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Ministero della difesa: prescrizioni per il trattamento di dati idonei a rivelare la salute del personale - 21 ottobre 2009 [1689440]

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[doc. web n. 1689440]

Ministero della difesa: prescrizioni per il trattamento di dati idonei a rivelare la salute del personale - 21 ottobre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la segnalazione in atti con cui il sig. XY, cessato dal servizio presso il Ministero della difesa, a seguito dell´accertata permanente inidoneità al servizio militare, contesta la liceità del trattamento dei suoi dati personali contenuti in alcuni documenti sanitari detenuti dalla Direzione generale per il personale militare, ritenendo che tale ufficio, avente competenze non sanitarie in materia di stato giuridico, avanzamento e contenzioso degli ufficiali, abbia indebitamente acquisito le informazioni sul suo stato di salute riportate nei processi verbali di visita medica formati dagli organismi sanitari militari e nelle certificazioni mediche allegate;

VISTA la documentazione prodotta dal segnalante nella quale il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare, seppure abbia dapprima affermato, in riscontro alle sue richieste di chiarimenti, "come possa ben rientrare nelle (sue) precipue competenze … la detenzione .. di documentazione sanitaria del personale amministrato" predisposta dagli organi medico legali militari ai fini dell´adozione di "provvedimenti in tema di stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali", ha comunicato in un secondo momento all´interessato di aver "depurato, in maniera da renderli assolutamente illeggibili", i dati che lo riguardano contenuti nei documenti sanitari detenuti, "facendo salva la sola parte strettamente dispositiva che si sostanzia nel giudizio di inidoneità e nella indicazione della categoria di congedo", in quanto "oggetto di diretta trattazione" da parte dell´ufficio anche "in considerazione dei ricorsi giurisdizionali tuttora pendenti";

VISTA la richiesta di elementi inviata dall´Ufficio al Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare;

VISTA la nota di riscontro con cui il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare ha trasmesso copia della corrispondenza intrattenuta con l´interessato, dichiarando che:

• la documentazione sanitaria attinente agli accertamenti medico legali eseguiti nei confronti dell´interessato sarebbe stata trasmessa alla Direzione generale in quanto competente per "l´adozione del provvedimento di stato giuridico con cui viene decretato il collocamento in congedo dell´ufficiale non più idoneo al servizio militare";

• tale documentazione risulterebbe "indispensabile, ai fini della predisposizione del decreto di cessazione (dal servizio) …, dal momento che la stessa contiene degli elementi essenziali dai quali non è possibile in alcun modo prescindere", quali il giudizio medico legale di permanente inabilità, la data da cui esso decorre e la posizione del congedo spettante (riserva o congedo assoluto); al contrario "gli aspetti relativi alle patologie sotto il profilo sanitario" non avrebbero "alcuna rilevanza" per l´ufficio;

• di conseguenza, come comunicato all´interessato, gli altri dati sanitari che lo riguardano sarebbero stati "definitivamente cancellati" dalla predetta documentazione che è stata inviata in copia al medesimo interessato dopo esser stata "depurata dei dati sensibili";

VISTE le deduzioni del segnalante con le quali è stato rappresentato che il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare sarebbe in possesso di ulteriore documentazione medica contenente l´indicazione delle patologie invalidanti e altre informazioni sanitarie riferite all´interessato, quali le relazioni e le certificazioni mediche allegate o richiamate nei processi verbali di visita detenuti illegittimamente dall´ufficio;

VISTE le controdeduzioni con cui il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare ha comunicato direttamente all´interessato di non detenere relazioni o certificazioni mediche che lo riguardano diverse da quelle adottate dagli organi medico legali militari, precisando che i processi verbali detenuti fanno riferimento a relazioni sanitarie o certificazioni mediche allegate che non sarebbero state inviate alla Direzione generale;

VISTA la nota interlocutoria con cui l´Ufficio ha richiesto al Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare di confermare all´Autorità di aver cancellato i dati personali dell´interessato riguardanti le patologie accertate e altre informazioni sanitarie di dettaglio con riferimento all´insieme della documentazione medica detenuta, nonché di fornire i necessari elementi di valutazione anche in merito alle modalità di trattamento dei dati sanitari del restante personale effettuati per l´adozione dei provvedimenti attinenti allo stato giuridico e all´avanzamento;

VISTE le note di risposta con le quali il colonnello KQ del Ministero della difesa ha dichiarato all´Autorità, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche in sede penale (art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che la Direzione generale per il personale militare non è in possesso di accertamenti sanitari svolti nei confronti dell´interessato non pertinenti ai provvedimenti di stato giuridico adottati, nonché -con riferimento al trattamento dei dati sanitari del restante personale- che "tutti i processi verbali sono depurati in maniera definitiva dei loro dati sensibili ad opera del … responsabile del trattamento dei dati personali";

VISTO il regolamento adottato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che detta disposizioni in tema di procedimenti di accertamento delle condizioni di idoneità al servizio applicabili anche agli appartenenti delle Forze armate e a Corpi ad ordinamento militare (art. 1, 15 e 19 d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che sulla base delle procedure previste dal predetto decreto la commissione medica competente ad accertare lo stato di idoneità al servizio deve redigere un processo verbale per descrivere gli accertamenti eseguiti comprensivo delle generalità dell´interessato, nonché del "giudizio diagnostico, (de)gli accertamenti e (de)gli elementi valutati a fini diagnostici" che deve poi trasmettere all´amministrazione di appartenenza del dipendente, entro quindici giorni dalla visita collegiale (art. 15, comma 2, e 6, commi 6 e 7, d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati sensibili, quali quelli attinenti allo stato di salute di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, deve essere effettuato esclusivamente per raggiungere determinate finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge o con provvedimento del Garante (art. 20 del Codice);

CONSIDERATO che tra le rilevanti finalità per le quali è consentito ai soggetti pubblici il trattamento di informazioni sanitarie riferite a lavoratori sono comprese quelle relative all´adempimento degli obblighi e dei compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego, quali gli adempimenti connessi all´accertamento del "possesso di particolari requisiti per l´accesso a specifici impieghi", "alla definizione dello stato giuridico ed economico" del personale, nonché in materia previdenziale (artt. 20 e 112, commi 1 e 2, lett. c), d) e f) del Codice);

VISTE le disposizioni del regolamento citato n. 461/2001 che, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali, individuano le tipologie di dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite dalle amministrazioni e dagli organismi sanitari interessati ai procedimenti di accertamento dell´idoneità in servizio del personale in quanto "strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite" (art. 22, comma 3-bis, l. 31 dicembre 1996, n. 675 allora vigente, ora art. 20, comma 2, del Codice; art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dell´amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell´economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante in allegato i modelli dei verbali da utilizzarsi da parte degli organi medico legali, il quale prevede che nel verbale di inidoneità o di altre forme di inabilità siano riportate indicazioni relative al giudizio diagnostico, ai dati anamnestici, all´esame obiettivo e agli accertamenti clinici e strumentali effettuati (oltre che al giudizio medico legale e all´eventuale dipendenza o meno da causa di servizio dell´infermità) e che, al termine della visita conclusiva, due esemplari del verbale, in originale ovvero in copia autentica, siano trasmessi all´amministrazione di appartenenza del personale interessato (art. 6, comma 13, d.P.R. n. 461/2001; artt. 3, 5 e 6, comma 5, e modello BL/S- N, allegato A) al cit. decr. del 12 febbraio 2004);

VISTO altresì il regolamento definito con decreto del Ministero della difesa del 13 aprile 2006, n. 203 (in G.U. 1° giugno 2006 n. 126) che legittima il trattamento dei dati sulla salute del personale militare presso gli uffici e gli organi, anche sanitari, dell´amministrazione della difesa per porre in essere gli adempimenti necessari per la gestione di rapporti di lavoro, inclusi quelli in materia di stato giuridico ed economico del personale militare, nonché per svolgere le attività finalizzate agli accertamenti di idoneità al servizio (schede nn. 3 e 5);

RILEVATO che la pubblica amministrazione nell´utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili relativi allo stato di salute dei lavoratori, ha l´obbligo di conformare il loro trattamento "secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell´interessato medesimo", nonché di porre in essere ciascuna operazione e modalità concreta di trattamento, incluse quelle attinenti alla circolazione di documenti sanitari all´interno della stessa amministrazione, soltanto se realmente indispensabili per raggiungere le richiamate finalità in materia di gestione dei rapporti di lavoro, adottando idonee soluzioni che permettano di svolgere egualmente le funzioni istituzionali in modo efficace e di eliminare al contempo ogni occasione di superflua conoscibilità di dati sulla salute anche da parte dei soggetti incaricati o responsabili del trattamento (artt. 11, 22, commi 1, 5 e 9 e 112 del Codice; v. anche Provv. del Garante del 23 luglio 2004, doc. web n. 1099216 e del 2 ottobre 2009, doc. web. n. 1658119);

CONSIDERATO che nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni agli organismi di accertamento sanitario in ordine agli accorgimenti da adottare nella comunicazione ai datori di lavoro dell´esito delle visite mediche effettuate nei riguardi dei lavoratori, in ottemperanza ai principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati (Provv. 14 giugno 2007, doc. web 1417809);

CONSIDERATO che il Garante ha precisato al riguardo, altresì, che all´esito delle predette visite collegiali, volte a verificare l´idoneità al servizio, i "collegi medici devono … trasmettere all´amministrazione di appartenenza dell´interessato il verbale … con la sola indicazione del giudizio medico-legale", ritenendo preclusa in queste ipotesi ai datori di lavoro ogni conoscibilità di qualsiasi altra informazione attinente allo stato di salute degli interessati, in quanto eccedente, non pertinente e non realmente indispensabile rispetto alle finalità perseguite (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5 del Codice; v. par. 8.4 delle Linee guida cit.);

CONSIDERATO che, con riferimento ai compiti e alle attività degli organismi di accertamento sanitario alternativi a quelli del Ministero della difesa, il Ministero dell´economia e delle finanze ha emanato specifiche istruzioni al fine di conformare alle indicazioni fornite dal Garante nelle richiamate Linee guida i trattamenti effettuati da tali organismi nell´ambito degli accertamenti di idoneità o di altre forme di inabilità del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (v. circolare n. 907 del 16 aprile 2009 e art. 9 d.P.R. n. 461/2001);

RILEVATO dalle dichiarazioni in atti che la documentazione relativa agli accertamenti sanitari di idoneità al servizio detenuta dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa per l´adozione dei provvedimenti di competenza in materia di stato giuridico e di avanzamento del personale risulta contenere dati attinenti alla salute ultronei rispetto a quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite dal momento che lo stesso ufficio ha proceduto, in un momento successivo, anche in relazione al caso in esame, alla cancellazione dalla medesima documentazione delle informazioni sanitarie degli interessati eccedenti, non pertinenti e non indispensabili riguardanti, in particolare, l´anamnesi, le patologie accertate, gli esami clinici e gli altri accertamenti effettuati;

RITENUTO che le modalità di circolazione all´interno del Ministero della difesa dei dati personali attinenti alla salute dell´interessato e del restante personale relativi agli accertamenti di idoneità al servizio o di altre forme di inabilità risultano essere in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali, peraltro richiamata dallo stesso d.P.R. n. 461/2001, e comunque prevalente rispetto ad altre disposizioni interne applicabili agli organi medico legali interessati (v. decreto del 12 febbraio 2004 citato), con particolare riferimento alla trasmissione alla Direzione generale per il personale militare da parte degli organi medico legali militari della versione integrale dei processi verbali di visita ai fini dell´adozione dei provvedimenti di competenza in materia di stato giuridico e di avanzamento del personale (artt. 11, comma 1, lett. d), 22, commi 1, 5 e 9 e 112 del Codice; l. 10 aprile 1954, n. 113 sullo stato degli ufficiali dell´Esercito, della Marina e dell´Aeronautica);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA, quindi, la fondatezza della segnalazione e ritenuto, in ragione della delicatezza dei dati dell´interessato e del restante personale riguardanti le visite mediche effettuate per verificare l´idoneità al servizio e altre forme di inabilità, nonché del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati, di dover inibire, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, al Ministero della difesa di far circolare ulteriormente all´interno dell´amministrazione, con modalità non rispettose della disciplina sulla protezione dei dati personali, informazioni riguardanti la salute dell´interessato e del restante personale raccolte nell´ambito degli accertamenti compiuti dagli organismi sanitari militari (artt. 11, 22 e 112 del Codice; v. par. 8.4 delle Linee guida cit.);

RITENUTO, altresì, -ferme restando le prescrizioni impartite al Ministero della difesa nel citato provvedimento del Garante del 2 ottobre 2009- di dover prescrivere alla medesima amministrazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare ai principi sopra richiamati le accertate modalità illecite di circolazione all´interno dell´amministrazione dei dati idonei a rivelare la salute del personale riguardanti gli accertamenti sanitari di idoneità al servizio o di altre forme di inabilità, prescrivendo agli organi medico legali dell´amministrazione di trasmettere agli uffici competenti per l´adozione dei provvedimenti di competenza in materia di stato giuridico e di avanzamento del personale, in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico legale, nonché l´indicazione relativa alla dipendenza o meno dell´infermità da causa di servizio e alla posizione di collocamento in congedo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ritenuta l´illiceità del trattamento, vieta al Ministero della difesa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di far circolare ulteriormente all´interno dell´amministrazione, con modalità non rispettose della disciplina sulla protezione dei dati personali, informazioni sullo stato di salute dell´interessato e del restante personale relative agli accertamenti sanitari effettuati dagli organismi sanitari militari;

b) prescrive al Ministero della difesa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice con effetto dalla notifica del presente provvedimento:

• di conformare ai principi richiamati nel presente provvedimento le accertate modalità illecite di circolazione all´interno dell´amministrazione dei dati idonei a rivelare la salute del personale riguardanti gli accertamenti sanitari di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, prescrivendo agli organi medico legali dell´amministrazione di trasmettere agli uffici competenti per l´adozione dei provvedimenti di competenza in materia di stato giuridico e di avanzamento del personale, in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico legale, nonché l´indicazione relativa alla dipendenza o meno dell´infermità da causa di servizio e alla posizione di collocamento in congedo;

• fornire al Garante entro e non oltre il 31 dicembre 2009 idonee assicurazioni, in ottemperanza alla presente statuizione adottata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, circa l´adozione delle misure assunte per rendere conforme alle prescrizioni del presente provvedimento i trattamenti di dati sanitari effettuati nell´ambito dei predetti accertamenti sanitari ai fini dell´adozione dei conseguenti provvedimenti in materia di stato giuridico e di avanzamento del personale.

Roma, 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi