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Provvedimento del 28 gennaio 2010 [1701966]

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[doc. web n. 1701966]

Provvedimento del 28 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 ottobre 2009 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Benincasa) con il quale il ricorrente ha ribadito nei confronti di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (in qualità di mandataria di Aspra Finance S.p.A.) e Aspra Finance S.p.A. (cessionaria di un credito originariamente in capo a Banca di Roma S.p.A.), la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro) formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di attivarsi per ottenere la cancellazione dell´iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d´Italia avvenuta su richiesta di Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.) e "correlata ad un credito da quest´ultima preteso nei confronti dello stesso e segnalato a sofferenza" dal 1997; ciò in quanto il predetto credito (afferente ad un´esposizione debitoria connessa ad un contratto di conto corrente), ad avviso del ricorrente, "deve intendersi prescritto" dal momento che "dall´aprile 1997 ad oggi nessuna azione volta al recupero del (…) credito di cui sopra è stata promossa dalla Capitalia S.p.A. (…)" cui, tra l´altro, è succeduta dal 30.04.2008 la citata Aspra Finance S.p.A., divenuta cessionaria del credito in questione "a seguito di una complessa operazione interna al Gruppo Unicredit"; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 19 novembre 2009 con la quale Aspra Finance S.p.A. ha sostenuto che -già a seguito della richiesta formulata dall´interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice- "Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (…) aveva provveduto ad inoltrare all´organo di vigilanza richiesta di eliminazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia";

VISTO il verbale dell´audizione del 27 novembre 2009 nel corso della quale il ricorrente, nel prendere "per la prima volta visione della nota (…) datata 19 novembre 2009", si è riservato di replicare alla stessa a seguito di "controllo presso l´archivio della Centrale dei Rischi della Banca d´Italia";

VISTA la nota inviata via fax il 22 dicembre 2009 con la quale il ricorrente ha confermato "l´avvenuto riscontro" alle proprie richieste attraverso la "cancellazione del proprio nominativo dalle segnalazioni a sofferenza";

RITENUTO, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalle resistenti nel corso del procedimento, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. e Aspra Finance S.p.A., nella misura di euro 200 ciascuna, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro ciascuna, a carico di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. e Aspra Finance S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 28 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701966
Data
28/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso