g-docweb-display Portlet

Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV - 24 settembre 2009 [1658058]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1658058]

vedi anche
[Linee guida del 14 giugno 2007]
[doc web n. 1076053]
[doc. web. n. 39172]
[doc. web. n. 
1658119]

Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV - 24 settembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il reclamo in atti con cui la Sig.ra XY (rappresentata e difesa dall´avv. Pier Francesco Angelini), lamenta la detenzione da parte del 3° Circolo didattico di KQ, presso cui era in servizio come insegnante, di copia integrale del verbale relativo all´accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica di KQ, in relazione alla richiesta dell´interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità; documento che riporta oltre alla valutazione medico-legale circa l´inidoneità all´impiego, altri dati personali dell´interessata relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché informazioni anamnestiche, tra cui quella relativa all´infezione da Hiv, contratta dall´interessata nel 1987;

VISTA la richiesta di elementi inviata dall´Ufficio al 3° Circolo didattico e al Ministero dell´economia e delle finanze-Commissione medica di verifica di KQ;

VISTA la nota di riscontro del 24 marzo 2009 con cui la Commissione medica di verifica di KQ ha comunicato di:

  • aver redatto, al termine degli accertamenti sanitari, il verbale di visita ai sensi dell´art. 6 del decreto del Ministero dell´economia e delle finanze del 12 febbraio 2004 e in conformità al modello BL/G allegato al medesimo decreto;
  • aver, in data 30 ottobre 2008, spedito il verbale al 3° Circolo, in duplice copia conforme all´originale e con nota riservata, ai fini della notifica all´interessata, in ottemperanza alle indicazioni della circolare n. 757 del 26 marzo 2007 del Ministero dell´economia e delle finanze;

VISTA altresì la nota di riscontro del 23 marzo 2009 con cui il 3° Circolo didattico di KQ ha dichiarato che:

  • il verbale della commissione medica è pervenuto in data 3 novembre 2008 "ed è stato immediatamente assunto a protocollo riservato";
  • dopo la sua ricezione "è stato riposto nella cassaforte dell´ufficio" del dirigente scolastico "da dove non è stato estratto, se non per la consegna di copia, a richiesta, personalmente" nelle mani dell´interessata;
  • successivamente, una volta individuato l´ufficio competente a provvedere, con nota del 6 febbraio 2009, è stato inviato al 4° Circolo didattico insieme al fascicolo personale della reclamante, "in busta chiusa contrassegnata dalla dizione "riservato"", in quanto la Sig.ra XY figura come docente titolare presso il 4° Circolo, seppure utilizzata in servizio presso il 3°;
  • il Circolo non è più in possesso "di alcun documento dell´interessata, ivi compreso il verbale de quo" e "non ha commesso alcuna violazione della normativa generale e specifica, né tantomeno" delle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 le quali, nel porre il divieto per l´amministrazione, datore di lavoro, "di "utilizzazione ulteriore" dei verbali di visita medica contenenti diagnosi … non ne vieta la mera detenzione una volta che questi siano comunque pervenuti, e non ne consente, né tantomeno impone la distruzione o alterazione";

VISTA altresì la relazione allegata alla predetta nota di riscontro con cui il Presidente della commissione medica di verifica ha precisato che:

  • "i verbali di visita, gli unici sino ad oggi messi a disposizione da parte del Ministero, debbono … essere compilati con la massima esattezza e completezza da parte dei componenti della commissione medica i quali ne rispondono anche di fronte ad organi ispettivi specifici";
  • "nel caso in questione risultano riportati nel verbale di visita, riferimenti anamnestici alla patologia sofferta, essenziali per giustificare il riconoscimento di uno stato totale di inabilità con collocamento a risposo";

VISTO il regolamento adottato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che detta disposizioni in tema di procedimenti di accertamento di inidoneità al servizio applicabili anche agli accertamenti di infermità non dipendenti da causa di servizio, quale quello cui è stata sottoposta la Sig.ra XY in relazione alla sua richiesta di pensione di inabilità (art. 2, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335; d.m. 8 maggio 1997, n. 187; art. 18, comma 2, d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che sulla base delle procedure previste dal predetto decreto la commissione medica competente ad accertare lo stato di inabilità al lavoro deve redigere un processo verbale per descrivere gli accertamenti eseguiti comprensivo del "giudizio diagnostico, (nonché de)gli accertamenti e (de)gli elementi valutati a fini diagnostici" che deve poi trasmettere all´amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, entro quindici giorni dalla visita collegiale (art. 6 d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati sensibili, quali quelli attinenti allo stato di salute, di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici deve aver luogo esclusivamente per raggiungere determinate finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge o con provvedimento del Garante (artt. 18 e 20 del Codice);

CONSIDERATO che tra le finalità per le quali è consentito ai soggetti pubblici il trattamento di informazioni sanitarie riferite a lavoratori sono comprese quelle relative all´adempimento degli obblighi e dei compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego, quali gli adempimenti "connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio e dell´equo indennizzo", nonché all´applicazione della "normativa in materia di previdenza e assistenza" (artt. 20 e 112 commi 1 e 2, lett. d) e f) del Codice);

VISTE le disposizioni del regolamento citato che, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali, individuano nei dati "idonei a rivelare lo stato di salute dei richiedenti", "strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite", i tipi di dati sensibili che possono essere trattati dalle amministrazioni e dagli organismi sanitari interessati ai predetti procedimenti (art. 22, comma 3-bis, l. 31 dicembre 1996, n. 675 allora vigente, ora art. 20, comma 2, del Codice; art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

VISTO altresì il regolamento definito con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 7 dicembre 2006, n. 305 (in G.U. 15 gennaio 2007, n. 11) che legittima il trattamento dei dati sulla salute del personale scolastico da parte degli istituti di istruzione e dei circoli didattici per porre in essere gli adempimenti necessari per la gestione di rapporti di lavoro, inclusi quelli in materia di stato giuridico ed economico, nonché previdenziale (scheda n. 1);

VISTO il decreto del Ministero dell´economia e delle finanze del 29 dicembre 2007, n. 255 (in G.U. 9 gennaio 2008, n. 7), che consente alle commissioni mediche di verifica di effettuare lecitamente il trattamento di dati personali sullo stato di salute di dipendenti pubblici per svolgere accertamenti sanitari finalizzati all´accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio o per l´attribuzione di altre prestazioni pensionistiche conseguenti a stati di inabilità o inidoneità, anche non derivanti da causa di servizio (scheda n. 29);

RILEVATO che i datori di lavoro pubblici e gli organismi di accertamento sanitario coinvolti nei predetti procedimenti, nell´utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili relativi allo stato di salute dei lavoratori, hanno l´obbligo di conformare il loro trattamento "secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell´interessato medesimo", nonché di limitarne il trattamento ai soli dati pertinenti, non eccedenti e realmente indispensabili per raggiungere le richiamate finalità in materia previdenziale (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 1, 3 e 5 del Codice);

VISTE le disposizioni del Codice che hanno rafforzato le cautele previste dalla legislazione previgente a tutela della riservatezza delle persone sieropositive imponendo agli operatori sanitari e ad ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di infezione da Hiv di "adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell´interessato, nonché della relativa dignità" (artt. 5, comma 1, l. 5 giugno 1990, n. 135 come modificato dall´art. 178, comma 2, del Codice);

VISTI gli ulteriori accorgimenti previsti dalla normativa sopra richiamata in materia di Hiv che sanciscono l´obbligo di comunicare i risultati dei relativi accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, comma 4, legge n. 135/1990);

RILEVATO che, in ottemperanza a tali cautele e con specifico riferimento ai trattamenti di dati sulla salute contenuti nei verbali utilizzati per l´istruttoria dei procedimenti concernenti l´attribuzione della pensione di inabilità, il Garante ha evidenziato la necessità che le commissioni mediche competenti ad accertare l´inidoneità a svolgere l´attività lavorativa adottino ogni soluzione idonea a tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati, specie nei casi in cui gli accertamenti sanitari riguardino casi di infezione da Hiv (documentando, ad esempio, la relativa diagnosi in un atto riservato in luogo del verbale da trasmettere all´amministrazione di appartenenza del lavoratore, ovvero riportando la diagnosi sul predetto verbale e trasmettendo all´amministrazione un diverso attestato dal quale questa non sia desumibile; v. al riguardo, il Provv. del Garante del 31 luglio 1998, disponibile sul sito Internet dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 39172);

VISTE le disposizioni del citato regolamento n. 461/2001 che, recependo le indicazioni fornite dall´Autorità nel parere reso sul relativo schema, fanno salve le elevate cautele a tutela delle persone sieropositive poste dalla legge n. 135/1990, adeguando a tali garanzie le procedure previste dal medesimo regolamento nell´istruttoria dei procedimenti previdenziali riguardanti i lavoratori alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (art. 4, comma 4 e, per i casi di accertamento diagnostico di infezione da Hiv, v. art. 6, comma 8, del regolamento citato; v. anche il Parere del Garante del 3 maggio 2001, doc. web n. 1076053);

CONSIDERATO che nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni ai collegi medici in ordine gli accorgimenti da adottare nella comunicazione ai datori di lavoro dell´esito delle visite mediche effettuate nei riguardi di dipendenti pubblici, alla luce del principio di indispensabilità dei dati trattati (Provv. 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809);

CONSIDERATO che al riguardo il Garante ha precisato, in particolare, che all´esito delle predette visite collegiali, volte a verificare l´inidoneità al servizio o altre forme di inabilità non dipendenti da causa di servizio, i "collegi medici devono … trasmettere all´amministrazione di appartenenza dell´interessato il verbale … con la sola indicazione del giudizio medico-legale", ritenendo preclusa in queste ipotesi ai datori di lavoro ogni conoscibilità di qualsiasi altra informazione attinente allo stato di salute dei lavoratori interessati, in quanto eccedente, non pertinente e non realmente indispensabile rispetto alle finalità perseguite (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5 del Codice; v. punto 8.4 delle Linee guida cit.);

CONSIDERATO che le indicazioni fornite sul punto dal Garante nelle richiamate Linee guida del 2007 sono state peraltro di recente confermate dallo stesso Ministero dell´economia e delle finanze che, modificando le istruzioni contenute in una precedente circolare adottata in materia -cui la Commissione medica di KQ ha peraltro dichiarato in atti di aver fatto riferimento- ha sollecitato i collegi medici a redigere e trasmettere all´amministrazione di appartenenza dei lavoratori interessati "due documenti diversificati" nell´ambito di accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità: la copia autentica del verbale integrale ai fini della comunicazione dell´esito della visita collegiale all´interessato (che va inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione, ai sensi dell´art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001) e un estratto riportante il solo giudizio medico-legale destinato all´amministrazione procedente (circolare n. 907 del 16 aprile 2009);

RILEVATO che l´avvenuta trasmissione del verbale integrale dell´accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica all´amministrazione di appartenenza dell´interessata risulta essere stata effettuata in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché delle citate previsioni della legge n. 135/1990 che impongono particolari cautele nel trattamento dei dati riguardanti l´infezione da Hiv, peraltro richiamate dallo stesso d.P.R. n. 461/2001, e comunque norme prevalenti e speciali rispetto alle istruzioni interne emanate all´epoca dallo stesso Ministero dell´economia e delle finanze (artt. 11 e 22, commi 1, 3 e 5, del Codice; art. 5 legge n. 135/1990, art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

RITENUTO pertanto illecito il trattamento dei dati personali inerenti alla salute dell´interessata, con riferimento alla comunicazione della versione integrale del verbale di visita dal Ministero dell´economia e delle finanze-Commisione medica di verifica di KQ al 3° Circolo didattico;

CONSIDERATO che, come indicato dal Garante nelle citate "Linee guida", qualora il datore di lavoro sia destinatario di atti di accertamento recanti informazioni ulteriori sulla salute del lavoratore rispetto alla sola valutazione, dal punto di vista sanitario, dello stato di idoneità, inidoneità o della sussistenza di altre forme di inabilità non può utilizzarle ulteriormente, salvo che per l´eventuale conservazione a norma di legge del documento o dell´atto che le contiene (artt. 11, comma 2, e 22, comma 5, del Codice; v. anche punti 3.2 e 8.4 delle Linee guida cit.);

CONSIDERATE altresì le richiamate previsioni della legge n. 135/1990 a tutela della riservatezza delle persone sieropositive, nonché le garanzie procedurali previste dal medesimo regolamento n. 461/2001 per i casi, analoghi a quello in esame, in cui gli accertamenti diagnostici rivelino l´infezione da Hiv (artt. 5 legge n. 135/1990 e 6, comma 8, d.P.R. n. 461/2001);

RILEVATO che il 3° Circolo didattico, in ottemperanza al quadro normativo sopra delineato, stante l´inutilizzabilità dei dati sensibili dell´interessata contenuti nella documentazione trasmessagli dall´organo di accertamento sanitario, avrebbe dovuto astenersi da ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati in questione, ad eccezione dell´informazione relativa alla valutazione medico-legale effettuata, adottando ogni misura idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità, senza pregiudicare la prosecuzione del procedimento nel quale era legittimamente coinvolto, essendo destinatario dell´istanza dell´interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità (art. 11, comma 1, lett. a) e 11, comma 2, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto documentato in atti, il 3° Circolo didattico risulta invece aver inviato il verbale, nella sua versione integrale, al 4° Circolo individuato successivamente quale istituzione scolastica competente ad adottare il provvedimento conseguente all´accertata inabilità al lavoro della Sig.ra XY;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni suesposte, che la comunicazione al 4° Circolo didattico delle informazioni sulla salute dell´interessata contenute nella versione integrale del verbale di vista collegiale configura un trattamento illecito di dati, dal momento che il 3° Circolo, avrebbe potuto conseguire ugualmente la prosecuzione del procedimento trasmettendo una copia parziale della documentazione pervenutagli da cui fosse omessa la visibilità di dati sanitari riferiti all´interessata ultronei rispetto a quello dell´accertata inabilità al lavoro e riguardanti la diagnosi accertata, gli esami obiettivi e gli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché l´anamnesi da cui emerge anche l´informazione relativa all´Hiv, in maniera tale da rendere nota all´istituzione scolastica competente ad emettere il provvedimento finale soltanto l´informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità all´impiego (art. 11, comma 2, del Codice; v. anche punto 8.4 delle Linee guida cit.);

TENUTO CONTO che il 3° Circolo, ha affermato con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde, anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere più alcun documento riferito all´interessata, ivi compreso il verbale in questione;

CONSIDERATO che il medesimo verbale, dalla documentazione in atti, risulta essere attualmente detenuto dal 4° Circolo che, sulla base della valutazione medico-legale effettuata, ha adottato in data 10 febbraio 2009, un decreto di risoluzione del rapporto di lavoro nei riguardi dell´interessata;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA, quindi, la fondatezza del reclamo e ritenuto pertanto di dover inibire, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ulteriori comunicazioni illecite dei dati sulle condizioni di salute dell´interessata contenuti del verbale integrale di visita collegiale da parte del Ministero dell´economia e delle finanze-Commisione medica di verifica di KQ, in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (artt. 11 e 22, commi 1, 3 e 5, del Codice; art. 5 legge n. 135/1990, art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

RITENUTO, altresì, necessario, prescrivere al Ministero dell´economia e delle finanze-Commisione medica di verifica di KQ, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di trasmettere all´amministrazione di appartenenza dei lavoratori interessati, all´esito di accertamenti sanitari effettuati per verificare l´inidoneità al servizio o altre forme di inabilità non dipendenti da causa di servizio, in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico-legale, al fine di rendere conforme ai principi sopra richiamati il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti pubblici;

RITENUTO, infine, in ragione dell´estrema delicatezza dei dati sulle condizioni di salute della Sig.ra XY riportati nel verbale di visita detenuto dal 4° Circolo didattico e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per l´interessata, di dover vietare al medesimo circolo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ogni ulteriore utilizzo dei predetti dati, ad eccezione della valutazione medico-legale di inidoneità all´impiego, con conseguente obbligo di adottare ogni misura di ulteriore conservazione del documento che li contiene idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità, stante l´inutilizzabilità dei medesimi dati (art. 11, comma 2, e 22, comma 5, del Codice; v. anche le indicazioni delle Linee guida del Garante richiamate nel presente provvedimento);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- ritenuta l´illiceità del trattamento:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta con effetto dalla notifica del presente provvedimento,

  • al Ministero dell´economia e delle finanze-Commisione medica di verifica di KQ di effettuare ulteriori comunicazioni illecite dei dati sulle condizioni di salute dell´interessata contenuti del verbale integrale di visita collegiale, in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;
  • al 4° Circolo didattico di KQ di utilizzare ulteriormente i dati sulle condizioni di salute dell´interessata riportati nel verbale detenuto, ad eccezione del solo giudizio medico legale, con conseguente obbligo di adottare ogni misura di ulteriore conservazione del documento che li contiene idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive al Ministero dell´economia e delle finanze-Commisione medica di verifica di KQ, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, di:

  • adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di rendere conforme ai principi sopra richiamati il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti pubblici all´esito di accertamenti sanitari effettuati per verificare l´inidoneità al servizio o altre forme di inabilità non dipendenti da causa di servizio, avendo cura, in particolare, di trasmettere all´amministrazione di appartenenza dei lavoratori interessati, in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico-legale;
  • fornire al Garante entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2009 idonee assicurazioni, in ottemperanza alla presente statuizione adottata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, circa la conformità alle prescrizioni del presente provvedimento dei trattamenti di dati effettuati nell´ambito dei predetti accertamenti sanitari.

Roma, 24 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi