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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Altea Servizi s.r.l. - 29 aprile 2009 [1629938]

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[doc. web n. 1629938]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Altea Servizi s.r.l. - 29 aprile 2009

Registro delle deliberazioni
Del. n. 17 del 29 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 10 agosto 2007 nei confronti di Altea Servizi s.r.l., con sede in Foggia, via Napoli n. 6/B, in persona legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´articolo 58 del d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito denominato "Codice del consumo");

RILEVATO che il sig. Gabriele Calcagnini ha rivolto al Garante una segnalazione datata 31 gennaio 2007 relativa alla ricezione di fax contenenti messaggi di natura promozionale;

RILEVATO che, dagli elementi forniti sulla base della richiesta di informazioni n. 8148/51574 del 9 maggio 2007, emerge che Altea Servizi s.r.l. ha effettuato una comunicazione a distanza tramite fax in carenza del consenso specifico e informato del consumatore previsto dall´art. 58 del Codice del consumo, dichiarando che "la nostra società (…) provvede a raccogliere i dati relativi, nella fattispecie del segnalante, tramite elenchi telefonici. (…) In questo caso specifico non abbiamo mai richiesto il consenso da parte dell´interessato né tantomeno abbiamo provveduto ad inviare allo stesso l´informativa di cui all´art. 13 del Codice (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196-Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice)";

VISTA la contestazione n. 14089/51574 del 10 agosto 2007 notificata in data 4 settembre 2007, con cui è stata contestata ad Altea Servizi s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall´art. 62 del Codice del consumo, in relazione all´art. 58, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 2 ottobre 2007, inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con la quale la società asserisce che le è stata già applicata la sanzione amministrativa per omessa informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del Codice e sanzionata dall´art. 161. L´art. 58 del Codice del consumo, quale norma violata della contestazione in argomento, ha lo stesso contenuto del richiamato art. 13 del Codice, di conseguenza sembrerebbe illogico e immotivato sanzionare la società due volte per lo stesso motivo;

VISTA la richiesta di audizione, formulata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, a seguito della quale, in data 3 settembre 2008, la società ha dichiarato di rinunciare a tale facoltà;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione ai limiti all´impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza, in quanto, diversamente da quanto ritenuto, la contestata trasgressione dell´art. 58 del Codice del consumo inerisce l´obbligo di raccogliere il consenso preventivo del consumatore a fronte di comunicazioni a distanza effettuate, anche tramite fax, da parte di un imprenditore e non quello di rendere agli interessati un´idonea informativa sul trattamento dei dati personali prevista, invece, dall´art. 13 del Codice;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), inviando al segnalante un fax promozionale, senza richiedere il consenso preventivo al consumatore, ai sensi dell´art. 58 del Codice del consumo;

VISTO l´art. 62 del Codice del consumo, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge n. 14/2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 58 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecentosedici euro a cinquemilacentosessantacinque euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, alla condotta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche (volume d´affari), nella misura di euro duemilacinquecentoottanta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

ad Altea Servizi s.r.l., con sede in Foggia, via Napoli n. 6/B , in persona legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.580,00 (duemilacinquecentottanta) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 62 del Codice del consumo indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.580,00 (duemilacinquecentottanta) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Foggia", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1629938
Data
29/04/09

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca