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Rilascio del passaporto elettronico [1630422]

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[doc. web n. 1630422]

Rilascio del passaporto elettronico - 18 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero degli affari esteri;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero degli affari esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante disposizioni sul passaporto elettronico, che sostituisce integralmente, abrogandolo, il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006, sul quale il Garante ha reso, a suo tempo, parere.

Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto abrogato, lo schema odierno reca talune previsioni innovative, volte ad adeguare la normativa interna alla decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28 giugno 2006 - con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio – nonché al regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata.

OSSERVA

Le innovazioni apportate rispetto al decreto del 31 marzo 2006 non presentano particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Cionondimeno, si ravvisa l´opportunità di apportare talune modifiche allo schema trasmesso, al fine di elevare lo standard di tutela dei dati personali trattati nell´ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio del passaporto elettronico.

1. Si segnala l´esigenza di integrare lo schema con la previsione espressa dell´informativa sul trattamento dei dati personali, che potrebbe essere resa all´interessato al momento della presentazione della domanda (art. 13 del Codice). A tal fine, al comma 2 dell´articolo 3 dello schema potrebbe essere aggiunto il seguente periodo o altro di analogo tenore: "La domanda di rilascio del passaporto è presentata mediante apposito modulo che reca anche idonea informativa ai sensi dell´articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

2. E´ necessario definire espressamente quali siano gli "uffici competenti al rilascio dei passaporti" cui si riferisce l´articolo 3, comma 5, dello schema, coordinando tale disposizione con quella dell´articolo 8 che individua gli uffici deputati agli accertamenti istruttori. Inoltre, all´articolo 4, comma 2, è opportuno sostituire il termine "titolare" con "interessato", termine adoperato in altre parti del decreto per indicare il titolare del passaporto (art. 3, comma 4, dello schema).

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante disposizioni sul passaporto elettronico, a condizione che:

a) lo schema sia integrato con la previsione espressa dell´informativa sul trattamento dei dati personali (punto 1);

b) si definiscano espressamente gli "uffici competenti al rilascio dei passaporti" e si sostituisca la parola "titolare" con "interessato" (punto 2).

Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi


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