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Provvedimento del 14 gennaio 2010 [1701567]

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[doc. web n. 1701567]

Provvedimento del 14 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 9 ottobre 2009 nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale XY ha ribadito la richiesta, già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 3o giugno 2003, n. 196) il 20 luglio 2009, volta ad accedere ai dati di traffico telefonico in uscita dalla propria utenza telefonica mobile relativamente al periodo 1 maggio – 20 luglio 2009 e, in particolare, quelli del giorno 12 maggio 2009 concernenti alcune "chiamate al n. 112"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione delle spese del procedimento in proprio favore;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 ottobre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione tenutasi il 10 novembre 2009 e la nota del 2 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga dei termini per il procedimento ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note inviate via fax, in data 21 ottobre e il 26 novembre 2009, con le quali Wind telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato di non aver fornito riscontro alle richieste del ricorrente ritenendo non correttamente esercitati i diritti di cui all´art. 7 del Codice: a parere della resistente, infatti, il ricorrente non avrebbe allegato all´interpello preventivo un valido documento di riconoscimento, essendosi limitato a inviare copia della patente di guida rilasciata dalla "Motorizzazione civile"; rilevato che la resistente ha altresì invitato il ricorrente a far pervenire "l´integrazione della documentazione entro e non oltre il 26 ottobre, al fine di evitare la cancellazione dei dati per decorrenza dei termini" di conservazione previsti per le finalità di fatturazione;

VISTA la nota datata 10 novembre 2009 con la quale il ricorrente, nel rappresentare di aver validamente proposto il proprio interpello preventivo tenuto conto del disposto di cui all´art. 35, comma 2, del d.P.R. 445/2000 che sancisce l´equipollenza della patente di guida alla carta di identità, ha insistito nella propria richiesta;

VISTA la nota datata 14 dicembre 2009 con la quale la resistente ha comunicato di aver provveduto a dar seguito all´istanza del ricorrente "inviando (…) il traffico telefonico in uscita dall´utenza" dello stesso in relazione al periodo 3 giugno – 20 luglio 2009, avendo preso atto dell´avvenuto accertamento dell´identità del medesimo "in fase di instaurazione del ricorso";

VISTE le note del 24 novembre e 15 dicembre 2009 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del parziale riscontro ottenuto, lamentando, in particolare, la mancata comunicazione dei dati di traffico relativi al 12 maggio 2009 oggetto della sua istanza, e ha insistito per l´accoglimento del ricorso;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 9, comma 4, del Codice l´identità dell´interessato che esercita i diritti previsti dall´art. 7 mediante interpello preventivo "è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante (…) allegazione di copia di un documento di riconoscimento"; rilevato che, ai sensi dell´art. 35 del d.P.R. 445/2000, sono documenti di riconoscimento "equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida (…), le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un´amministrazione dello Stato";

RILEVATO che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente aveva correttamente allegato all´interpello preventivo copia leggibile della propria patente di guida (rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ed aveva di conseguenza correttamente esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice; rilevato inoltre che, alla luce dell´ulteriore specifica necessità derivante dalla contestazione sollevata, la resistente era tenuta a conservare i dati oggetto della richiesta oltre il termine di cui all´art. 123 del Codice;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha comunicato al ricorrente i dati di traffico relativi alla sua utenza telefonica mobile con riferimento al periodo compreso tra il 3 giugno 2009 e il 20 luglio 2009 e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice con riferimento agli stessi;

RILEVATO invece di dover accogliere il ricorso in ordine ai restanti dati di traffico oggetto della richiesta e in particolare al traffico uscente verso il n. 112 relativo al 12 maggio 2009, tenuto conto che gli stessi avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione già all´epoca della ricezione dell´interpello preventivo ed entro il termine previsto dall´art. 146, comma 2 del Codice; ritenuto pertanto di dover ordinare alla resistente di comunicare al ricorrente i restanti dati di traffico oggetto dell´istanza di accesso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento e di dare conferma dell´avvenuto adempimento, entro lo stesso termine, anche a questa Autorità;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali già comunicati;

b) accoglie in parte il ricorso e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i restanti dati di traffico oggetto dell´istanza di accesso e in particolare quelli relativi al traffico uscente verso il n. 112 relativo al 12 maggio 2009 e di dare conferma dell´avvenuto adempimento, entro lo stesso termine, anche a questa Autorità;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono poste, nella misura di 400 euro, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 14 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701567
Data
14/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso