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Provvedimento del 28 gennaio 2009 [1701885]

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[doc. web n. 1701885]

Provvedimento del 28 gennaio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO l´interpello preventivo datato 12 settembre 2009 indirizzato a Cincotti & Company S.p.A. e inoltrato, per conoscenza, tra gli altri, alla Rappresentanza generale dei Lloyd´s per l´Italia e al dott. Vincenzo Vecchione, con il quale XY, che ha avanzato nel 2006 un´istanza risarcitoria all´ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso per i danni subiti dopo un ricovero avvenuto nel 2002, ha chiesto, tra l´altro, di accedere ai dati personali che la riguardano contenuti in una perizia medico legale redatta dal dott. Vecchione, sanitario di fiducia di Cincotti & Company S.p.A., società che si occupa della gestione dei sinistri per conto di Marketform Ltd., Assicuratore dei Lloyd´s di Londra, società che risultava aver assicurato la Asl di riferimento del predetto ospedale;

VISTO il ricorso presentato il 26 ottobre 2009 nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Stanislao Giammarino), Rappresentanza generale dei Lloyd´s per l´Italia (rappresentata e difesa dall´avv. Franco Galiano) e dott. Vincenzo Vecchione (rappresentato e difeso dall´avv. Laura Vitiello) con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Massimiliano Di Felice), non avendo ricevuto riscontro all´istanza proposta, ha ribadito la richiesta di conoscere i dati personali che la riguardano contenuti nella perizia redatta dal dott. Vecchione e ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione svoltasi il 27 novembre 2009 e la nota del 23 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la memoria datata 20 novembre 2009 con la quale Cincotti & Company S.p.A., nel rappresentare di aver ricevuto dagli “assicuratori del Sindacato Marketform Ltd” l´incarico di provvedere alla gestione del sinistro e all´eventuale liquidazione del danno dopo la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente all´Ospedale di Campobasso, ha confermato l´esistenza presso i propri archivi dei dati personali della ricorrente oggetto dell´istanza e si è opposta alla comunicazione dei dati valutativi contenuti nella perizia medico legale redatta dal dott. Vecchione; rilevato che, al riguardo, la resistente ha invocato il differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice ritenendo che, “essendo palese la situazione di conflittualità in corso tra l´assicurata (azienda sanitaria) della Marketform Ltd e la sig.ra XY”, sarebbe “altamente probabile l´instaurarsi di una causa civile” e non volendo per questo pregiudicare “l´esercizio del diritto di difesa dei soggetti per conto dei quali il trattamento dei dati viene effettuato, nell´attuale fase precontenziosa, che, in ragione delle missive indirizzate dalla sig.ra XY, anche tramite i propri legali, risulta – allo stato – preludere alla instaurazione di una controversia giudiziaria”; vista anche la nota del 24 dicembre 2009 con la quale, come anticipato nel corso dell´audizione, la società ha messo a disposizione della ricorrente “copia della relazione del dott. Vecchione dalla quale sono stati espunti tutti i dati valutativi”;

RILEVATO che, con la nota pervenuta via fax il 18 novembre 2009, nel corso dell´audizione del 27 novembre 2009 e nella memoria del 18 dicembre 2009, la Rappresentanza generale dei Lloyd´s per l´Italia ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti per assenza di interpello preventivo, tenuto conto che l´istanza di accesso del 12 settembre 2009 era indirizzata a Cincotti & Company S.p.A. e solo per conoscenza inoltrata alla Rappresentanza; rilevato che la resistente, nell´illustrare la peculiare struttura degli Assicuratori dei Lloyd´s e i compiti della Rappresentanza generale per l´Italia, ha comunque dichiarato di non trattare dati personali relativi alla ricorrente;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 20 novembre 2009 con la quale il dott. Vecchione, nell´inviare copia del consenso ricevuto dalla ricorrente in occasione della visita medico legale, ha chiesto il rigetto del ricorso avanzato nei propri confronti, rilevando di aver ricevuto solo per conoscenza l´istanza di accesso del 12 settembre 2009 indirizzata a Cincotti & Company S.p.A. e di non aver, per tale ragione, ritenuto di dover fornire riscontro alcuno;

VISTO quanto dedotto in audizione dalla ricorrente, nonché le memorie fatte pervenire il 23 e il 27 novembre, il 5 e il 24 dicembre 2009, con cui la stessa, nel contestare la correttezza dell´informativa fornita e la legittimità del consenso acquisito dal dott. Vecchione per l´assenza di una corretta indicazione della società assicuratrice dalla quale era stato incaricato, ha ribadito l´istanza di accesso già formulata; in particolare, la ricorrente – che ha anche contestato l´assenza di chiarezza nei rapporti tra i diversi soggetti intervenuti nella vicenda e, in particolare, della struttura dei Lloyd´s di Londra – ha rappresentato di ritenere strumentale la richiesta di differimento avanzata da Cincotti & Company S.p.A., tenuto conto che quest´ultima avrebbe negato ogni risarcimento argomentando in ordine all´assenza di responsabilità dell´azienda sanitaria assicurata (assenza che dunque non giustificherebbe il differimento richiesto), e ha dichiarato di non aver “diffidato (…) un´azione legale né tantomeno manifestato (…) detta intenzione”, come dimostrato dal fatto che, a distanza di tre anni dalla richiesta di risarcimento, nessuna causa è stata intentata;

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste chiaramente formulate con interpello preventivo inoltrato nei confronti del/i titolare/i del trattamento con riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, laddove il titolare medesimo non abbia fornito un idoneo riscontro;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Rappresentanza generale dei Lloyd´s per l´Italia e del dott. Vincenzo Vecchione in quanto l´interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice datato 12 settembre 2009 risulta essere stato inoltrato agli stessi solo per conoscenza e, come già rilevato da questa Autorità, la mera ricezione di una nota “per conoscenza” non può costituire, in caso di mancato riscontro, un valido presupposto per proporre ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice; un presupposto indefettibile per esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice risiede, infatti, nella precisa individuazione dell´effettivo interlocutore individuato dall´interpello preventivo previsto dall´art. 8 del Codice. Ciò per consentire al destinatario di tali note, specie quando esse sono dirette a più soggetti, di percepire inequivocabilmente di essere tra i destinatari passivi di una richiesta ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, la quale impone uno specifico riscontro in termini ravvicinati (cfr., provv. del Garante del 7 giugno 2004, sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc web n. 1041153);

RILEVATO che deve essere invece valutata nel merito l´istanza di accesso formulata nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. – sola richiesta tra quelle avanzate ex art. 7 del Codice ribadita nel ricorso – tenuto conto che la società, pur destinataria dell´interpello preventivo, non ha fornito alla stessa il dovuto riscontro nei termini previsti dall´art. 146, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO, al riguardo, che le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo comprendono dati personali del paziente interessato, sia nella parte nella quale sono riportati i cd. dati oggettivi, ovvero i dati identificativi dello stesso, ma anche i riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi, sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del medico fiduciario; si tratta infatti di informazioni comunque riferite all´interessato che devono essere considerate “dati personali”, secondo la definizione di cui all´art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono quindi nell´ambito di applicazione del medesimo Codice;

RILEVATO inoltre che, con riferimento ai dati di tipo valutativo, l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita in atti, risulta che la resistente abbia comunicato nel corso del procedimento soltanto i dati personali della ricorrente di tipo identificativo contenuti nella predetta perizia, omettendo tutti gli altri dati personali, sia oggettivi (come, ad esempio, quelli relativi all´anamnesi, a risultati di esami obiettivi, etc.), sia valutativi, invocando solo per questi ultimi il differimento di cui all´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso proposto nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. con riferimento ai dati personali di tipo oggettivo, ulteriori rispetto ai dati identificativi, contenuti nella perizia medico legale, non essendosi concretizzata la generica disponibilità a comunicarli, manifestata al riguardo dal titolare del trattamento; ritenuto di dover ordinare pertanto alla società di comunicare alla ricorrente tali informazioni, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

CONSIDERATO, con riferimento all´invocato differimento del diritto della ricorrente di accedere ai dati valutativi contenuti nella perizia in questione, che il predetto art. 8, comma 2, lettera e), del Codice prevede il differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice limitatamente al periodo durante il quale dallo stesso potrebbe derivare pregiudizio per l´esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di tale effettivo pregiudizio deve essere effettuata dal Garante, caso per caso, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso di specie, non risultano compiutamente documentati gli estremi per applicare l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, non essendo stato in alcun modo comprovato il “pregiudizio effettivo e concreto” che potrebbe derivare per l´esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria, dal momento che Cincotti & Company S.p.A. si è limitata esclusivamente a richiamare il possibile avvio di un giudizio civile per risarcimento danni nei confronti dell´ospedale presso il quale, più di otto anni fa, la ricorrente è stata ricoverata;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso proposto nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. anche in riferimento alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali di tipo valutativo contenuti nella perizia, fermi restando i limiti di cui al predetto art. 8, comma 4, del Codice, e ritenuto di dover ordinare a Cincotti & Company S.p.A. di comunicare gli stessi alla ricorrente entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione di tale adempimento, entro la stessa data, anche a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. con riferimento ai dati personali di tipo identificativo comunicati alla ricorrente nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Cincotti & Company S.p.A. nella misura di 300 euro, stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Rappresentanza generale dei Lloyd´s per l´Italia e del dott. Vincenzo Vecchione;

b) accoglie il ricorso proposto nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. e ordina alla stessa di comunicare alla ricorrente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali, sia oggettivi che valutativi, contenuti nella perizia medico-legale in questione e non ancora comunicati, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità, entro lo stesso termine;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Cincotti & Company S.p.A. con riferimento ai dati personali di tipo identificativo già comunicati alla ricorrente;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che, con compensazione della residua parte, vengono posti, nella misura di 300 euro a carico di Cincotti & Company S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701885
Data
28/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso