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Accesso a dati personali relativi a defunti - 22 dicembre 2009 [1695325]

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[doc. web n. 1695325]

Accesso a dati personali relativi a defunti - 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

CON istanza del 30 dicembre 2008, il sig. XY, premettendo di aver ricevuto dalla defunta Sig.ra KW, in virtù di testamento olografo (pubblicato in data 25 febbraio 2008) ed a titolo di legato, il 75% "della somma risultante dal libretto al portatore presso B.N.L. di Torino – Agenzia di Via Tasso", di cui risultava titolare la defunta sig.ra KW, ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice per la protezione dei dati personali chiedeva alla Banca Nazionale del Lavoro-Ag. 2 di Torino di ottenere la fotocopia del predetto libretto al portatore "con la movimentazione relativa", nonché di conoscere se presso le agenzie della medesima banca fossero "pendenti altri rapporti di deposito o di conto corrente e se, oltre alla titolare, altri soggetti erano autorizzati ad operare e a quale titolo"; la banca, dapprima, con missiva del 29 dicembre 2008, nell´affermare che non risultavano "in essere rapporti di deposito a risparmio al portatore (riconducibili alla Sig.ra KW) o depositi a risparmio nominativi alla stessa intestati", dichiarava di non poter fornire altre informazioni relativamente alle ulteriori richieste, non essendo il richiedente "in qualità di legatario, legittimato a richiederle"; quindi, dopo nuova richiesta dell´interessato, comunicava che la defunta sig.ra KW era stata intestataria, presso l´Agenzia B.N.L. n. 10 di Torino, di un libretto di risparmio nominativo "estinto sin dal marzo ´99"; infine, a seguito di nuova richiesta di informazioni dell´istante, che aveva sollecitato notizie su un conto corrente (n. ZY) aperto nell´aprile 1999 dalla defunta presso l´Agenzia 2 di Torino, subito dopo l´estinzione del predetto libretto di risparmio nominativo, la banca ribadiva il diniego a fornire informazioni, riaffermando il difetto di legittimazione del richiedente;

CON ricorso regolarizzato il 25 settembre 2009, stante il pregresso riscontro negativo, il sig. XY, rappresentato e difeso dall´Avv. Antonio Pedullà, ha ribadito le precedenti richieste, sostenendo che l´art. 9, comma 3 del Codice, nel consentire l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, "riferiti a dati personali concernenti persone decedute", anche a colui che "ha un interesse proprio", non farebbe distinzione tra la posizione dell´erede e quella del legatario, con la conseguenza che non poteva essere disconosciuto il suo diritto di accertare la movimentazione sul predetto conto corrente dalla sua costituzione sino alla sua estinzione, al fine di accertare l´effettiva consistenza del patrimonio della testatrice al tempo della sua morte e, se del caso, "promuovere tutte le azioni tendenti alla declaratoria d´invalidità degli atti di alienazione e di disposizione del patrimonio, posti in essere dalla "de cuius" e ritenuti nulli, procedendo alla ricostruzione dell´asse ereditario e rimuovendo i suddetti negozi dalla realtà giuridica";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del data 29 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la nota del  2009, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 19 ottobre 2009, con la quale la banca ha ribadito di non poter riscontrare la richiesta del ricorrente in quanto, a suo dire, in tema di rapporti bancari l´"interessato" sarebbe soltanto l´intestatario degli stessi e, quindi, l´erede, che gli succede a titolo universale, "mentre la successione del legatario ha luogo solo a titolo particolare";

VISTA la nota inviata via fax il 23 ottobre 2009, con la quale il ricorrente, contestando quanto sostenuto dalla banca, hanno insistito nelle sue richieste;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la defunta KW, con testamento olografo, aveva legato all´odierno ricorrente una somma pari al 75% di quanto indicato su uno specifico documento, e cioè il "libretto al portatore presso la B.N.L. di Torino, Agenzia di Via Tasso" (vedi disposizione testamentaria) ed atteso che, secondo quanto dichiarato dalla banca –che ha assunto una specifica responsabilità al riguardo ai sensi dell´art. 168 del Codice- allo stato non risultano in essere rapporti di deposito a risparmio, né al portatore né nominativi, mentre un vecchio libretto di risparmio nominativo, di cui la defunta era stata intestataria, risultava estinto dalla medesima sin dal marzo 1999;

RILEVATO che il Codice per la protezione dei dati personali, all´art. 9, comma 3, consente l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 in relazione ai dati personali dei defunti allorché l´istante dimostri, tra l´altro, di avere un "interesse proprio" al riguardo, senza distinguere la posizione dell´erede da quella del semplice legatario;

RILEVATO che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nell´ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del "de cuius", previsto dall´art. 654 c.c., il legatario ha un effettivo interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell´asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all´epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità (nullità o annullabilità) degli atti di disposizione dal medesimo compiuti (Cass. Sez. II, n. 2212/90; Cass. Sez. II, n. 21685/06; Cass., Sez. II, n. 1768/07); atteso che, secondo la stessa giurisprudenza, la norma prevista dall´art. 686 c.c. in tema di revoca del legato per effetto dell´alienazione o della trasformazione della cosa legata non può trovare applicazione –oltre che nelle ipotesi espressamente ivi indicate- anche per "i legati di somme di denaro (come nella fattispecie) o di quantità di cose indicate solo nel genere, non potendosi supporre l´identificazione tra le cose legate e quelle alienate" (Cass., Sez. II, n. 1768/07);

RITENUTO, quindi, che nel caso in oggetto non possa essere disconosciuto che il ricorrente, legatario, vanti un "interesse proprio" a conoscere le informazioni personali della sola defunta KW detenute dalla Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. relative ai rapporti intercorsi tra costei e lo stesso istituto, al fine di ricostruire l´effettiva consistenza del patrimonio alla momento della sua morte e, quindi, di verificare se, ed in quale misura, egli abbia diritto nei confronti degli eredi all´adempimento del legato;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di ordinare alla Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al ricorrente, previa estrapolazione, i dati personali della defunta sig.ra KW afferenti al rapporto di conto corrente n. ZY da lei già intrattenuto con l´Agenzia B.N.L. n. 2 di Torino;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al sig. XY, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali della defunta sig.ra KW inerenti al rapporto di conto corrente n. ZY da costei già intrattenuto con l´Agenzia B.N.L. n. 2 di Torino, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695325
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso