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Graduatorie on line e trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 21 aprile 2009 [1616870]

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Graduatorie on line e trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 21 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le risultanze di un autonomo accertamento svolto dall´Ufficio del Garante in data 14 aprile 2009 dal quale è emerso che sul portale web istituzionale del settore lavoro della Provincia di Avellino http://www.irpiniajob.it/prt_home.asp sono liberamente consultabili le graduatorie uniche provinciali, provvisorie e definitive, degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 68/1999, delle categorie protette, ai sensi dell´art. 18 della legge citata, e dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi dell´art. 6 della legge n. 113/1985;

RILEVATO, in particolare, che attraverso l´accesso ad alcune delle pagine Internet direttamente accessibili dall´home page del predetto sito, quali www.irpiniajob.it/..., www.irpiniajob.it/..., www.irpiniajob.it/..., www.irpiniajob.it/..., www.irpiniajob.it/..., www.irpiniajob.it/..., sono risultate conoscibili da chiunque le particolari condizioni personali, riguardanti anche lo stato di disabilità, di oltre seimila soggetti indicati nominativamente nelle seguenti graduatorie:

- graduatoria provvisoria e definitiva, al 31.12.07, degli iscritti negli elenchi dei disabili, contenute nei file denominati "GRAD AV ART 8 AL 31-12-2007.xls", "disabili.xls" e "566_200912395645.xls" (circa 5.900 soggetti);

- graduatoria provvisoria e definitiva, al 31.12.07, degli appartenenti alle categorie protette, contenute nei file denominati "447_200841191313.xls", "3726_200932792259.xls", "3729_200932794343.xls" e "566_2009123103056.xls" (circa 450 soggetti);

- graduatoria provvisoria e definitiva, al 31.12.07, dei centralinisti telefonici non vedenti, rispettivamente contenute nei file denominati "447_200841191523.pdf" e "3350_200934164728.pdf" (2 soggetti);

- graduatoria definitiva, al 31.12.08, dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi della legge n. 113/1985, contenuta nel file denominato "868_200921717054.pdf (10 soggetti);

VISTO che dal predetto accertamento risulta che le suddette graduatorie riportano il nome e il cognome delle persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili;

RILEVATO che, in talune delle graduatorie pubblicate, sono menzionati, accanto ai nominativi degli interessati, anche il codice fiscale, la specifica disabilità o categoria di appartenenza (invalido civile, invalido del lavoro, invalido di servizio, profugo, eventi terroristici, cieco assoluto, ecc.), nonché il comune di residenza, l´anzianità, il reddito e la qualifica professionale;

RILEVATO, altresì, che tali dati sono disponibili, integralmente e senza alcuna limitazione, mediante la semplice operazione di visualizzazione del testo dei summenzionati documenti direttamente accessibili dall´home page del sito in questione;

CONSIDERATO che la pubblicazione dei nominativi degli interessati e dei predetti altri dati personali, associati allo stato di disabilità o all´appartenenza alle particolari categorie previste dalla disciplina sul collocamento obbligatorio, configura una diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute (art. 4, comma 1, lett. d) e m) del Codice) e che il Codice vieta la diffusione di queste ultime informazioni (artt. 22, comma 8 e 26, comma 5);

CONSIDERATO che le citate disposizioni della legge n. 68 del 1999 e della legge n. 113 del 1985, nel prevedere la formazione di elenchi e graduatorie pubbliche di persone disabili e di altri soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, dispongono, rispettivamente, che "l´elenco e la graduatoria sono pubblici" e che "la graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l´elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l´ufficio del lavoro competente";

RILEVATO che, essendo intervenuta una disciplina organica sui trattamenti di dati sensibili in attuazione del quadro internazionale e comunitario, il trattamento di queste informazioni da parte dell´amministrazione provinciale può ritenersi, in termini generali, lecito in quanto risponde alle finalità di rilevante interesse pubblico, individuate dal Codice, in relazione alle attività amministrative correlate all´applicazione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio (artt. 1 e 6, legge 12 marzo 1999 n. 68; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469; artt. 20 e 86, comma 1, lett. c) punto 2, del Codice);

RILEVATO, altresì, che nel perseguimento delle predette finalità di rilevante interesse pubblico l´amministrazione provinciale può effettuare le sole operazioni di trattamento previste da disposizioni legislative o individuate dagli atti regolamentari per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati, in attuazione dell´art. 20 del Codice, in conformità allo schema tipo di regolamento per le province predisposto dall´UPI (Unione Province d´Italia) ed esaminato dal Garante con esito positivo (Parere 7 settembre 2005, disponibile sul sito Internet dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174562 e schema tipo cit., scheda n. 6, doc. web n. 1175684);

RITENUTO, pertanto, che nella predisposizione degli elenchi e delle graduatorie formati in attuazione della disciplina sul collocamento obbligatorio l´amministrazione provinciale deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, potendo effettuare i soli trattamenti indispensabili per garantire la trasparenza delle graduatorie e il corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro, in conformità alla legge, secondo modalità e operazioni di trattamento che, nel rispetto dei limiti introdotti dal Codice nel trattamento dei dati sulla salute, consentano la conoscibilità dei dati in questione da parte dei soggetti legittimati, anche attraverso l´utilizzo di tecnologie telematiche;

RAVVISATA l´opportunità di inviare il presente provvedimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla Conferenza Stato-Regioni affinché, nella predisposizione degli elenchi e delle graduatorie formati in attuazione della disciplina sul collocamento obbligatorio, vengano individuate forme proporzionate di accessibilità ai dati in questione nella misura in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle graduatorie e per il corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro, in conformità alla legge, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;

RAVVISATA altresì l´opportunità di assicurare a tal fine la piena disponibilità dell´Ufficio dell´Autorità a fornire ogni eventuale attività di collaborazione ritenuta utile;

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni allo stato acquisite, le pagine del sito Internet sopra menzionato risultano essere gestite dal Servizio politiche del lavoro della Provincia di Avellino, avente sede in Avellino, Contrada Baccanico, 40/E;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare, anche d´ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTO necessario, anche in ragione del cospicuo numero di soggetti interessati dall´indiscriminata diffusione di dati idonei a rivelare il loro stato di salute (circa seimila soggetti disabili) e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati medesimi, disporre in via d´urgenza il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti inclusi nelle graduatorie sopramenzionate e conoscibili mediante la consultazione del sito web del settore lavoro della Provincia di Avellino, con conseguente obbligo per la Provincia di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti della Provincia di Avellino, Servizio politiche del lavoro, o di altro soggetto che, in sede di contestuale accertamento preliminare risulti titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati in questione, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati conoscibili mediante la consultazione del sito Internet del settore lavoro della medesima Provincia http://www.irpiniajob.it/prt_home.asp, con conseguente obbligo di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, ferme restando le richiamate esigenze di trasparenza delle graduatorie e del corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro, in conformità alla legge;

b) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla Conferenza Stato-Regioni affinché, nella predisposizione degli elenchi e delle graduatorie formati in attuazione della disciplina sul collocamento obbligatorio, vengano individuate forme proporzionate di accessibilità ai dati in questione nella misura in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle graduatorie, in conformità alla legge, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Roma, 21 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi