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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1696097]

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[doc. web n. 1696097]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 29 luglio 2009, presentato da Fausto Silva e Gianluigi Silva (rappresentati e difesi dall´avv. Olivo Rinaldi) con il quale gli interessati hanno ribadito nei confronti di Banca Popolare di Cremona S.p.A. la richiesta -alla quale non avevano ricevuto idoneo riscontro- volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi al "conto corrente n. XY" a loro intestato, nonché a tutte le operazioni inerenti il predetto contratto di conto corrente "e relative gestioni portafogli n. KW, n. YZ, e dossier titoli n. JQ (…)"; il tutto, con liquidazione in loro favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 10 novembre 2009, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 30 settembre 2009, con la quale la banca resistente ha sostenuto che, "per autonoma scelta di carattere organizzativo, la Banca andrà a consegnare, gratuitamente, copia della documentazione contenente i dati personali suddetti", mettendola altresì a disposizione dei ricorrenti presso la filiale di Dovera della medesima banca;

VISTA la nota datata 5 novembre 2009, con la quale i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste, ritenendo che "il riscontro ricevuto non può ritenersi affatto esaustivo e completo";

VISTA la nota datata 20 novembre 2009, con la quale la banca resistente ha sostenuto di aver messo a disposizione dei ricorrenti tutti "i dati personali relativi alle operazioni transitate su conto corrente (…), in via di liberalità (…), senza pretendere (…) alcun pagamento, configurandosi in tal modo, una consegna ai sensi dell´art. 119 del T.U.B., però a titolo gratuito", e precisando che, "ove le pretese degli interessati (….) fossero, come parrebbe, finalizzate ad ottenere ulteriori informazioni relative a beneficiari e giratari degli assegni emessi (…) e comunque altre informazioni relative a soggetti terzi, le informazioni medesime" travalicherebbero l´ambito dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice;

RITENUTO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione quale legittima richiesta di accesso, ai sensi dell´art. 7 del Codice, a tutti i dati personali relativi a un rapporto di conto corrente e a tutte le operazioni allo stesso inerenti;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice comporta per il titolare del trattamento l´obbligo di porre a disposizione dell´interessato i dati stessi secondo le modalità indicate nell´art. 10 del medesimo Codice, con esclusione dei dati personali relativi a terzi;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"; rilevato che, nel caso di specie, le istanze dei ricorrenti sono state formulate con espresso riferimento al citato art. 7, e che quindi gli interessati possono chiedere di accedere solo ai dati personali conservati in relazione ai citati rapporti contrattuali, ivi comprese le informazioni di tipo contabile;

RILEVATO, quindi, che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali, attraverso il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito dal predetto Testo Unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari;

RITENUTO, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento, di poter dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sulla richiesta di accesso ai dati formulata dai ricorrenti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno procedimento nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Banca Popolare di Cremona S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di euro 300 a carico della Banca Popolare di Cremona S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente in favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1696097
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso