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WP 47 - Sul progetto di decisione della Commissione (versione del 31 agosto 2001) relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di...

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[doc. web n. 1609883]

Sul progetto di decisione della Commissione (versione del 31 agosto 2001) relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili di attività di elaborazione con sede in paesi terzi ai sensi dell´articolo 26(4) della direttiva 95/46
13 settembre 2001 - WP 47

Il presente parere è relativo ai trasferimenti di dati da titolari situati nell´Unione europea e responsabili del trattamento situati in Paesi terzi, sulla base dei progetti presentati dalla Commissione europea. Il Gruppo Articolo 29 dà un parere sostanzialmente positivo rispetto al progetto della Commissione. Anche in questo caso, come per le clausole contrattuali standard per il trasferimento verso titolari aventi sede in Paesi terzi, l´obiettivo è facilitare i flussi di dati verso Paesi nei quali, sinora, la Commissione non ha ritenuto che esista un livello di protezione dei dati "adeguato" ai sensi della Direttiva 95/46 – in pratica, tutti i Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo tranne Ungheria e Svizzera, le quali sono state oggetto di una decisione in cui si è riconosciuta l´adeguatezza della legislazione nazionale in termini di protezione dei dati.

Le clausole contrattuali proposte realizzano una delle possibilità previste dall´articolo 26(2) della direttiva comunitaria, che consente il trasferimento di dati verso Paesi terzi dove non sussista un livello di protezione adeguato nel rispetto di determinate condizioni – fra cui, in particolare, l´impiego di specifiche clausole contrattuali.

Va sottolineato che l´utilizzazione di tali clausole avviene su base volontaria. Esse si applicano al trasferimento di dati personali effettuato da un titolare di trattamento situato sul territorio dell´UE verso un incaricato ("responsabile" per la legge italiana) del trattamento situato in un Paese terzo.

Le clausole contrattuali tipo sono utilizzabili in sostanza nel quadro di un accordo fra l´esportatore dei dati (il titolare che trasferisce i dati personali) e l´importatore dei dati (il responsabile che riceve i dati personali dall´esportatore ai fini di un trattamento da effettuarsi per conto del titolare-esportatore e in conformità alle clausole stesse) situato in un Paese terzo. Il principio fondamentale è che la legge regolatrice del contratto è quella dello Stato membro in cui ha sede l´esportatore dei dati (quindi, la legge di uno dei Paesi dell´UE). Rispetto alle clausole contrattuali standard riferite ai trattamenti fra titolari UE e titolari non-UE, in questo caso gli obblighi e le responsabilità di esportatore ed importatore non sono identici proprio perché l´importatore agisce comunque sul presupposto del rispetto di istruzioni impartite dal titolare UE.

L´esportatore è responsabile per i danni derivanti da violazioni delle disposizioni che riguardano gli interessati (i quali nelle clausole vengono indicati come "terzi beneficiari" del contratto), indipendentemente dal fatto che tali violazioni siano state commesse dall´esportatore stesso o dal responsabile/incaricato che ha importato i dati. Gli interessati hanno dunque diritto al risarcimento del danno nei confronti del solo esportatore, ma possono rivalersi sull´importatore qualora il titolare-esportatore abbia dichiarato fallimento o risulti irreperibile, oppure se le competenti autorità del Paese ove ha sede l´esportatore abbiano stabilito che quest´ultimo non è in grado di far fronte alle proprie responsabilità e si accerti che l´importatore ha effettivamente violato alcune delle clausole contrattuali in oggetto. Le autorità nazionali di controllo hanno il compito di vigilare sull´applicazione corretta delle clausole contrattuali; in particolare, esse possono chiedere alle parti il deposito del contratto pertinente, ed hanno il diritto di condurre accertamenti presso l´importatore alle stesse condizioni e con gli stessi poteri applicabili nei confronti dell´esportatore-titolare ai sensi del diritto interno.

Analogamente alle clausole contrattuali già approvate dalla Commissione, anche queste dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti (esportatore e importatore), che sono tenute inoltre a compilare e sottoscrivere un´Appendice in cui sono specificate le attività pertinenti al trasferimento, le categorie di interessati, le finalità del trattamento, le categorie di dati oggetto del trasferimento (in particolare per quanto riguarda i dati cosiddetti "sensibili").

 

Documento  Sul progetto di decisione della Commissione (versione del 31 agosto 2001) relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili di attività di elaborazione con sede in paesi terzi ai sensi dell´articolo 26(4) della direttiva 95/46 - 13 settembre 2001 Sul progetto di decisione della Commissione (versione del 31 agosto 2001) relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili di attività di elaborazione con sede in paesi terzi ai sensi dell´articolo 26(4) della direttiva 95/46 - 13 settembre 2001 (30 Kb)