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Informazioni commerciali e dati su fallimenti di società - 29 aprile 2009 [1617609]

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[doc. web n. 1617609]

Informazioni commerciali e dati su fallimenti di società - 29 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 23 gennaio 2009 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Noseda), non avendo ricevuto idoneo riscontro all´interpello preventivo avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere "la cancellazione dei dati relativi ai fallimenti delle società KW s.r.l. e QJ s.r.l. laddove figurino associati alla persona del ricorrente nel "dossier persona" Cerved riguardante" lo stesso e nel "dossier approfondito" Cerved riguardante la HZ s.r.l. (di cui lo stesso è amministratore unico) "e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito" dalla resistente; ciò, in quanto l´associazione delle informazioni relative ai fallimenti delle due società (delle quali lo stesso è stato, rispettivamente, socio unico e amministratore unico fino a quasi un anno prima rispetto alla dichiarazione di fallimento) sarebbe "arbitraria e fuorviante", non avendo i fallimenti in questione (il primo dei quali conclusosi peraltro "a poco più di un anno dalla sua dichiarazione senza rimanenze al passivo e con prosecuzione dell´attività d´impresa") coinvolto in alcun modo la persona del ricorrente, né "esposto quest´ultimo ad alcun tipo di responsabilità patrimoniale di natura personale"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 marzo 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione tenutasi il 25 febbraio 2009;

VISTA la memoria anticipata via fax il 23 febbraio 2009 con la quale Cerved B.I. S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati non sarebbe effettuato illecitamente in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente: la resistente, infatti, "in quanto società di informazione commerciale, è tenuta ad offrire un quadro completo di tutte le attività economiche – anche pregresse – che hanno riguardato il soggetto interessato"; e, nel caso di specie, le informazioni relative al fallimento delle due società sarebbero pertinenti, secondo la resistente, rispetto all´informazione commerciale che riguarda il ricorrente, in ragione del fatto che lo stesso, nell´ambito di una di tali società, ha ricoperto una carica gestionale apicale quale quella di amministratore unico ed è stato socio unico dell´altra fino al suo fallimento;

VISTA la memoria pervenuta il 3 marzo 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, rimarcando di non lamentarsi dell´indicazione delle partecipazioni detenute e delle cariche ricoperte dallo stesso nelle società QJ s.r.l. e KW s.r.l., ma esclusivamente della "segnalazione delle vicende pregiudizievoli a quest´ultime unicamente riferibili e il conseguente immotivato collegamento" delle stesse al proprio nominativo "e a quello della diversa società HZ s.r.l." attualmente amministrata dall´interessato e pienamente operativa sul mercato;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono, allo stato, essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTA quindi lecita la comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compaia, delle informazioni relative alle partecipazioni detenute e alle cariche ricoperte dallo stesso, anche in passato, che risultino da registri pubblici (e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa al suo essere stato socio unico di KW s.r.l. e amministratore unico di QJ s.r.l.);

RITENUTO tuttavia che, alla luce dei princìpi di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, l´indicazione riguardante il fallimento delle predette società nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali che lo riguardano concernendo un evento (peraltro pregiudizievole) accaduto a terzi (e, in particolare, alle società in cui il ricorrente aveva ricoperto, rispettivamente, la carica di amministratore e socio unico), rispetto al cui verificarsi l´ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche dallo stesso ricoperte solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462 e 2476 cod. civ.; art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) che non risulta si siano verificati nel caso di specie che vede, peraltro, il fallimento di una delle due società chiuso da cinque anni e da oltre quattro per l´altra; ciò, ferma restando la conoscibilità dell´informazione relativa al fallimento delle due società in altro contesto e, in particolare, nei prodotti informativi che le riguardano;

RITENUTO fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento di KW s.r.l. e di QJ s.r.l. nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non riguardante direttamente le medesime KW s.r.l. e QJ s.r.l.);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e dispone, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento di KW s.r.l. e di QJ s.r.l. nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non riguardante direttamente le medesime KW s.r.l. e QJ s.r.l.);

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 29 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi