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Provvedimento del 14 gennaio 2010 [1701548]

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[doc. web n. 1701548]

Provvedimento del 14 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 9 ottobre 2009 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Ciccia) ha ribadito le richieste –già avanzate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– con le quali aveva manifestato la propria opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano acquisiti da Crif S.p.A. presso la Conservatoria di Verona e riportati all´interno del "Report Gold Cribis" relativo alla KW s.r.l. di cui è amministratore unico, chiedendo altresì la cancellazione o il blocco dei dati trattati in asserita violazione di legge; rilevato che, a parere del ricorrente, il trattamento effettuato sarebbe illecito in quanto i dati trattati "per come sono espressi appaiono non esatti (ad esempio nei termini in cui riferiscono di sentenze di condanna contro il sig. XY o presuppongono una posizione debitoria dello stesso)", oltre che essere incompleti ed eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; ciò, in quanto tali informazioni, qualificate da Crif S.p.A. nel report come "pregiudizievoli", dopo averle "acriticamente assunte" dalla competente Conservatoria, associano il ricorrente ad alcune vicende giudiziarie che in realtà vedrebbero protagonista suo padre quale garante di una società (diversa da quella di cui il ricorrente è amministratore) nei cui confronti alcune banche avevano avviato azioni giudiziarie ed esecutive; visto che il ricorrente ha sottolineato come le predette posizioni riportate in Conservatoria indicherebbero "il sig. XY quale controparte formale di determinate procedure giudiziarie nelle quali la posizione debitoria (e quindi la sola eventualmente fonte di considerazioni "pregiudizievoli") è di altri e non del sig. XY"; ciò tenuto altresì conto che il ricorrente "non ha mai intrattenuto rapporti contrattuali" con Banca Intesa e con Banca Agricola Mantovana e "non ha mai maturato esposizioni debitorie" nei confronti dei citati istituti di credito, mentre "il pignoramento si riferisce ad immobile ricevuto in donazione, donazione poi revocata giudizialmente"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 ottobre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, la successiva nota del 7 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso, nonché il verbale dell´audizione del 10 novembre 2009;

VISTA la nota inviata il 30 ottobre 2009 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare di avere già fornito riscontro al ricorrente in data 18 settembre 2009, ha precisato che le informazioni di cui l´interessato ha chiesto la cancellazione sono, a suo avviso, lecitamente trattate (in quanto "aggiornate e complete rispetto a quanto registrato presso la fonte pubblica di provenienza") ed ha anche allegato un report aggiornato al 30 ottobre 2009; rilevato che, in ogni caso, la resistente "si limita ad accedere alla banca dati pubblica ed a riportare i dati così come risultano presso le fonti pubbliche presso le quali sono raccolte, senza entrare nel merito delle informazioni riportate";

VISTA la memoria di replica inviata in data 3 novembre 2009 con la quale il ricorrente ha eccepito che Crif S.p.A. "elabora tali informazioni e fornisce alle stesse l´attributo di "pregiudizievoli (…) che non si rinviene nelle (…) fonti pubbliche" di provenienza offrendo in tal modo una qualificazione negativa del ricorrente stesso;

VISTE le note inviate in data 3 novembre e 23 novembre 2009 con le quali Crif S.p.A. ha sostenuto che il riportare le informazioni in questione all´interno della sezione intitolata "Dettaglio pregiudizievoli" del "Report Gold Cribis" non significa che Crif S.p.A. effettui una valutazione negativa delle medesime dal momento che la stessa acquisisce le informazioni dalle fonti pubbliche di provenienza, le aggrega e le riporta nei propri report informativi, senza esprimere alcun giudizio di merito sulle informazioni riportate;

VISTA la nota inviata in data 26 novembre 2009 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, anche attraverso l´invio di copiosa documentazione, ha sostenuto che Crif S.p.A., estrapolando solo alcune informazioni riferite al ricorrente dalle fonti pubbliche di provenienza, avrebbe fornito "una visione del tutto parziale e limitata di alcune notizie che per la loro parzialità danno un quadro stravolto della posizione economica e finanziaria del sig. XY e delle imprese dallo stesso amministrate"; rilevato che, ad avviso del ricorrente, Crif S.p.A., attraverso la lettura corretta e completa degli stessi atti oggetto di iscrizione e trascrizione, "avrebbe potuto ricostruire esattamente l´identità commerciale del ricorrente" e avrebbe potuto ricavare l´informazione che "l´assoggettamento a processi di cognizione e di esecuzione è derivato da esposizioni debitorie di terzi e non sue";

RILEVATO che il trattamento in esame effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO, tuttavia, che risulta non pertinente ed eccedente il trattamento delle informazioni riferite al ricorrente riportate da Crif S.p.A. nel "Report Gold Cribis" nella sezione "Dettaglio pregiudizievoli" posto che le stesse si riferiscono a vicende giudiziarie ed esposizioni debitorie concernenti un terzo (il padre del ricorrente) risalenti nel tempo ed ormai definite come risulta dalla documentazione in atti; rilevato, in particolare, che Crif S.p.A non si limita ad acquisire tali informazioni dalle fonti pubbliche di provenienza ma ne effettua anche una valutazione di merito attribuendo alle stesse un connotato pregiudizievole che incide negativamente sull´identità "commerciale" del ricorrente dal momento che le stesse sono riportate in una apposita sezione intitolata "Dettaglio pregiudizievoli"; ritenuto pertanto di dover ordinare a Crif S.p.A. di cancellare tali informazioni riferite al ricorrente e riportate nella sezione "Dettaglio pregiudizievoli" del "Report Gold Cribis" entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A. in ragione della fondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Crif S.p.A. di cancellare le informazioni riferite al ricorrente riportate nella sezione "Dettaglio pregiudizievoli" del "Report Gold Cribis" entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 14 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701548
Data
14/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso