Provvedimento del 4 febbraio 2010 [1703869]
Provvedimento del 4 febbraio 2010 [1703869]
[doc. web n. 1703869]
Provvedimento del 4 febbraio 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;
VISTO il ricorso, regolarizzato il 30 ottobre 2009, proposto nei confronti di Augusta Assicurazioni S.p.A. con cui Cesa XY ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia redatta dal medico legale di fiducia della resistente;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 23 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 15 dicembre 2009 con la quale Augusta Assicurazioni S.p.A. ha comunicato di aver trasmesso al ricorrente i dati richiesti, imputando la tardività del riscontro al verificarsi di un “disguido operativo”;
VISTA la nota anticipata via fax l´8 gennaio 2010 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ne ha comunque evidenziato l´intempestività;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.
Roma, 4 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli