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Provvedimento del 4 febbraio 2010 [1703902]

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[doc. web n. 1703902]

Provvedimento del 4 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 30 ottobre 2009 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Rizzo, ha chiesto a Neos Finance S.p.A. di attivarsi per ottenere la cancellazione dal s.i.c. di Crif S.p.A. delle informazioni creditizie negative che lo riguardano (segnalazione di ritardi non regolarizzati) in relazione ad un prestito finalizzato erogato il 31 luglio 2006 alla società KW s.r.l. di cui al tempo era amministratore; in particolare, il ricorrente, nell´affermare di aver sottoscritto la richiesta di finanziamento in questione esclusivamente in qualità di amministratore della società (carica dalla quale era peraltro cessato in data 4 settembre 2006) e non avendo assunto alcuna garanzia personale in proprio, ha contestato la liceità della suddetta comunicazione, rifiutando la qualifica di coobbligato che gli era stata attribuita ed in ogni caso sostenendo che sarebbero state violate numerose disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 dicembre 2009, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 20 novembre 2009 con la quale Neos Finance S.p.A. ha sostenuto che il ricorrente, che "ha apposto la medesima firma sia nello spazio riservato alla sottoscrizione del cliente sia in quello sottostante riservato alla sottoscrizione per coobbligazione", risultava essere "coobbligato in solido con l´Azienda per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo"; rilevato che, avendo la società KW sospeso i pagamenti dopo aver onorato le prime tre rate del finanziamento, si è verificata una situazione di insolvenza "registrata dai sistemi di informazione creditizia anche in capo al coobbligato"; rilevato, tuttavia, che la resistente, aderendo alla richiesta del ricorrente, "provvederà, in via di correntezza, alla cancellazione nel sistema di informazioni creditizie CRIF dei dati personali, anche pregressi, del signor XY… pur confermando la legittimità del proprio operato e senza… riconoscimento alcuno di responsabilità";

VISTA la nota inviata in data 26 novembre 2009 con la quale il ricorrente ha dichiarato di attendere conferma dalla resistente della cancellazione dei dati;

VISTA la nota inviata in data 14 gennaio 2010 con la quale Neos Finance S.p.A. ha sostenuto che in data 20/11/2009 "ha provveduto ad inviare alla banca dati CRIF la richiesta di cancellazione del Sig. XY quale coobbligato del contratto di finanziamento nr. XX";

VISTO il report Crif aggiornato all´8 gennaio 2010, fornito in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, nel quale non risultano più presenti le informazioni creditizie negative in questione riferite al ricorrente;

RITENUTO, pertanto, in ragione delle risultanze istruttorie e dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Neos Finance S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro all´interpello preventivo dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Neos Finance S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 4 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli