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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695336]

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[doc. web n. 1695336]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 21 settembre 2009 proposto da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Lorenzo Bonafaccia) nei confronti di Unicredit Banca di Roma S.p.A. e Banca d´Italia, con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo del dicembre 2008 – volta a ottenere il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad una fideiussione omnibus (sottoscritta nel 2002 a garanzia di fidi concessi a un terzo, ma estinta nel 2004) che risultano ancora censiti presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 10 novembre 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 16 ottobre 2009 con la quale Unicredit Banca di Roma S.p.A., nel rappresentare di aver fornito riscontro al ricorrente con nota del 12 gennaio 2009 che ha allegato in copia, ha comunicato di aver verificato l´inesistenza di segnalazioni riferite allo stesso presso la Centrale rischi della Banca d´Italia, "a far data dal 01/2004", e ha precisato che la posizione della società per la quale la fideiussione in questione era stata prestata, "a seguito dell´operazione societaria del gruppo Unicredit del 1.11.2008, risulta migrata alla consorella Unicredit Corporate Banking S.p.A.";

VISTA la nota del 28 settembre 2009 e la memoria depositata il 23 ottobre 2009 con le quali Banca d´Italia, nel comunicare di aver risposto all´interpello del ricorrente con nota del 19 gennaio 2009, ha dichiarato che, in data 3 aprile 2009, Unicredit Banca di Roma S.p.A. e Unicredit Corporate Banking S.p.A. "hanno cancellato le segnalazioni per "garanzie ricevute" – rispettivamente effettuate per il periodo da gennaio 2004 ad ottobre 2008 e da novembre 2008 a gennaio 2009 – in capo a una cointestazione composta dal dott. XY e altri due nominativi" e che pertanto "negli archivi C.R. interrogabili dagli intermediari partecipanti (allo stato, settembre 2006 – agosto 2009) non risulta (…) presente alcuna segnalazione da parte degli intermediari suddetti a nome della cointestazione sopra indicata"; rilevato che la resistente, anche alla luce di ciò, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente e comunque l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, ai sensi del quale i diritti di cui all´art. 7 del Codice non possono essere esercitati mediante richiesta al titolare o al responsabile del trattamento, o con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, se i trattamenti sono effettuati, come nel caso di specie, "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità"; rilevato che la Banca d´Italia ha precisato infatti di trattare i dati nella sua qualità di ente pubblico "con la finalità di "evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi" secondo quanto previsto dalla delibera Cicr del 29 marzo 1994, emanata ai sensi dell´art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385";

VISTA la memoria inviata il 5 novembre 2009 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto la comunicazione citata da Unicredit Banca di Roma S.p.A. e ha chiesto ulteriori informazioni in relazione al trasferimento della propria posizione ad altro istituto di credito e alla cancellazione dalla Centrale rischi della Banca d´Italia;

VISTA la memoria depositata il 24 novembre 2009 con la quale Banca d´Italia, nel richiamare e precisare quanto già argomentato con memoria precedente in ordine all´inammissibilità nei propri confronti del ricorso proposto ex artt. 145 e ss. del Codice, ha confermato comunque l´intervenuta cancellazione dei dati personali di cui al ricorso, inviando copia della relativa documentazione;

VISTA la nota inviata via fax il 26 novembre 2009 con la quale Unicredit Banca di Roma S.p.A. ha confermato la cancellazione dei dati in questione e ha comunicato di aver verificato, presso il sito di Poste italiane S.p.A. che la nota del 12 gennaio 2009 risulta spedita, con raccomandata A.R., il 16 gennaio 2009 e consegnata al destinatario il 12 febbraio 2009 (come da documentazione allegata);

VISTA la memoria inoltrata via fax il 9 dicembre 2009 con la quale il ricorrente ha insistito sulla richiesta relativa alle spese, argomentando sulla legittimazione passiva di entrambe le resistenti;

RILEVATO che, nell´odierno procedimento, possono essere prese in considerazione soltanto le istanze già avanzate dal ricorrente in sede di interpello e successivamente riproposte con il ricorso e non anche eventuali ulteriori e diverse richieste avanzate nel corso del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lettera d), del Codice, i diritti di cui al citato articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile, o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità";

RITENUTO che in quest´ultima categoria di trattamenti rientrano quelli effettuati presso la Centrale rischi menzionata nel ricorso, tenuto conto delle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano allo stato il funzionamento (artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delibera Cicr del 29 marzo 1994; circolare Banca d´Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Banca d´Italia;

RITENUTO che deve essere dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Unicredit Banca di Roma S.p.A. avendo la stessa fornito riscontro alle richieste del ricorrente, indicando anche il soggetto presso il quale sarebbe migrata la  posizione per la quale lo stesso aveva prestato la fideiussione omnibus oggetto di rettifica;

RILEVATO che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento tenuto conto della parziale inammissibilità del ricorso, della controversa ricezione della nota di riscontro all´interpello preventivo e dell´assenza dei dati oggetto di ricorso nella Centrale rischi della Banca d´Italia;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Banca d´Italia;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proprosto nei confronti di Unicredit Banca di Roma S.p.A;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695336
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso