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Provvedimento dell'11 febbraio 2010 [1705675]

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[doc. web n. 1705675]

Provvedimento dell´11 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 9 novembre 2009, proposto da XY nei confronti di Hi.Tech S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione ad un rapporto di collaborazione professionale intercorso con la predetta società nel periodo compreso tra il luglio 2006 e il gennaio 2009, ha chiesto, reiterando le istanze in precedenza formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di ottenere la comunicazione delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 22 dicembre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 27 novembre 2009, con la quale la società resistente, nel sottolineare di avere già fornito riscontro alle istanze dell´interessato con nota del 30 aprile 2009, ne ha riproposto il contenuto "in maniera più dettagliata", precisando, tra l´altro, che i dati relativi al ricorrente attualmente oggetto di trattamento sono quelli "relativi all´adempimento del contratto di fornitura di prestazioni professionali intercorso con la Hi.Tech S.p.A. tra il XX e il YY; tale trattamento è effettuato al solo scopo di adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale, normativa antiriciclaggio, conservazione dei documenti contabili (…)" e che lo stesso, e "in particolare, il trattamento dei dati amministrativo-contabili avviene (…) sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l´ausilio di mezzi informatici e in entrambi i casi l´accesso è consentito solo a (…)" soggetti autorizzati (incaricati del trattamento e società esterne puntualmente individuate);

VISTE le note pervenute via fax il 4 dicembre 2009 e il 3 febbraio 2010, con le quali il ricorrente, nel lamentare l´asserita inosservanza - da parte della resistente – di alcune misure previste dal d.lg. n. 196/2003 in materia di sicurezza nel trattamento di  dati personali, ha peraltro rilevato come il responsabile di tale trattamento per finalità amministrativo-contabili sia stato indicato dalla controparte in modo errato, in quanto lo stesso "è entrato in forza presso l´azienda solo [nell´] ZH e la richiesta è rivolta alla conoscenza del precedente responsabile che ha trattato i miei dati";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 10 dicembre 2009 nel corso della quale il ricorrente, nel ribadire le istanze formulate con il ricorso, ha chiesto ulteriori specificazioni in ordine "ai soggetti terzi cui sono stati comunicati i propri dati personali", nonché di ottenere, tra l´altro, "copia dei report dei log di tracciamento relativo alle operazioni di accesso (…) al computer aziendale (…) e copia della scheda di valutazione relativa al periodo ottobre-dicembre 2007";

VISTA la nota datata 11 gennaio 2010 con la quale la società resistente, nel rilevare che il ricorrente, da "un generico esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice (…), nonostante l´esaustiva risposta (…), ha introdotto e sviluppato la presente procedura sostenendo fatti e circostanze totalmente differenti rispetto all´originaria richiesta", ha nuovamente indicato le società esterne cui i dati personali del ricorrente sono stati comunicati ed ha altresì precisato che il responsabile del trattamento "all´epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro (WW-ZZ) era il Sig. Altucci Pierluigi anche amministratore delegato e titolare del trattamento";

VISTA la nota anticipata via fax il 17 gennaio 2010, con la quale il ricorrente ha lamentato la mancata consegna da parte della resistente di alcuni documenti che lo riguardano (quali la lettera di conferimento incarico e i report dei log relativi alle operazioni di accesso al computer aziendale) ed ha chiesto, altresì, che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

RILEVATO che con il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice possono essere fatte valere esclusivamente le specifiche posizioni giuridiche tutelate dall´art. 7 del Codice, già oggetto di previa istanza rivolta al titolare o al responsabile del trattamento, non essendo consentito l´utilizzo di tale strumento al fine di sollecitare l´intervento dell´Autorità su asserite violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali in relazione a profili non inerenti gli specifici diritti tutelati dal predetto art. 7;

RITENUTO che questa Autorità si riserva di valutare, nell´ambito di un distinto procedimento, i profili connessi al complessivo trattamento di dati posto in essere dalla resistente, con specifico riferimento, tra l´altro, al rispetto delle prescrizioni dettate in tema di misure di sicurezza;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, a seguito della presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interessato, a completamento delle indicazioni già fornite a seguito dell´inoltro della prima istanza ex art. 7;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Hi.Tech S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Hi.Tech S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE  REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1705675
Data
11/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso