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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695199]

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[doc. web n. 1695199]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 18 settembre 2009 da XY nei confronti del Comune di KW, con il quale il ricorrente, già dipendente del Comune, ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi "alla presenza al lavoro, risultante dai tabulati o da qualsiasi altro documento esistente e riportante tutte le marcature registrate ai terminali delle presenze, in entrata ed in uscita, per il periodo 1 giugno-31 luglio 2009"; il tutto, con liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 luglio 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 ottobre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 20 novembre 2009, con la quale l´ente resistente, in risposta ad una formale richiesta di informazioni avanzata ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, ha trasmesso al ricorrente "il tabulato con le timbrature relativo a tutto luglio 2009", sostenendo che già "con nota (…) del 23/10/09 (rif. Fascicolo YZ sono stati forniti i tabulati con le timbrature in entrata ed uscita fino a giugno 2009";

VISTE le note del 23 e del 27 novembre 2009, con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, contestando il riscontro ottenuto, dal momento che, a suo dire, i documenti trasmessi o citati dall´ente resistente non riguarderebbero il ricorso de quo, ma altri ricorsi presentati dal medesimo interessato dinanzi all´Autorità;

VISTA la nota datata 7 dicembre 2009, con la quale l´ente resistente ha ribadito di aver consegnato al ricorrente copia della documentazione richiesta, sostenendo che risulta pertanto "incomprensibile quanto rappresentato dal ricorrente" nella sua contestazione;

VISTA la nota datata 14 novembre 2009, con la quale il ricorrente -al contrario di quanto dallo stesso precedentemente sostenuto- ha comunicato che "il Comune di KW (….) ha fornito i dati richiesti", ribadendo la sola richiesta relativa alle spese;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interessato, il quale si è dichiarato soddisfatto;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie e della particolarità della materia del contendere, che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695199
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso