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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695446]

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[doc. web n. 1695446]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

CON ricorso presentato in data 10 settembre 2009 nei confronti dell´Azienda agraria KW, XY, ex collaboratore dell´azienda, ha ribadito la richiesta –già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali– volta a ottenere la cancellazione del proprio numero di telefonia mobile dal sito Internet della predetta, nonché da alcuni siti Internet dedicati al turismo (specificamente indicati dal ricorrente) dai quali risulterebbe possibile risalire al numero stesso; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che, risultando il suo recapito telefonico ancora indicato "tra i vari riferimenti aziendali", egli, nonostante l´avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione, continuerebbe ad essere costantemente contattato dai clienti dell´Azienda agraria; quindi, ha concluso chiedendo la liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2009, con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota pervenuta il 9 ottobre 2009, con la quale l´Azienda agraria KW ha sostenuto di aver rimosso il numero telefonico del ricorrente dal proprio sito Internet e da quelli per i quali la stessa dispone "di un pannello di controllo gestibile con accesso identificativo" (come nel caso del sito "www.agriturismotoscana.com"); inoltre, con riferimento al sito "www.liberatutti.it", che non consentirebbe una diretta rimozione del dato, la resistente ha dichiarato di aver già cercato di contattare il  gestore per ottenere la sollecitata cancellazione;

VISTA la nota pervenuta il 5 novembre 2009, con la quale il ricorrente, nell´eccepire che il recapito telefonico risulterebbe tuttora presente in alcuni siti Internet che ospitano pagine relative all´azienda agrituristica, ha allegato la stampa della pagina web contenente l´indicazione di tali siti, ottenuta effettuando una ricerca sul motore di ricerca "Google" mediante semplice digitazione del proprio numero di telefono;

VISTE le note pervenute il 13 novembre 2009 e l´11 dicembre 2009, con le quali la resistente ha ribadito che il numero telefonico del ricorrente è stato rimosso dalle pagine Internet indicate dal ricorrente, come dato evincere dall´attuale accesso diretto alle medesime; rilevato, inoltre, che la medesima ha anche trasmesso la comunicazione (datata 7 novembre 2009) inviata ai motori di ricerca "Google, Virgilio e Yahoo!", volta a far eliminare il numero di telefono del ricorrente dalle evidenze dei risultati che si ottengono effettuando una "query" mediante inserimento del numero stesso;

RITENUTO di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito -sia pure solo dopo la presentazione del ricorso- un adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente, cancellando il numero telefonico di costui dal proprio sito Internet  e  dimostrato essersi già adoperata per farlo cancellare anche dagli altri siti specificamente indicati dal ricorrente, che riportano un link attraverso cui si accede alle informazioni sull´azienda agrituristica;

RILEVATO che resta impregiudicata la possibilità per il ricorrente di far valere i diritti di cui all´art. 7 del Codice direttamente nei confronti di eventuali distinti titolari del trattamento che diffondano il dato personale in questione nelle forme contestate;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico dell´Azienda agraria KW, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico dell´Azienda agraria KW, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695446
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso