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Provvedimento dell'11 febbraio 2010 [1705663]

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[doc. web n. 1705663]

Provvedimento dell´11 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 5 novembre 2009 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Matteo Rossomando, nei confronti di  Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con cui l´interessata, in qualità di beneficiaria di una disposizione testamentaria a titolo particolare avente ad oggetto una quota del controvalore dei titoli depositati su un conto di gestione intestato al de cuius, ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad ottenere l´accesso ai dati personali del de cuius riferiti al rapporto intercorrente con la banca resistente, "ivi compresi i dati di cui agli estratti conto ed alle movimentazioni bancarie, con particolare riferimento alla consistenza ed al controvalore dei titoli esistenti su detto conto al 20.03.2005, nonché di tutti i movimenti successivi e fino alla chiusura"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 23 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 gennaio 2010 con cui la banca resistente, nel richiamare quanto già affermato in occasione del riscontro all´interpello preventivo, ha comunicato di non poter dar seguito alla richiesta di accesso della ricorrente in virtù dell´inesistenza, in capo alla medesima, dei presupposti richiesti a tal fine dalle norme in vigore, e in particolare della qualità di "interessata" di cui agli artt. 7 e 9 del d.lgs. 196/2003; la resistente ha, infatti, eccepito che "dall´esame dei documenti (…), emerge che il testatore ha lasciato alla (…) XY, un terzo di ciò che sarebbe rimasto sul conto di gestione (…) alla morte del testatore medesimo" e che, tuttavia, "alla data del decesso, nulla più rimaneva del conto di gestione" avendo il legittimo titolare, in data anteriore alla morte, provveduto ad eseguire operazioni di disinvestimento dei titoli depositati sul predetto conto;

VISTA la nota anticipata via fax il 13 gennaio 2010 con la quale la ricorrente, nel contestare il rifiuto opposto dalla banca resistente, ha ribadito il proprio diritto di ottenere, in applicazione dell´art. 9 del Codice, "la documentazione richiesta (…) relativa al conto di gestione, per il perseguimento dell´interesse proprio della ricorrente (…) legataria del defunto titolare del conto di gestione (…)";

RILEVATO che nel caso di specie, non risulta applicabile la disposizione di cui all´art. 9 del Codice, richiamato dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese, non apparendo configurabile la sussistenza, in capo alla medesima, di un interesse giuridicamente tutelabile volto a conoscere dati personali riferiti al de cuius e relativi ad un conto di gestione estinto dal medesimo in data posteriore alla disposizione testamentaria, ma anteriore alla morte; nel caso di specie il venir meno del conto di gestione, e dunque dei titoli in esso depositati, va ad inficiare la possibilità di individuare l´oggetto del legato determinabile, per espressa volontà del testatore, con riferimento alla consistenza che il predetto conto avrebbe dovuto avere nel momento di apertura della successione e che invece, a quella data, risultava estinto (v. artt. 654 e 655 c.c., nonché, in questo senso, Cass. civ., sez. II, n. 6317/1991);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto, non essendo la ricorrente legittimata ad invocare gli strumenti di tutela previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fermo restando il diritto dell´interessata di adire la competente autorità giudiziaria ordinaria al fine di svolgere gli eventuali accertamenti in ordine alla contestata validità ed efficacia della disposizione testamentaria istitutiva del legato a suo favore;

RITENUTO altresì che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1705663
Data
11/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso