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Provvedimento del 28 gennaio 2010 [1701950]

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[doc. web n. 1701950]

Provvedimento del 28 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 26 ottobre 2009, presentato da XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Monza e Giovanna Vercesi) nei confronti di QY s.r.l., con il quale il ricorrente - che aveva intrattenuto un rapporto di consulenza con la predetta clinica per un periodo di 12 mesi a partire dal febbraio 2006 – nel lamentare un inidoneo riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano sul sito internet ZZ (nella sezione "HH" del sito medesimo), nel quale sono pubblicati un´intervista video intitolata "KW" ed un "Notiziario" - entrambi risalenti al 2006 – "nel quale viene dato ampio risalto al ricorrente ed alla di lui collaborazione scientifica con la struttura QY", sollecitando altresì la cancellazione dei medesimi dati; rilevato che, ad avviso del ricorrente, la pubblicazione delle informazioni in questione sarebbe allo stato illecita, in quanto si tratterebbe di informazioni inesatte e non aggiornate, tali da ingenerare nei visitatori del sito l´errato convincimento che la struttura si avvalga ancora oggi dell´attività di collaborazione/consulenza dell´interessato; visto che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 17 dicembre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 novembre 2009 con la quale la società resistente, pur sottolineando come "l´intervista pubblicata sul sito (…)" abbia "contenuto meramente scientifico (…), con la conseguenza che è del tutto irrilevante per il visitatore sapere quando sia stata rilasciata (…)" e che, "per altro verso, dall´esame de "Il notiziario" si può comprendere con facilità che è stato redatto nel 2006 (…)",  ha dichiarato che "entro il 20 dicembre 2009, metterà in linea" alcune modifiche atte a precisare con chiarezza che "la collaborazione con il ricorrente è avvenuta dal 2006 al 2007";

VISTA la nota anticipata via fax il 17 novembre 2009 con la quale il ricorrente, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dalla controparte, ha affermato che "nella medesima ottica conciliativa che muove il titolare dei dati personali" ritiene sufficienti gli impegni assunti dalla resistente "a soddisfare le proprie ragioni";

VISTA la nota pervenuta via fax il 13 gennaio 2010 con la quale il titolare del trattamento ha confermato "di avere apportato al proprio sito internet le modifiche indicate nella propria memoria del 16 novembre 2009";

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di QY s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella complessiva misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di QY s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 28 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701950
Data
28/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso