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Trattamenti dei dati per fini esclusivamente personali - 22 dicembre 2009 [1695177]

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[doc. web n. 1695177]

Trattamenti dei dati per fini esclusivamente personali - 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY,  avendo saputo che KW, moderatore della mailing list denominata "QX", aveva inoltrato agli iscritti un´e-mail contenente la notizia dell´avvenuto suo decesso nell´incidente ferroviario di ZY del WQ, ha chiesto al KW di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di averne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché l´ambito di comunicazione o diffusione dei dati; con la medesima istanza, inoltre, l´interessato ha chiesto la cancellazione dei dati, con particolare riferimento alle informazioni erroneamente diffuse;

VISTO il ricorso presentato il 6 agosto 2009, con il quale XY, lamentando il mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste nei confronti di KW; il XY ha altresì sostenuto di avere un interesse a ricorrere, non ritenendo possibile che si fosse trattato di un´omonimia (dal momento che egli stesso era stato iscritto alla predetta mailing list, "dedicata ad un hobby elitario e ristretto" che egli aveva coltivato fino al 2004) e in ragione del fatto che i messaggi di posta elettronica inviati agli iscritti resterebbero "a disposizione anche dei nuovi iscritti per la consultazione"; il ricorrente, quindi, ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 agosto 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2009, con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento ai sensi dell´art. 149, comma 7;

VISTA la nota inviata il 2 ottobre 2009, con la quale il resistente ha precisato di essersi limitato a girare alla mailing list un´e-mail -ritenuta veritiera, perché apparentemente inviata da una persona dallo stesso conosciuta- nella quale si dava comunicazione della morte del ricorrente, noto alla cerchia di persone iscritte al gruppo Yahoo "QX", nonché ulteriori informazioni sul luogo e la data dei funerali; rilevato che il resistente ha altresì dichiarato di aver inserito nella pagina del gruppo, sin dal 14 luglio 2009 (e cioè appena avuta notizia dell´errore), un messaggio di rettifica tuttora presente, e di non aver risposto all´interpello del ricorrente perché aveva già provveduto alla rettifica dell´informazione prima ancora di riceverlo;

VISTA la nota del 6 ottobre 2009, con la quale il ricorrente, ritenendo insufficiente il riscontro ottenuto, ha ribadito le richieste avanzate, precisando di averle formulate per poter conoscere i dati trattati dal resistente, non potendo altrimenti accedere agli stessi perché non più iscritto alla mailing list, "moderata e ad accesso riservato";

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, che la comunicazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell´e-mail del 5 luglio 2009, indipendentemente dall´avvenuto impiego di una lista contenente numerosi indirizzi di posta elettronica, è stata effettuata dal resistente nella veste di persona fisica che, avendo ricevuto una notizia sull´interessato apparentemente vera, l´ha trasmessa ad una cerchia di destinatari (gli iscritti al gruppo "QX") ampia, ma comunque ben definita, e presso la quale il XY è noto non solo per averne fatto parte, ma anche per essere -come recita la medesima e-mail- "un famoso personaggio del radioascolto italiano";

RILEVATO, inoltre, che la suddetta comunicazione, peraltro rettificata prima ancora dell´inoltro dell´interpello preventivo attraverso un chiaro messaggio di scuse ("sorry to have… indirectly make dead our good old friend XY"), non risulta essere stata oggetto di diffusione, essendo la mailing list "QX" relativa ad un gruppo chiuso, con la conseguenza che i messaggi non sono disponibili per i soggetti allo stesso non appartenenti (come del resto ammesso anche dal ricorrente);

RILEVATO che il Codice per la protezione dei dati personali non trova applicazione per i trattamenti di dati effettuati da persone fisiche per attività esclusivamente personali – quali, ad esempio, la corrispondenza (vedi, in proposito, anche il dodicesimo considerando della direttiva 95/46/CE) – allorché i dati siano comunicati occasionalmente a terzi e non vengano "destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" (art. 5, comma 3 del Codice);

RITENUTO pertanto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso, dal momento che il trattamento dei dati personali dell´interessato, ai sensi dell´art. 5, comma 3 del Codice, risulta posto in essere da una persona fisica, per finalità esclusivamente personali, e senza che i dati siano stati utilizzati a fini di diffusione o di comunicazione sistematica, con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di dati personali;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la possibilità per il ricorrente, se del caso, di tutelare nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o lesivi della propria immagine;

RITENUTO, alla luce della peculiarità della vicenda, che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695177
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso