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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1696008]

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[doc. web n. 1696008]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 4 agosto 2009 da XY alla Compagnia della Guardia di Finanza di KZ, con la quale l´interessato aveva chiesto di accedere ai suoi dati personali contenuti in tutti i documenti custoditi presso la predetta Compagnia ed acquisiti a far data dal 4 maggio 2009 sino "alla data di accoglimento dell´istanza", nonché di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento ed i soggetti o le categorie di soggetti che sarebbero potuti venirne a conoscenza;

VISTO il ricorso pervenuto in data 8 settembre 2009, con il quale il ricorrente ha ribadito la sola richiesta di accesso, sostenendo di aver ottenuto una risposta inidonea dal titolare del trattamento perché, a suo dire, limitata solamente agli estremi di protocollo ed all´oggetto dei documenti custoditi agli atti; inoltre, il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2009, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta il 7 ottobre 2009, con la quale il Comando provinciale di YZ ha dichiarato di aver comunicato all´interessato "tutti i dati personali relativi all´attività lavorativa dallo stesso svolta che sono nella propria disponibilità e relativi al periodo di riferimento indicato dall´istante" e di avere fornito adeguato riscontro a tutte le ulteriori richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta l´11 novembre 2009, con la quale lo XY ha dichiarato che la Compagnia di KZ nel riscontrare in modo inadeguato l´interpello preventivo, aveva omesso di comunicare che presso il Reparto era custodita la nota n. KW del QY, già regolarmente acquisita dallo stesso interessato presso la Tenenza di WH, e che l´attuale comandante della citata Tenenza aveva inviato alla predetta Compagnia numerose note di servizio, anch´esse acquisite direttamente dal ricorrente presso la Procura Militare; vista altresì la successiva nota del 20 novembre 2009, con la quale il ricorrente, nell´insistere nella richiesta di accesso, ha dichiarato che il Comando resistente, nel rispondere all´invito ad aderire, aveva comunque escluso dall´accesso alcuni documenti, e che solo alcuni dei documenti elencati dal comandante della Compagnia di KZ si trovavano già in suo possesso;

VISTA la nota pervenuta l´11 dicembre 2009, con la quale il Comando provinciale di YZ, in risposta alle contestazioni sollevate dal ricorrente, ha precisato, tra l´altro, che l´istante, in realtà, aveva proposto 2 istanze di accesso (quella di cui al presente procedimento, presso la Compagnia di KZ, ed un´altra presso la Tenenza di WH), ottenendo sempre pieno riscontro a tutte le richieste; inoltre, circa la pretesa mancata comunicazione della nota del 5 giugno 2009, ha evidenziato che essa non recava il numero indicato dal ricorrente, bensì altro numero, e che ineriva ad un procedimento disciplinare a cui lo XY era stato sottoposto ed il cui provvedimento conclusivo era stato regolarmente notificato all´interessato; infine, il Comando ha altresì fornito specifico ragguaglio in ordine alle ulteriori eccezioni, confermando che una nota del YJ a firma del comandante della Tenenza di WH, unitamente agli allegati in essa richiamati, era stata effettivamente sottratta all´accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 196/2003, "in quanto inviata all´Autorità Giudiziaria e, quindi, sottoposta al segreto istruttorio connesso alle indagini preliminari" (circostanza ribadita all´interessato anche in occasione dell´accesso da lui effettuato);

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che il Comando resistente abbia fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato e che sussistano gli estremi previsti dall´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice per sottrarre temporaneamente all´accesso le informazioni contenute nella nota redatta in data YJ dal comandante della Tenenza di WH; ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, possa essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, e che sussistano giusti concorrenti motivi per disporre l´integrale compensazione tra le parti, anche in ragione della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara l´integrale compensazione delle spese tra le parti.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1696008
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso