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Provvedimento del 4 febbraio 2010 [1703908]

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[doc. web n. 1703908]

Provvedimento del 4 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 novembre 2009, presentato da XY e ZK (rappresentati e difesi dagli avv.ti Cecilia Bartalini e Claudia Bini) nei confronti di FinecoBank S.p.A., con il quale i ricorrenti – che nell´agosto 2008 avevano effettuato un investimento finanziario tramite un promotore finanziario di Xelion Banca S.p.A. (oggi FinecoBank S.p.A.) - hanno ribadito le istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali avevano chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati contenuti in tutta la documentazione relativa all´investimento effettuato (consistente in "obbligazioni Lehman Brothers andate in default"); visto che i ricorrenti hanno chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati,  nonché la nota del 23 dicembre 2009, con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 24 novembre 2009, con la quale l´istituto di credito resistente, nel sottolineare di avere già fornito riscontro alle istanze degli interessati in data 2 gennaio 2009, ha nuovamente allegato copia dei documenti trasmessi in tale data, fornendo altresì indicazioni sugli obblighi amministrativi e fiscali previsti dalla legislazione vigente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 dicembre 2009, con la quale i ricorrenti hanno lamentato che la resistente si sarebbe limitata a trasmettere "di nuovo documenti già inviati, aggiungendo soltanto copia della nota informativa", senza confermare "se essi costituiscono tutta la documentazione" in possesso dell´istituto di credito o se esistono altri dati personali degli interessati;

VISTA la nota datata 31 dicembre 2009, con la quale la resistente ha integrato i riscontri precedenti comunicando i dati personali degli interessati "presenti presso i nostri archivi", e precisando che gli stessi "sono stati forniti in sede di sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi Unicredit Xelion Banca S.p.A. (oggi FinecoBank S.p.A.)";

RICORDATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze dei ricorrenti, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di FinecoBank S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di FinecoBank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 4 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1703908
Data
04/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso