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WP 115 - Parere 5/2005 sull'uso di dati relativi all'ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto - 25 novembre 2005 [1608377]

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[doc. web n. 1608377]

Parere 5/2005 sull´uso di dati relativi all´ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto
25 novembre 2005 - WP 115

La possibilità di ricavare informazioni sulla localizzazione via satellite e la maggiore diffusione della telefonia mobile hanno determinato un aumento enorme dell´uso di dati relativi all´ubicazione nell´offerta di beni e servizi.

Il Gruppo art. 29 ha ricordato che a tale settore vanno applicate le disposizioni delle direttive comunitarie in materia di protezione dati. Con riferimento al diritto nazionale applicabile è stato evidenziato il principio secondo cui il trattamento di dati relativi all´ubicazione è soggetto al diritto dello Stato membro in cui è stabilito il responsabile del trattamento, anziché a quello dello Stato membro di cui è cittadino la persona interessata.

Quando il responsabile non è stabilito in uno Stato membro, il trasferimento di dati può avvenire solo alle condizioni previste dal capo IV della direttiva n. 95/46/Ce.

Per quanto riguarda l´informativa, il documento ribadisce l´obbligo di renderla a carico del fornitore del servizio a valore aggiunto ovvero, se quest´ultimo non ha contatti diretti con la persona interessata, dell´operatore delle comunicazioni elettroniche. L´informativa può essere fornita o direttamente ogni volta che il servizio viene utilizzato, oppure nelle condizioni generali del servizio, purché in quest´ultime caso le informazioni siano consultabili in qualsiasi momento e in maniera semplice.

Il Gruppo si è soffermato anche sul tema del consenso, escludendo che questo possa essere prestato nel quadro dell´accettazione delle condizioni generali del servizio offerto. I fornitori di servizi sono chiamati a predisporre misure adeguate per garantire che la persona che ha manifestato il consenso sia effettivamente quella cui i dati si riferiscono, e rappresenti l´effettivo utilizzatore dell´apparecchiatura terminale. Pertanto, è stata richiamata l´attenzione degli operatori sulla necessità di introdurre misure efficaci per la verifica e l´autenticazione delle richieste di accesso ai dati di ubicazione. Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento, anche in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuita.

I dati relativi all´ubicazione possono essere trattati solo per la durata necessaria alla fornitura di un servizio a valore aggiunto, e con tutte le precauzioni relative alle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza e l´integrità dei dati.

La seconda parte del documento è dedicata a due casi che sollevano problemi più delicati con riferimento al trattamento dei dati personali: il trattamento di dati di localizzazione riferiti a minori e a lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i minori, il Gruppo art. 29 ha ricordato che la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo prevede già che qualsiasi decisione concernente i minori debba essere presa tenendo in considerazione, in primo luogo, il migliore interesse del fanciullo, e che nessun fanciullo possa essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata. I fornitori di servizi devono pertanto introdurre procedure adeguate per identificare le persone che si registrano come "genitori" e limitare solo ad esse l´accesso.

In riferimento alla localizzazione di lavoratori dipendenti il Gruppo ha sottolineato che la liceità del trattamento dei dati relativi all´ubicazione non deve basarsi esclusivamente sul consenso del lavoratore (il quale, peraltro, rappresenta il "soggetto debole" del rapporto), ma deve essere affrontata in una prospettiva più ampia anche attraverso accordi collettivi. Il trattamento deve inoltre corrispondere ad un´esigenza specifica dell´impresa. Il Gruppo ha poi richiamato l´attenzione sulla necessità di rispettare tutti gli altri principi di protezione dei dati e in particolare i limiti al periodo di conservazione (che non dovrebbe superare due mesi) nonché le misure di sicurezza, al fine di evitare che soggetti non autorizzati accedano ai dati relativi all´ubicazione dei lavoratori dipendenti.

 

Documento Parere 5/2005 sull´uso di dati relativi all´ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto - 25 novembre 2005 Parere 5/2005 sull´uso di dati relativi all´ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto - 25 novembre 2005 (70 Kb)