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Provvedimento dell'11 febbraio 2010 [1704149]

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[doc. web n. 1704149]

Provvedimento dell´11 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 dicembre 2009, presentato da Casa di Riposo "Giacomo Cusmano-Boccone del Povero" nei confronti di Enel S.p.A., con il quale la ricorrente, nel lamentare di non aver ricevuto riscontro alle istanze in precedenza formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito le proprie richieste volte a conoscere "il mezzo di accredito relativo alla fattura n. 8246(…) del (…) emessa da Enel Energia S.p.A. con importo a credito della scrivente per complessivi Euro 5.544, 79", nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile/i del trattamento dei dati personali relativi al contratto di fornitura di energia elettrica;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 12 gennaio 2009 con la quale la società resistente ha precisato che, avendo la ricorrente indirizzato l´istanza ex art. 7 del Codice ad Enel Energia S.p.A., di cui "non risulta essere cliente", la stessa, "nel momento in cui ha ricevuto la suddetta istanza, non era in condizione di soddisfarla, non essendo in possesso dei dati a tal fine necessari"; visto che nella medesima nota la resistente ha altresì affermato che poiché “dalla documentazione allegata al ricorso" è emerso che la ricorrente “è cliente di Enel Servizio Elettrico S.p.A.", "in uno spirito di ampia collaborazione (…) abbiamo provveduto ad interessare Enel Servizio Elettrico S.p.A. che ha fornito , di seguito, i dati richiesti dalla ricorrente (…)";

VISTA la nota pervenuta il 29 gennaio 2010 con la quale la ricorrente ha comunicato di ritenersi "pienamente soddisfatta avendo ottenuto tutti i riscontri richiesti";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, dopo la presentazione del ricorso, un adeguato riscontro alle istanze dell´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1704149
Data
11/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso