estensione del diritto di ispezione previsto dall´art. 2422, deve ritenersi che la presente segnalazione sia però inammissibile, dal momento che –come rilevato nella citata nota di Finmeccanica– non è rimesso a questa Autorità il potere di ordinare alla società di consentire l´ispezione del libro dei soci ai sensi dell´art. 2422 cod. civ. e di ottenere il rilascio di copia del medesimo su supporto digitale (cfr. artt. 144 e 143 del Codice), profili per i quali il segnalante potrà eventualmente adire l´autorità giudiziaria ordinaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ritenuto che il domicilio di ciascun socio, quale risulta registrato nel libro dei soci al momento della richiesta di ispezione, debba essere comunicato al socio che ne faccia richiesta, eventualmente ottenendone "estratti a proprie spese", in occasione dell´esercizio del diritto di ispezione previsto dall´art. 2422 cod. civ. senza che a tal fine sia necessario il consenso del consocio interessato, dichiara, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 12 comma 6, del Regolamento del Garante n. 1/2007, inammissibile la richiesta contenuta nella segnalazione.

Roma, 26 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi