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Provvedimento del 21 gennaio 2010 [1701586]

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[doc. web n. 1701586]

Provvedimento del 21 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 ottobre 2009, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Floriano Guerra, nei confronti di KW s.r.l., con il quale la ricorrente, già dipendente della società, ha ribadito l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento a quelli contenuti nell´istruttoria disciplinare che ha determinato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno; visto che la ricorrente ha altresì chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 3 dicembre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 novembre 2009 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle richieste della ricorrente, ha affermato che per quanto attiene lo svolgimento dell´istruttoria, "il capo del personale, prima di procedere alla contestazione disciplinare, ha proceduto a sentire personalmente i (…) testimoni che hanno riferito allo stesso come fossero andati i fatti successivamente riportati nei documenti inerenti il procedimento disciplinare (…)" dichiarando, altresì, che "non è stata raccolta né alcuna dichiarazione scritta né è stato redatto verbale in ordine a quanto riferito dagli stessi"; visto che nella medesima nota la resistente ha precisato che "sulla base di quanto potuto accertare a seguito delle interviste svolte da parte del capo del personale, si è poi potuto procedere alla formalizzazione di un rituale procedimento disciplinare, con l´esposizione dei fatti oggetto di ricostruzione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 novembre 2009 con la quale la ricorrente, nel lamentare la tardività e l´incompletezza del riscontro fornito dalla controparte, ha sottolineato come "a prescindere dall´esistenza o meno di verbali relativi alle "interviste" dei lavoratori, la KW avrebbe potuto e dovuto precisare ciò che era specificamente risultato da ciascuna di esse" in modo da non rendere difficoltosa per l´interessata la "tutela dei suoi diritti in relazione ad affermazioni false (in ipotesi anche costituenti reato) concernenti la sua persona";

VISTA la nota datata 16 novembre 2009 con la quale KW s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Stefano Canali De Rossi, ha, tra l´altro, nuovamente ribadito che "non è stato redatto dalla scrivente KW s.r.l. alcuno specifico documento relativo alle dichiarazioni che vennero riportate dalle persone presenti ai fatti oggetto di addebito disciplinare";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 20 novembre 2009, nel corso della quale la ricorrente ha insistito nella richiesta di accedere al contenuto dell´istruttoria disciplinare, mentre la resistente, nel ribadire di non aver redatto alcun documento che attesti le dichiarazioni rese dai testimoni, ha precisato che lo stesso "datore di lavoro, presente a pochi metri di distanza dai fatti, si era fatto una propria idea ascoltando i presenti nell´immediatezza del verificarsi degli stessi";

VISTA la nota datata 12 gennaio 2010 con la quale la ricorrente ha rinnovato le proprie istanze, affermando che la società resistente, nell´assumere informazioni in ordine al comportamento dell´interessata (poi trasposte in una lettera di contestazione disciplinare), ha posto in essere un trattamento di dati personali che "rifiuta di comunicare e che si riserva di "spendere" in altra sede";

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 gennaio 2010 con la quale la società resistente, oltre a ribadire quanto già dichiarato nelle precedenti memorie, ha affermato che, a suo avviso, non rientra nel "trattamento dati" l´informazione su comportamenti che non abbiano formato oggetto di "raccolta, né di una registrazione, né di un semplice appunto a mano per memoria";

RILEVATO che, nel caso di specie, la ricorrente, nel chiedere l´accesso ai dati personali che la riguardano contenuti nell´istruttoria disciplinare, ha legittimamente esercitato il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice, con un´istanza alla quale la società resistente era tenuta a fornire idoneo riscontro;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve comunque essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessata, avendo, in particolare, attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "non è stato redatto alcuno specifico documento relativo alle dichiarazioni che vennero riportate dalle persone presenti ai fatti oggetto di addebito disciplinare";

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di KW s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella complessiva misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di KW s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 21 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701586
Data
21/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso