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Provvedimento del 4 febbraio 2010 [1703881]

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[doc. web n. 1703881]

Provvedimento del 4 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 novembre 2009, con il quale Leopoldo D´Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, ha ribadito la richiesta già avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, volta ad avere comunicazione in forma intellegibile, da parte di Credem- Credito Emiliano S.p.A., di tutti i dati che lo riguardano inerenti "alle operazioni di investimento e al deposito di strumenti finanziari n. XX (….)"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2009, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 2 dicembre 2009 con la quale la banca resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente, trasmettendo allo stesso copia della documentazione inerente le citate operazioni d´investimento;

VISTA la nota del 12 gennaio 2010 con la quale il ricorrente "esaminata  la documentazione complessivamente" ricevuta, si è dichiarato soddisfatto, insistendo solo per la refusione delle spese del procedimento;

VISTA la successiva nota datata 15 gennaio 2010, con cui la resistente - nell´evidenziare come nonostante "la richiesta riguardasse la copia di interi documenti bancari (….), con il conseguente inquadramento dell´istanza ai sensi dell´art. 119 T.U.B., la banca ha proceduto comunque all´invio, in forma gratuita, di copia della documentazione"- ha chiesto al Garante di "dichiarare cessata la materia del contendere";

RILEVATO che il diritto di accesso a specifici dati personali esercitato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO che la banca resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito all´interessato tutte le informazioni richieste, con la conseguenza che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Credem- Credito Emiliano S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Credem- Credito Emiliano S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 4 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1703881
Data
04/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso