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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695134]

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[doc. web n. 1695134]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 e 8 del d.lg n. 196/2003, con la quale XY, con specifico riferimento all´utilizzo del servizio idrico, ha chiesto al Comune di Angri  di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano presso gli archivi dell´ente, di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile -se designato- e dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Inoltre, l´interessato, sostenendo di aver stipulato a suo tempo il contratto di somministrazione dell´acqua con il Comune di Angri, senza prestare alcun consenso alla sua cessione, si è opposto all´avvenuta comunicazione dei suoi dati personali dal Comune stesso alla Gori S.p.A., subentrata all´ente nella gestione del servizio idrico, la quale gli avrebbe inviato alcune fatture per il consumo di acqua, incaricando, successivamente, l´Area Riscossioni S.p.A. di procedere all´esazione di alcune somme non pagate; infine, il XY ha anche affermato che il Comune di Angri avrebbe comunicato, in assenza di consenso, alcuni dati al proprio difensore (facendo peraltro riferimento, in occasione di una specifica comunicazione, ad alcuni suoi "comportamenti morosi"), il quale li avrebbe poi utilizzati in alcune controversie giudiziarie;

VISTO il ricorso ex art. 145 del Codice presentato in data 16 settembre 2009, con il quale l´interessato ha ribadito le istanze già precedentemente avanzate, chiedendo al Garante anche di ordinare al Comune di Angri il risarcimento dei danni subiti e, alle società Gori S.p.A. e Area Riscossioni S.p.A., di cancellare dai loro archivi i dati personali che lo riguardano;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 9 novembre 2009, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 13 ottobre 2009, con la quale il Comune di Angri ha sostenuto di aver già più volte chiarito al ricorrente che il trasferimento delle utenze del servizio idrico dal Comune di Angri alla Gori S.p.A. è avvenuto per effetto della legge n. 36/94 ("Legge Galli"), che ha istituito il c.d. Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per la gestione delle risorse idriche; quindi, in base alla legge Regione Campania n. 14/97, che ha costituito l´Ente d´ambito Sarnese Vesuviano di cui fa parte il Comune di Angri, le funzioni in materia di servizi idrici di tale Comune, dal momento della sottoscrizione della relativa convenzione, sono esercitate dal predetto Ente d´ambito, il quale ha affidato la gestione del servizio alla società Gori S.p.A. a prevalente capitale pubblico; pertanto, nel caso di specie, si sarebbe verificato un "trasferimento di funzioni obbligatorio per legge" dal Comune alla Gori S.p.A., che "è subentrata ope legis al Comune (…) nella gestione del servizio idrico integrato", e non, invece, come sostenuto dal ricorrente, una cessione volontaria del contratto di somministrazione dell´acqua; infine, il Comune di Agri ha fornito anche ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali del ricorrente da parte dell´ente;

VISTE le note datate 13 ottobre 2009 e 19 ottobre 2009, nonché la memoria depositata in data 22 ottobre 2009, con le quali il ricorrente, ritenendo non soddisfacente il riscontro fornito dal Comune di Angri, ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

VISTO il verbale dell´audizione del 22 ottobre 2009, nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota pervenuta in data 16 novembre 2009, con la quale il Comune di Angri ha riaffermato che, essendo la Gori S.p.A. subentrata ope legis al Comune nella gestione del servizio idrico integrato, nel caso di specie si sarebbe verificata non una cessione volontaria del contratto di somministrazione acqua, bensì una successione ex lege del gestore Gori S.p.A. nei rapporti attivi e passivi in precedenza intrattenuti dal Comune di Angri con gli utenti, ivi compresi gli "utenti di fatto", vale a dire i soggetti che, indipendentemente dalla sottoscrizione di contratto, hanno comunque usufruito del servizio idrico prima dal Comune e, successivamente, dalla Gori S.p.A.;

VISTE le note datate 18 novembre 2009, 23 novembre 2009 e 26 novembre 2009, con le quali il ricorrente ha nuovamente ribadito le argomentazioni in precedenza svolte;

RITENUTO, in ordine alla comunicazione dei dati da parte del Comune di Angri alla Gori S.p.A., che il ricorso debba essere dichiarato infondato, in quanto il trasferimento dal Comune alla Gori S.p.A. di tutti i rapporti attivi e passivi riferiti alla gestione del servizio idrico, compresi quelli con l´utenza, è avvenuta per effetto della specifica disciplina del servizio idrico (legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"-c.d. "legge Galli" e art. 147 e ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"), la quale ha previsto che Comuni e Province sottoscrivano una convenzione per la gestione del servizio con l´Ente d´ambito territorialmente competente, il quale provvede ad individuare, a seguito di procedura di evidenza pubblica, la società cui affidare la gestione e l´erogazione del servizio idrico integrato; ne consegue che, essendo la Gori S.p.A. subentrata ope legis al Comune di Angri, non si rendeva necessario il rilascio di alcun consenso da parte dell´interessato per una lecita comunicazione dei dati personali;

RITENUTO, inoltre, di dover dichiarare inammissibile sia la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Comune di Angri, non avendo il Garante alcuna competenza al riguardo, sia la richiesta di cancellazione dei dati avanzata nei confronti della Gori S.p.A. e della Area Riscossioni S.p.A., perché formulata solo in ricorso nei loro confronti;

RITENUTO, invece, stante la parzialità del riscontro fornito dal Comune di Angri, di dover accogliere le ulteriori richieste avanzate nei confronti del predetto ente (comunicazione in forma intelligibile dei dati personali dell´interessato riferiti all´utilizzo del servizio idrico; origine dei dati; finalità e modalità del trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato, e dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza) e, per l´effetto, di ordinare al Comune resistente di corrispondere alle medesime entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO, in ordine ai restanti profili contenuti nel ricorso, di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il Comune resistente fornito un sufficiente riscontro in merito;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina al Comune di Angri di comunicare in forma intelligibile al ricorrente, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali che lo riguardano riferiti all´utilizzo del servizio idrico, l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, dando conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara infondata l´opposizione alla comunicazione dei dati dal Comune di Angri alla Gori S.p.A.;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, nonché la richiesta di cancellazione dei dati avanzata nei confronti della Gori S.p.A. e di Area Riscossioni S.p.A.;

d) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695134
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso