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Violenza sessuale e diritto di cronaca - 28 gennaio 2010 [1696265]

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[doc. web n. 1696265]

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[comunicato stampa del 27 gennaio 2010]
[provv. dell´11 febbraio 2010]

 

Violenza sessuale e diritto di cronaca - 28 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196- Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) e l’allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice);

RILEVATO che nei giorni 27 e 28 gennaio 2010 diversi organi di informazione hanno riferito dell’esito delle indagini giudiziarie compiute dalla Procura della Repubblica di Salerno dalle quali è emersa una vicenda di violenza sessuale, verificatasi in un comune della zona (XY), compiuta ai danni di una minore e di cui sarebbero stati responsabili il padre, il fratello e un loro vicino di casa;

VISTO il comunicato stampa del 27 gennaio (in  www.garanteprivacy.it), con il quale il Garante ha richiamato tutti gli organi di informazione al rispetto delle disposizioni che tutelano la sfera privata di minori che si trovino a essere protagonisti di simili vicende, invitando gli stessi a non pubblicare informazioni idonee, anche indirettamente, a rendere riconoscibile la vittima;

RILEVATO che, a una prima verifica, risulta che nelle edizioni del 27 e 28 gennaio u.s., le agenzie di stampa A.G.I. (Agenzia Giornalistica Italiana), ADN Kronos e ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), nonché le seguenti testate giornalistiche e siti di informazione: IlGiornale.it, IlMattino.it, Repubblica.it, Lacronacaitaliana.it, Gazzetta del Sud, Corriere Adriatico, Ecostiera.it, Roma, La Nuova del Sud, hanno diffuso diversi dati personali che, nel loro insieme, considerato anche il ristretto contesto sociale di riferimento, possono rendere agevolmente identificabile la minore; rilevato, in particolare, che i dati riguardano i soggetti ritenuti responsabili della violenza (il nome e il cognome, l’età e l’attività lavorativa del padre, il nome e l’età del fratello e il nome e il cognome e l’attività svolta dal vicino di casa), nonché la stessa vittima delle violenze (il luogo in cui abita, la composizione del suo nucleo familiare); rilevato che il giornale Italia Sera, pur avendo omesso il cognome per esteso delle persone oggetto di indagine, ha diffuso gli altri dati sopraindicati i quali, nel loro insieme, considerato il numero esiguo di abitanti del comune in cui si sono svolti i fatti, sono comunque idonei a rendere identificabile la vittima; rilevato, ancora, che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al Corriere del Mezzogiorno, benché in questo caso siano stati omessi il nome e cognome del padre e del vicino di casa;

RILEVATO che su alcune edizioni on line delle testate suindicate i dati sopra detti risultano ancora pubblicati;

VISTO l’art. 114, comma 6, cod. proc. pen. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);

VISTO l’art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, il quale – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

CONSIDERATO che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati più volte richiamati dall’Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 109007110919561536583 e 1557470), la quale ha ricordato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile;

CONSIDERATA dunque la gravità della vicenda e l’urgenza di fornire adeguata tutela alla minore che rischia di subire un ulteriore pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l’identificazione;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre in via d’urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti dei titolari del trattamento, allo stato identificati in ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Ad Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a.r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it), Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Società Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a.r.l. (editore di Roma), Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud), Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno) la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata -anche rimuovendo i dati dai siti web delle relative testate ove gli stessi fossero tutt’ora pubblicati- delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice;

RITENUTO di disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone in via d’urgenza, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, e nei confronti dei titolari del trattamento allo stato individuati in ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata – Soc. Coop.; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.; Ad Kronos S.p.a.; Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino s.p.a. (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.A. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a.r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it), Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Società Ed. Siciliana S.p.A. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a.r.l. (editore di Roma), Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud), Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno) la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata -anche rimuovendo i dati dai siti web delle relative testate ove gli stessi fossero tutt’ora pubblicati- delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY;

b) invia copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 28 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli