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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1697610]

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[doc. web n. 1697610]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 2 ottobre 2009 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale XY e KW, rappresentati e difesi dall’avv. Federica De Fanis, in relazione alla pubblicazione nell’archivio storico on-line del citato quotidiano di due articoli del 3 e 4 luglio 1996 contenenti dati personali che li riguardavano "relativi a un evento particolare avvenuto nell’epoca adolescenziale della vita del signor XY", nel ribadire alcune istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, hanno chiesto: in via principale, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei loro dati personali contenuti negli articoli oggetto di contestazione; in via subordinata, "l’adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali" contenuti nei predetti articoli, "siano rinvenibili direttamente attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca"; il tutto con la liquidazione, in loro favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota dell’8 ottobre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 24 novembre 2009, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax in data 23 ottobre 2009, con la quale la resistente ha dichiarato di aver "richiesto e ottenuto", a far data dal 5 giugno 2009 (e dunque in epoca anteriore alla proposizione del ricorso), "la cancellazione da Google degli articoli dei quali si è lamentata la pubblicazione sull’archivio on-line";

VISTA la nota inviata via fax il 27 ottobre 2009, con la quale i ricorrenti hanno lamentato l’incompletezza del riscontro fornito dalla resistente, non essendo stato assunta alcuna misura in merito alla "richiesta di cancellare o di trasformare in forma anonima o, comunque, di bloccare i dati personali (…) contenuti negli articoli" oggetto di contestazione dall’archivio on-line del quotidiano;

VISTA la nota anticipata via fax in data 28 ottobre 2009, con la quale la resistente ha dichiarato di non poter dar seguito alla richiesta di cancellazione degli articoli, sostenendo la liceità del trattamento effettuato, tanto in origine, per finalità giornalistiche, quanto attualmente, alla luce della "funzione storico/archivistica (…) assolta dagli archivi informatici" del quotidiano; inoltre, con la medesima nota, il titolare del trattamento ha ribadito di aver provveduto spontaneamente, "a far data dal 5 giugno 2009", ad inibire l’indicizzazione degli articoli dai principali motori di ricerca esterni al sito del quotidiano mediante la compilazione del "file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol";

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell’articolo inserito nell’archivio storico on-line dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; e ritenuto, quindi, che tale trattamento, che non necessita del consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, e che può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, la richiesta dei ricorrenti volta a ottenere la cancellazione dei dati personali dagli articoli contenuti nell’archivio on-line del quotidiano, risultando lecito il trattamento effettuato;

RITENUTO altresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere l’adozione delle misure idonee ad escludere l’indicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol";

RITENUTO che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti, essendosi il titolare del trattamento adeguato spontaneamente, già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, alle misure previste in tali casi per garantire il contemperamento dei contrapposti interessi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali degli interessati contenuti negli articoli giornalistici pubblicati sul sito web della resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta volta a far adottare all’editore misure tecniche idonee per evitare l’indicizzazione degli articoli tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

c) dichiara l’integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1697610
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso