g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695955]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1695955]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali Navit s.r.l. ha chiesto a Intesa SanPaolo S.p.A. la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ai rapporti bancari intrattenuti con due filiali del predetto istituto bancario, con specifico riferimento ai dati contenuti nei contratti di conto corrente nn. (…)643, (…)845, (…)946, (…)138, (…)896 e nei conti anticipi nn. (…)47 e (…)744, ivi compresa la documentazione contabile ad essi riferibile;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 settembre 2009, presentato da Navit s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito le richieste - cui non aveva ricevuto alcun riscontro -  avanzate con interpello preventivo, chiedendo altresì di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota del 9 novembre 2009, con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 13 ottobre 2009, con la quale l´istituto di credito resistente, nell´affermare che il ritardo nel riscontrare le richieste della ricorrente era stato causato "dalla mole dei dati e dalla difficoltà di reperimento del materiale presso gli archivi storici", ha allegato copia della nota inviata alla controparte in data 11 settembre 2009, nella quale si dava atto dei documenti consegnati e si precisava altresì che "la documentazione avente data anteriore al 1/1/1999 non era più disponibile in quanto superiore alla profondità dei dieci anni di cui all´art. 2220 c.c.", mentre altra non era stata reperita negli archivi (tra cui la documentazione relativa al conto corrente n. (…)643);

VISTE le note pervenute via fax il 16 ottobre e il 20 novembre 2009, con le quali la ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatta dei riscontri ottenuti, ha rinnovato le richieste formulate con il ricorso, allegando copia dell´estratto conto relativo al c.c. n (…)643, del quale ha ribadito l´esatta numerazione;

VISTE le note anticipate via fax il 20 novembre e il 4 dicembre 2009, con le quali la resistente ha trasmesso ulteriore documentazione in formato elettronico e ha altresì precisato che: a) con riferimento ai conti nn. (…)47, (…)744, (…)845 e (…)946, "non sono presenti negli archivi della banca documenti o contratti riferiti a tali posizioni, in quanto gli stessi erano unicamente strumenti contabili utilizzati per la corretta gestione amministrativa delle presentazioni di portafoglio commerciale"; b) i  documenti contabili relativi al conto n. (…)643 - che è stato appurato essere "un conto di lavorazione del portafoglio commerciale" – e quelli relativi ai conti sopra citati (per il periodo antecedente al settembre 2003), "sono stati richiesti agli archivi centrali" e saranno trasmessi alla ricorrente non appena rinvenuti;

RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione in ordine alle sole istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice dalla società interessata ed espressamente riproposte in ricorso;

RICORDATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, possa essere dichiarato non luogo a provvedere relativamente: a) ai dati personali già comunicati alla ricorrente; b) ai dati anteriori al 1999, che la banca resistente ha affermato non essere più nella propria disponibilità stante il decorso del limite temporale di cui all´art. 2220 c.c.; c) a quelli contenuti nei contratti bancari nn. (…)47, (…)744, (…)845 e (…)946, avendo la resistente, seppure solo nel corso del procedimento, fornito un adeguato riscontro in proposito, attestando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che "non sono presenti negli archivi della banca documenti o contratti riferiti a tali posizioni (…)";

RITENUTO, invece, di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali attualmente detenuti dall´istituto di credito e contenuti nei documenti contabili relativi ai conti nn. (…)47, (…)744, (…)845 (…)946 - per il periodo antecedente al settembre 2003 - nonché a quelli relativi al conto n. (…)643, stante il riscontro solo parziale a tutt´oggi fornito dalla resistente, la quale ha manifestato la piena disponibilità a fornire la documentazione richiesta non appena rinvenuta presso gli archivi centrali; ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla resistente di fornire alla società interessata le informazioni predette entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 300, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Intesa San Paolo S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere relativamente ai dati personali già comunicati alla ricorrente, ai dati anteriori al 1999 e a quelli contenuti nei contratti bancari nn. (…)47, (…)744, (…)845 e (…)946;

b) accoglie la richiesta di accesso in riferimento ai dati personali della ricorrente contenuti nei documenti contabili relativi ai rapporti bancari nn. (…)47, (…)744, (…)845 (…)946 - per il periodo antecedente al settembre 2003 - nonché ai dati relativi al conto n. (…)643; e, per l´effetto, ordina alla Banca Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare i predetti dati alla Navit s.r.l. nel termine di gg. 45 dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione al Garante, entro lo stesso termine, dell´avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Intesa SanPaolo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma,  22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695955
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso