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Provvedimento del 21 gennaio 2010 [1702001]

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[doc. web n. 1702001]

Provvedimento del 21 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 15 ottobre 2009 da Claudio Savoldi (rappresentato e difeso dall´avv. Lucio Attanasio), dipendente (in qualità di pilota di elicottero) di Inaer Helicopter Italia S.p.A., nei confronti di tale società con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro in merito, ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano concernenti le modalità di svolgimento del proprio impiego lavorativo "contenuti nei sistemi informatici aziendali quali ad esempio tempi di servizio, attività di volo, ecc."; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di conoscere le modalità, le finalità e la logica del trattamento dei dati stessi, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 30 novembre 2009 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota datata 10 novembre 2009 con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente, trasmettendo tra l´altro copia dei documenti contenenti "dettaglio voli effettuati dal sig. Claudio Savoldi nel periodo 03/02/1998-22/10/2009 (…); tempi di servizio effettuati dal sig. Claudio Savoldi nel periodo 01/01/2005-31/10/2009 (…)";

VISTA la nota datata 17 novembre 2009 con la quale il ricorrente ha ritenuto "incompleta, lacunosa ed omissiva" la documentazione ricevuta, in quanto carente in particolare dell´indicazione del nominativo del pilota componente dell´equipaggio con il grado di comandante (che "il pilota è tenuto a riportare nel proprio libretto personale di volo"), nonché dell´indicazione dei "tempi di servizio" nei riepiloghi dei giorni lavorati: ciò in asserita violazione di specifiche disposizioni emanate dalle competenti autorità aeronautiche;

VISTA la nota inviata via e-mail il 9 dicembre 2009, con la quale la resistente ha trasmesso al ricorrente "una nuova versione del report dettaglio voli effettuati dal sig. Savoldi (….)" comprensiva di ulteriori informazioni al fine di consentire allo stesso la ricostruzione del proprio libretto personale di volo;

VISTA l´e-mail del 16 dicembre 2009 con la quale il ricorrente ha ritenuto satisfattivo "il file dei voli" ricevuto, ma ancora carente "il dettaglio dei tempi di servizio" ed ha, comunque, manifestato disponibilità "non appena ricevuto anche tale specifico materiale informativo (…)" a dar atto della "cessazione della materia del contendere";

VISTA l´e-mail del 29 dicembre 2009 con cui la società resistente ha trasmesso al ricorrente, ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato, il "report "giorni di impiego e tempi di servizio" riferito agli anni 2005-2009";

VISTA la e-mail del 18 gennaio 2010 con cui il ricorrente, nel comunicare l´idoneità del riscontro ricevuto in riferimento all´arco temporale 2005-2009, ne ha tuttavia lamentato la parzialità essendo carente di qualsiasi riferimento "al periodo da settembre 1999 (data di entrata in vigore dell´obbligo) sino alla fine del 2004";

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente relativi ai tempi di servizio dallo stesso effettuati nel periodo compreso tra il 1999 e il 2004; ciò tenuto conto del fatto che la resistente, nel riscontrare la richiesta del medesimo, ha fornito, con riguardo ai tempi di volo, i dati compresi tra il 03.02.1998 e il 22.010.2009, mentre, con riguardo ai tempi di servizio, ha fornito, senza addurre alcuna specifica motivazione, i soli dati riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2005 e il 31.10.2009; ritenuto pertanto di dover ordinare al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati relativi ai tempi di servizio riferiti al periodo compreso tra il 1999 e il 2004, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data, ovvero di precisare, in modo inequivocabile, di non possedere più le informazioni relative a questo particolare tipo di dati;

RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un sufficiente riscontro sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Inaer Helicopter Italia S.p.A., in ragione della tardività del riscontro, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati riferiti al dettaglio dei tempi di servizio effettuati dal ricorrente nel periodo compreso tra il 1999 e il 2004 ed ordina a Inaer Helicopter Italia S.p.A. di provvedere alla comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento, ovvero di precisare, entro il medesimo termine, di non detenere più tali informazioni;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Inaer Helicopter Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1702001
Data
21/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso