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Anagrafe tributaria: proroga dei termini - 26 novembre 2009 [1679426]

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[doc. web n. 1679426]

vedi anche
[provv. 
18 settembre 2008]
[provv. 
26 marzo 2009]
[provv. 
2 luglio 2009]
[provv. 
17 luglio 2009]
[provv. 
23 luglio 2009 "3270 enti esterni"]
[provv. 
23 luglio 2009 "Siatel"]
[provv. 24 settembre 2009]

Anagrafe tributaria: proroga dei termini - 26 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del 18 settembre 2008, con il quale il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate una serie di misure e accorgimenti con riferimento agli accessi all´anagrafe tributaria da parte dei soggetti esterni all´amministrazione finanziaria e i successivi provvedimenti che hanno prorogato alcuni termini prescritti per l´adozione di tali misure e accorgimenti;

VISTO, in particolare, il provvedimento del 24 settembre 2009, con il quale, da ultimo, il Garante ha prorogato fino al 30 novembre 2009 i termini relativi all´adozione delle misure prescritte con il provvedimento del 18 settembre 2008 in ordine ai collegamenti all´anagrafe tributaria effettuati tramite web services da parte di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, nonché al collegamento denominato “3270 enti esterni” con Inps, Camere di commercio e Agea;

RILEVATO che il Garante, nel medesimo provvedimento ha previsto che, dopo il predetto termine del 30 novembre 2009, l´Agenzia delle entrate dovesse assicurare che l´accesso di tali enti all´anagrafe tributaria avvenisse unicamente con procedure idonee a offrire le garanzie già prescritte dal Garante nel predetto provvedimento del 18 settembre 2008;

CONSIDERATO che questa Autorità ha già prescritto con il citato provvedimento del 18 settembre 2008 che l´Agenzia, entro il 30 marzo 2010, debba inibire gli accessi degli enti esterni all´anagrafe tributaria realizzati al di fuori dei presupposti riconducibili all´art. 19 del Codice e che, in particolare, debbano essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono essere invece controllate presso altri soggetti;

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate del 19 ottobre 2009 con la quale sono state illustrate alcune caratteristiche relative ad una nuova classe di web services in fase di sperimentazione ed è stato trasmesso il corrispondente modello di convenzione che contiene le condizioni d´uso e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate del 20 novembre 2009 con cui, a seguito dell´incontro del 5 novembre 2009 svoltosi presso l´Ufficio del Garante, sono stati forniti ulteriori elementi di carattere tecnico ed è stato precisato che:

- l´Agenzia, al fine di soddisfare necessità di collegamento all´anagrafe tributaria da parte di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, Camere di commercio e Agea ha realizzato una nuova classe di web services che offre un accesso ai dati personali più ampio rispetto a quello individuato dal citato provvedimento del 18 settembre 2008;

- allo stato Inps, Inpdap, Camere di commercio e Agea stanno concludendo la sperimentazione di tali nuovi web services, mentre Enpals e Avcp non hanno ancora avviato la relativa fase di test;

RILEVATA, quindi, la necessità di valutare la conformità al Codice della nuova classe di web services realizzata dall´Agenzia, del modello di convenzione e delle relative condizioni d´uso, anche in relazione a quanto previsto dal provvedimento del Garante del 18 settembre 2008, prima dell´attivazione di tale modalità di collegamento;

VISTA la documentazione acquisita agli atti nell´ambito dell´istruttoria ancora in corso nei confronti di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, volta ad esaminare gli attuali collegamenti con l´anagrafe tributaria, i presupposti giuridici e le specifiche esigenze di carattere tecnico e organizzativo che richiedono per tali collegamenti l´utilizzo di web services in luogo di altre modalità di accesso, nonché le modalità con le quali i predetti enti intenderebbero integrare la nuova classe di web services offerta dall´Agenzia delle entrate nei propri sistemi informativi;

RITENUTO di dover acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione ai singoli enti interessati, valutando per ciascuno di essi i presupposti giuridici del collegamento e le modalità di integrazione di tale nuova classe di web services nei rispettivi sistemi;

RILEVATO che è ancora in essere la sperimentazione di tali nuovi web services;

CONSIDERATO altresì che gli enti interessati, prima dell´attivazione di tale nuova modalità di collegamento, devono effettuare -anche alla luce di quanto stabilito nel predetto modello di convenzione- una complessa valutazione in ordine alla compatibilità delle condizioni d´uso degli stessi con l´attuale configurazione dei propri sistemi informativi e che, all´esito di tale valutazione, potrebbero risultare necessari ulteriori adempimenti di carattere tecnico e organizzativo da parte degli enti interessati al fine di eliminare le precedenti modalità di collegamento;

CONSIDERATA l´esigenza di garantire, nelle more dell´istruttoria in corso, la continuità delle funzioni istituzionali allo stato perseguite da Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, Camere di commercio e Agea con i predetti collegamenti all´anagrafe tributaria -ad oggi ancora attivi- che, al termine della stessa, e comunque entro il predetto termine del 30 marzo 2010, dovranno essere sostituiti con procedure idonee a offrire le garanzie già prescritte dal Garante nel predetto provvedimento del 18 settembre 2008;

RITENUTO, quindi, necessario, alla luce di quanto sopra indicato, prorogare ulteriormente i termini relativi all´adozione delle misure prescritte con il provvedimento del 18 settembre 2008 in ordine ai collegamenti all´anagrafe tributaria effettuati tramite web services da parte di Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, nonché al collegamento denominato “3270 enti esterni” con Inps, Camere di commercio e Agea, già differiti, da ultimo, al 30 novembre 2009 con il provvedimento del 24 settembre 2009;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice dispone che gli accessi all´anagrafe tributaria effettuati tramite web services da parte di Inps, Inpdap, Enpals e Avcp, nonchè il collegamento all´anagrafe tributaria denominato “3270 enti esterni” da parte di Inps, Camere di commercio e Agea, sulla base di quanto indicato nelle premesse, siano consentiti con le attuali modalità fino al termine dell´istruttoria da parte di questa Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1679426
Data
26/11/09

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni del Garante