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Legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il...

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Legge 18 marzo 2008, n. 48

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d´Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell´ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d´Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata "Convenzione".

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall´articolo 36 della Convenzione stessa.

[omissis]

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.  196

Art. 10.

(Modifiche all´articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Dopo il comma 4-bis dell´articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

"4-ter. Il Ministro dell´interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell´Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell´articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l´eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l´operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l´ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all´autorità richiedente l´assicurazione dell´adempimento. Il fornitore o l´operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all´ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall´autorità. In caso di violazione dell´obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell´articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia".

[omissis]

Scheda

Doc-Web
1607859
Data
18/03/08