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WP 89 - Parere 4/2004 relativo al trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza - 11 febbraio 2004 [1608557]

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[doc. web n. 1608557]

Parere 4/2004 relativo al trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza
11 febbraio 2004 - WP 89

Il parere individua regole e garanzie precise sull´installazione di telecamere fornendo un quadro uniforme e armonizzato in materia a livello europeo. Il parere contiene un "decalogo" sulle cautele ed i principi da osservare, principi che si applicano anche ai trattamenti non soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio, trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari). I Garanti hanno tenuto conto anche delle indicazioni giunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003, alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) ed anche singoli cittadini.

I principi indicati dai Garanti sono riassumibili come segue:

a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, facendo riferimento alle norme di diritto interno applicabili (se esistono), anche per quanto riguarda quelle relative al diritto all´immagine ed alla tutela del domicilio.

b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza in un documento che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare.

c) Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall´articolo 7 della Direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati attraverso videosorveglianza devono essere previsti da norme espresse di legge.

d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l´impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso specifico.

e) Verificare che l´attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l´impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici.

f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto.  Può trattarsi di informative sintetiche, secondo un approccio "stratificato" per cui l´interessato potrà ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi direttamente al titolare; tuttavia, l´informativa deve essere efficace.

g) Garantire agli interessati l´esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.

h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l´obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in attività di videosorveglianza.

i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.

 

Documento  Parere 4/2004 relativo al trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza - 11 febbraio 2004 Parere 4/2004 relativo al trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza - 11 febbraio 2004 (120 Kb)