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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1697633]

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[doc. web n. 1697633]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO l´interpello del 2 luglio 2009, con cui XY, ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto alla BCC-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva (di seguito BCC), di attivarsi per ottenere la cancellazione, dal sistema di informazione creditizia gestito da Crif S.p.a., dei dati afferenti ai ritardi verificatisi nel pagamento dei ratei di due mutui ipotecari, concessigli dalla predetta banca rispettivamente il 5 agosto 1998 e l´1 febbraio 2007 ed ancora non regolarizzati;

VISTO il ricorso al Garante del 26 agosto 2009, con il quale XY (rappresentato da SCP – Studio per il Riaccesso al Credito nella persona del sig. Enrico Durì), nell´evidenziare il rifiuto di Crif S.p.a. a cancellare i dati in questione dal proprio sistema informativo, ha chiesto: in via principale, che venga ordinato alla BCC di attivarsi per far cancellare (o trasformare in forma anonima) le informazioni relative ai suddetti ritardi dai sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati e, segnatamente, da Crif S.p.A., cui la stessa banca li aveva comunicati; in subordine, di attivarsi per ottenere il blocco dei dati presso tutti i sistemi di informazione creditizia. Il ricorrente, a giustificazione della sua pretesa, ha sostenuto l´illiceità del trattamento delle informazioni, in quanto, a suo dire, la BCC, prima di procedere alla segnalazione, aveva omesso di inviargli il preavviso circa l´imminente iscrizione del suo nominativo nel sistema di informazioni creditizie, contravvenendo in tal modo allo specifico obbligo di cui all´art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 novembre 2009, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta in data 3 novembre 2009, con la quale la BCC ha ribadito quanto già in precedenza comunicato al XY, sostenendo di non poter disporre la cancellazione dei dati dal sistema di informazioni creditizie stante la liceità della relativa iscrizione. Ciò, in quanto costei, il 12 agosto 2008 e il 27 luglio 2009 (per i ritardi verificatesi nel primo rapporto), e in data 8 settembre 2008 (per il ritardo verificatisi per il secondo rapporto), aveva provveduto ad inviare all´interessato i preavvisi di imminente segnalazione dei dati personali nei sistemi di informazioni creditizie in conseguenza dei mancati o ritardati pagamenti;

VISTA la nota pervenuta in data 16 novembre 2009, con la quale il ricorrente, nel contestare le dichiarazioni rese dalla BCC, ha eccepito che, in ogni caso, l´eventuale spedizione dei preavvisi di segnalazione sarebbe avvenuta presso la sua vecchia residenza, e non presso quella attuale, il cui indirizzo compariva anche nella copia delle Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente consegnatagli il 21 dicembre 2006 dalla stessa BCC; quindi, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata via fax il 17 novembre 2009, il ricorrente ha ribadito espressamente di non aver ricevuto, "presso la propria residenza di Via (…) a Capriva del Friuli (GO), fino ad agosto 2008, alcuna comunicazione scritta dalla Banca di Credito Cooperativo di Lucinico Farra e Capriva in relazione ai ritardi di pagamenti oggetto del ricorso in essere presso l´autorità del garante";

VISTA la nota inviata via fax in data 15 dicembre 2009, con la quale la BCC, nel ribadire il diniego alla cancellazione dei dati dal sistema informativo gestito da Crif S.p.A., in riferimento ad entrambi i rapporti di mutuo ha prodotto la copia delle schermate tratte dal sistema informativo della banca, concernenti l´avvenuta stampa dei preavvisi del 12 agosto 2008 e 27 luglio 2009 (mutuo ipotecario del 1998) e dell´8 settembre 2008 (mutuo ipotecario del 2007), nonché la copia delle schermate di conferma dell´avvenuta spedizione a mezzo posta di quanto stampato in tali date. Inoltre, riguardo all´eccezione del XY relativa al proprio indirizzo di residenza, la BCC ha sottolineato che i preavvisi relativi ad entrambi i mutui, in osservanza a quanto previsto nei rispettivi contratti (e, in riferimento al rapporto del 2007, anche alle condizioni generali), erano stati inviati presso gli indirizzi di residenza indicati dallo stesso ricorrente anche come domicilio eletto ai fini della notifica di ogni atto, rispetto ai quali non aveva mai fatto pervenire alla banca alcuna comunicazione di intervenuta variazione;

RILEVATO che l´attuale codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, attualmente non impone al partecipante di adottare forme particolari per fornire all´interessato l´avviso di imminente segnalazione; atteso, altresì, che le copie di tali comunicazioni, recanti il recapito indicato dalla stessa ricorrente in occasione della conclusione dei rispettivi contratti, e le copie delle schermate di conferma della loro avvenuta spedizione a mezzo posta sono state regolarmente prodotte dalla resistente, la quale, con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato di averle portate a conoscenza dell´interessato; valutato, pertanto, che sussistano sufficienti indizi per ritenere che la comunicazione dei preavvisi di segnalazione sia andata a buon fine (indizi che non si ritengono fugati dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal ricorrente in data 16 novembre 2009, in atti);

RITENUTO che, nel caso in esame, non risulta decorso il termine di cui all´art. 6, comma 5 del codice deontologico –il quale prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto-  e che quindi il ricorso non può trovare accoglimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi